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Rif. DV08730
Documento 24/04/2004 SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO
Fonte ALTRO
Tipo Documento SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO
Numero
Data 24/04/2004
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Titolo SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003 N. 131 IN MATERIA DI PROFESSIONI
Testo SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003 N. 131 IN MATERIA DI PROFESSIONI

Il Presidente della Repubblica

visti gli articoli 76, 87, 117 della Costituzione;

vista la legge 5 gennaio 2003, n. 131, recante disposizioni per l’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni parlamentari, ed, in particolare, anche quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

acquisito il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

acquisito il parere definitivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ……;

sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche comunitarie, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle attività produttive, per i beni e le attività culturali;

emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito d’applicazione

1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali che si desumono dalle leggi vigenti in materia di professioni, di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui all’art. 1, commi 4 e 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Nell’esercizio della competenza legislativa in materia di professioni, le Regioni sono tenute al rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché dei principi fondamentali di cui al capo secondo.

CAPO II

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 2

Libertà professionale

1. L’esercizio della professione è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purchè non contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buoncostume. Le Regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l’esercizio della professione.

2. E’ vietata qualsiasi discriminazione di professioni o di esercenti e stesse, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale.

3. Non costituiscono comunque discriminazione quelle differenze di trattamento che siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari (art. 3, co.6, D.Lgs. 9.7.2003 n. 216).

Art. 3

Tutela della concorrenza e del mercato

1. Ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex artt. 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali, l’attività professionale è equiparata all’attività d’impresa.

Art. 4

Formazione professionale

1. Le Regioni disciplinano la formazione professionale nel rispetto dei livelli essenziali, minimi ed uniformi, fissati in materia dallo Stato.

2. Il rilascio di titoli abilitanti all’esercizio di attività professionali fuori dei limiti territoriali regionali deve avvenire nel rispetto di livelli standard di preparazione professionali stabiliti dallo Stato.

Art. 5

Accesso alle professioni

1. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali ed i titoli professionali necessari per le attività che richiedono una specifica preparazione al fine di garantire interessi la cui tutela compete in modo primario allo Stato.

Art. 6

Regolazione delle attività professionali

1. La regolazione delle attività professionali s’ispira ai principi della tutela della buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, degli interessi pubblici e dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, nel rispetto dei principi deontologici.

Art. 7

Professioni sanitarie

1. L’individuazione della professioni sanitarie, dei loro contenuti e dei titoli richiesti per l’accesso all’attività professionale è riservata alla legge dello Stato.

CAPO III

COMPETENZE ESCLUSIVE DELLO STATO

Art. 8

Potestà legislativa statale

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato:

a) la disciplina dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni intellettuali ai sensi dell’articolo 33 della Costituzione, nonché dei titoli e dei requisiti, compresi la formazione professionale universitaria ed il tirocinio, richiesti per accedervi;

b) la disciplina concernente l’individuazione delle figure professionali intellettuali e relativi profili, competenze e ordinamenti didattici;

c) la disciplina del riconoscimento e dell’equipollenza dei titoli necessari ai fini dell’accesso alle professioni da parte dei cittadini degli stati membri dell’Unione europea o di altri stati o apolidi;

d) la disciplina della tutela della concorrenza e delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o comunque per ragioni imperative di interesse generale; la disciplina della riserva di attività professionale non intellettuale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, della pubblicità professionale, nonché del concorso per notai;

e) la disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa degli ordini e dei collegi nazionali;

f) la disciplina delle attività professionali attinenti l’ordine pubblico, la sicurezza e l’amministrazione della giustizia, ad esclusione della polizia locale;

g) la disciplina di protezione dei dati personali;

h) la disciplina dei rapporti regolati dal codice civile e dalle altre leggi speciali integranti l’ordinamento civile della Repubblica; sono riservate allo Stato, in particolare, la disciplina del contratto, dell’impresa e del rapporto di lavoro, delle società e delle associazioni professionali, della responsabilità dei professionisti;

i) la disciplina sanzionatoria penale concernente l’esercizio della professione;

j) la disciplina sanzionatoria amministrativa concernente l’esercizio delle professioni intellettuali;

k) la determinazione dei livelli essenziali, minimi ed uniformi, delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

l) la disciplina dell’iscrizione obbligatoria ad albi, collegi, registri, ruoli o elenchi con validità nazionale a tutela dell’affidamento del pubblico e degli utenti;

m) la disciplina sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

n) la disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, salvo le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

o) ogni disciplina di materie che la Costituzione riservi alla competenza esclusiva dello Stato.

2. In ogni caso è competenza esclusiva dello Stato la disciplina dell’organizzazione amministrativa e delle competenze degli ordini e collegi delle professioni intellettuali che sono regolati, ai sensi dell’art. 2229 c.c., dalla normativa vigente.
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