Testo
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In riferimento alla nota del 19/05/2004, si fa presente quanto segue.
Il decreto-legge n. 105/2003, convertito in legge dall’art. 1 della L. n. 170/2003, statuisce che i possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previdente ala riforma di cui al D.M. n.509/1999 del M.I.U.R., fino alle sessioni dell’anno 2006, svolgono le prove degli esami di stato - per diverse professioni tra cui quella di ingegnere - secondo l’ordinamento previgente al D.P.R. n. 328/2001.
Pure se in assenza di una esplicita previsione analoga a quella di cui all’art. 1.2-bis del decreto legge n. 107/2002 (convertito in legge dall’art. 1 della L. 173/2002), che consente a chi consegua l’abilitazione professionale all’esito di esami di Stato svolti secondo l’ordinamento previgente al D.P.R. n. 328/2001 di iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell’albo per cui dichiarano di optare, si è dell’avviso che la ratio del D.L. sia quella di ritenere implicitamente che l’abilitato abbia la facoltà di scelta dei settori della sezione A dell’albo.
Tale facoltà va riconosciuta ai possessori di titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente che sosterranno l’esame di Stato entro il 2006 secondo l’ordinamento precedente al D.P.R. n. 328/2001.
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