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Rif. DV08420
Documento 27/05/2003 PARERE
Fonte MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Tipo Documento PARERE
Numero
Data 27/05/2003
Riferimento Protocollo Mittente n. 3/7170/U Protocollo CNI n. 10227 del 03/06/2003
Note
Allegati
Titolo
ESAME DI ABILITAZIONE PER LA PROFESSIONE DI INGEGNERE PER LAUREATI IN INFORMATICA
Testo
In riferimento alla nota del 01/04/2003 concernente l'oggetto, si fa presente quanto segue.
L'art. 8 del D.P.R. n. 328/2001 consente - a salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento - a coloro i quali appunto hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previdente di partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi professionali.
Il 3 comma dello stesso articolo prevede poi che i diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la Tabella A allegata al D.P.R. in esame, tabella che non prevede, tra i diplomi universitari elencati ed utili al fine dell'accesso all'esame di stato per le professione di ingegnere (sezione B, settore dell'informazione), il diploma in informatica, ma quello in "ingegneria informatica", che appare essere cosa diversa.
Pertanto, a parere di questa Amministrazione la circolare del M.I.U.R. del 28 maggio 2002 è in linea con la normativa appena indicata laddove stabilisce che le lauree che nel previdente ordinamento non consentivano l'accesso agli esami di Stato non costituiscono titolo idoneo per sostenere i nuovi esami, a meno che non esistano espresse previsioni in tal senso, e specificando che proprio i laureati in informatica (e in scienze dell'informazione) non possono accedere all'esame per la professione di ingegnere.
Si invitano comunque codesti spett.li Consiglio Nazionale ed Ordine Provinciale a consultare sul punto - per quanto di stretta competenza - il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, restando lo scrivente Ufficio in attesa di conoscere le determinazioni che saranno assunte.
Peraltro, essendo la decisione relativa all'iscrizione all'albo professionale del sig. *** atto di stretta competenza dell'Ordine professionale, ogni dubbio interpretativo potrà essere eventualmente chiarito in sede contenziosa previa impugnazione della relativa delibera.
Con riferimento invece alla questione dei laureati in architettura-ingegneria edile, sollevata a seguito del quesito posto dall'Ordine degli Ingegneri di *** - che codesto Consiglio Nazionale informerà quanto prima - non si intravede alcun problema - alla luce degli artt. 17.2.d) e 47.2.a) e della citata circolare del M.I.U.R. - in relazione alla possibilità, per i laureati interessati che abbiano superato sia l'esame di Stato per l'accesso alla professione di ingegnere che l'esame di Stato per l'accesso alla professione di architetto, di iscriversi ad entrambi gli albi professionali secondo quanto previsto dalle norme ora segnalate.
In ordine infine alla nota dell'11.10.2002, si fa presente che lo scrivente Ufficio ha provveduto ad inoltrare la relativa risposta a codesto Consiglio Nazionale in data 06-05.03.
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