Testo
|
RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA IL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI E L’AGENZIA DEL TERRITORIO
L’anno 2004, il giorno 11 del mese di giugno
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri di seguito indicato "C.N.I " con sede in Roma, via IV Novembre 114 rappresentato dall’ing. Sergio Polese nella sua qualità di Presidente
L’Agenzia del Territorio, nella persona del Direttore della Direzione Centrale "Osservatorio del Mercato Immobiliare", dr. Gianni Guerrieri, giusta delega del Direttore Generale dell’Agenzia del Territorio, in data 26 maggio 2004 prot.43694.
VISTO
- l’ art, 64 del D.Lgvo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce l’Agenzia del Territorio;
- il comma 3 dell’art. 64 del D.Lgvo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce all’Agenzia del territorio la gestione dell’"Osservatorio del mercato immobiliare ed i connessi servizi estimativi che può offrire direttamente sul mercato";
- l’art. 1, lettera b) del Regolamento di Amministrazione che precisa che la Direzione Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare "cura la rilevazione ed elaborazione delle informazioni di carattere tecnico-economico relative ai valori immobiliari, al mercato degli affitti ed ai tassi di rendita, nonché la pubblicazione e la diffusione di studi ed elaborazioni"
CONSIDERATO
- che la trasparenza del mercato immobiliare raffigura uno dei principali obiettivi della Direzione Centrale "Osservatorio del Mercato Immobiliare" (OMI), in linea con le finalità pubbliche affidate all’Agenzia;
- che per migliorare la qualità delle informazioni contenute nella Banca Dati dell’Osservatorio è intendimento dell’Agenzia del Territorio procedere all’attivazione di procedure di interscambio con Enti e/o strutture pubbliche e private, finalizzate all’acquisizione di ulteriori flussi informativi a supporto della predetta Banca Dati;
- che i contatti intrapresi con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (C.N.I.) sono finalizzati alla formalizzazione di un rapporto collaborativo che consente lo sviluppo delle sinergie necessarie al potenziamento ed al miglioramento delle attività di rilevazione dell’OMI, fermo restando che l’ elaborazione dei dati rimarrà di competenza esclusiva della Direzione Centrale dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare;
STABILISCONO QUANTO SEGUE:
Art. 1 (premesse)
Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente atto.
Art. 2 (obbligazioni e diritti )
Le obbligazioni ed i diritti del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e dell’Agenzia del Territorio sono regolati dal presente atto.
Art. 3 (obiettivo ed oggetto della collaborazione )
- Obiettivo del rapporto di collaborazione è lo studio di un processo certificativo dell’OMI tendente al miglioramento della qualità dei dati contenuti nella Banca Dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare della Agenzia del Territorio.
Oggetto della attività di collaborazione risultano i processi di:
* ampliamento dei flussi informativi necessari al miglioramento ed allo sviluppo delle attività di rilevazione che possano concorrere alla qualità della banca dati dell’OMI;
* collaborazioni varie;
Art. 4 ( attività di collaborazione )
Le attività oggetto del presente accordo, le cui finalità sono individuate nel precedente art. 3, vengono esplicitate nei seguenti commi:
comma a): COLLABORAZIONE NELLA RILEVAZIONE DEI DATI DELL’OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE DELL’AGENZIA DEL TERRITORIO
Le attività contenute nel presente comma riguardano i punti di seguito indicati:
* punto a1):possibile collaborazione da parte degli Ordini degli Ingegneri
* punto a2): partecipazione al Comitato consultivo misto
Punto a1): possibile collaborazione da parte degli Ordini Provinciali degli Ingegneri
Ambito generale
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nell’ambito del proprio ruolo istituzionale di coordinamento nazionale sugli Ordini Provinciali degli Ingegneri, si impegna ad attivarsi presso gli Ordini Provinciali affinché, nell’ambito della propria autonomia, gli stessi possano decidere di collaborare nel processo di rilevazione dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del territorio, attraverso l’ampliamento dei flussi informativi necessari al miglioramento ed allo sviluppo delle attività di rilevazione.
A tal fine il Consiglio Nazionale degli Ingegneri diffonderà ai Presidenti degli Ordini provinciali entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, le modalità di collaborazione a favore dell’Agenzia del territorio.
Gli Ordini provinciali che acconsentiranno di partecipare alla predetta forma collaborativa, nell’ambito di ciascun semestre:
a) potranno cooperare con i rilevatori dell’ufficio provinciale del territorio fornendo a quest’ultimi le indicazioni di mercato e dell’andamento del mercato nel semestre in rilevazione, necessarie all’aggiornamento della banca dati OMI.
b) potranno cooperare nell’attività di ricerca dei dati, fornendo ai tecnici dell’Agenzia del territorio gli elementi tecnico economici tali da consentire a quest’ultimi la compilazione dei campi contenuti in apposite schede di rilevazione.
Le predette schede di rilevazione, la cui struttura ed il cui contenuto sarà comunque conosciuto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri riguardano attualmente la destinazione residenziale nelle diverse forme tipologiche e potranno essere estese successivamente anche alla destinazione terziaria e industriale.
In tutte le precitate forme collaborative è fatta salva la condizione che la raccolta degli elementi tecnico economici di mercato avverrà nel rispetto della normativa sulla privacy .
Ordini Provinciali degli Ingegneri
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri fornisce i nominativi dei Presidenti degli Ordini Provinciali e comunicherà alla Direzione Centrale dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare le possibili variazioni degli stessi Presidenti.
La Direzione Centrale dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare fornisce analogamente un elenco dei dirigenti degli uffici provinciali del territorio e dei propri referenti in sede provinciale (allegato n.1 e allegato n.2) e si impegna a comunicarne le relative variazioni.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si impegna a diffondere presso i rispettivi Ordini professionali, entro 30 giorni il presente rapporto.
Punto a2) partecipazione al Comitato consultivo misto
L’Agenzia del Territorio, con procedura operativa n. 3 del 11 marzo 2003, ha costituito presso ciascun ufficio provinciale, il Comitato Consultivo misto dell’Osservatorio del mercato immobiliare .
Il Comitato Consultivo misto ha funzione informativo-consultiva sui dati tecnico economici relativi ai valori degli immobili che verranno validati dagli Uffici Provinciali ed esprime pareri inerenti il mercato immobiliare, non vincolanti per l’attività dell’Ufficio.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si impegna ad attivarsi presso i propri Ordini professionali affinché, nell’ambito della propria autonomia, gli stessi possano partecipare al Comitato Consultivo misto tramite il Presidente o suo delegato, nelle province ove risulti attivo il rapporto di collaborazione previsto con il presente atto.
Nulla è dovuto a qualsiasi titolo al Consiglio Nazionale ed agli Ordini Provinciali degli Ingegneri da parte della Agenzia del Territorio per la collaborazione nel processo di rilevazione di cui all’attività descritta nel presente punto a).
Comma b): COLLABORAZIONI VARIE:
Le attività individuate nel presente comma riguardano:
punto b1) Partecipazione a Mostre e convegni
Potranno essere effettuate tutte le iniziative, anche congiunte, al fine di pubblicizzare i rispettivi studi e le analisi di settore.
A tal riguardo potranno essere attivati, anche con gli Ordini Provinciali, convegni, tavole rotonde, mostre e manifestazioni con il coinvolgimento dei principali operatori nel settore immobiliare, con la partecipazione di aziende ed enti che operano nel settore urbanistico ed immobiliare.
Gli oneri e le tempistiche per tali attività congiunte verranno stabilite di comune accordo con il Consiglio Nazionale ovvero con gli Ordini Provinciali.
Punto b2) Pubblicazioni relative agli Osservatori immobiliari nazionali e agli studi di settore
La Direzione centrale "Osservatorio del Mercato Immobiliare", il Consiglio Nazionale degli Ingegneri e gli Ordini Provinciali degli Ingegneri potranno effettuare interscambio di dati sulle analisi di mercato, sugli studi di settore concernenti l’andamento del mercato immobiliare sul territorio nazionale.
Ciascuna delle Parti potrà diffondere, a propria cura e spesa, il contenuto degli stessi, nell’intesa che nelle pubblicazioni ciascuna parte venga citata in relazione al proprio apporto.
Art. 5 (principi generali)
La presente attività di collaborazione è promossa dall’Agenzia del Territorio, quale Organismo di centralità, in quanto soggetto di finalità pubblica istituzionalmente costituito in forza del Decreto Legislativo 300/99.
Il contributo degli Ordini Provinciali che aderiranno, potrà consentire di aggiornare i valori presenti in Banca dati dell’OMI consentendo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri di assumere dati ed informazioni sulla base di un processo di qualità basato su metodologie di rilevazione, su analisi ed elaborazione statistica dei dati raccolti.
Le reciproche informazioni consentiranno anche l’effettuazione a livello nazionale di analisi di mercato, trends ed elaborazione statistiche attendibili.
Art. 6 (oneri economici)
L’attività oggetto del presente rapporto sarà effettuata tra le Parti a titolo gratuito.
Le attività di ciascun contraente non graveranno sull’altro contraente e saranno effettuate con proprie risorse umane e finanziarie nell’ambito della struttura di competenza.
Le attività effettuate congiuntamente graveranno ciascuna per la quota parte di attività effettuata da ciascun contraente, nella considerazione che nulla sarà dovuto all’un contraente in relazione al completamento della attività effettuata dall’altro.
Art.7 (Durata)
Il presente atto ha durata triennale ed ha effetto dalla data della sua sottoscrizione.
E’ rinnovato tacitamente per uguale periodo salvo disdetta. La disdetta deve essere comunicata da una delle parti prima dei 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza naturale con lettera Raccomandata .
Art. 8 (tempi e fasi )
Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 4, la relativa tempistica è contenuta nelle singole attività componenti tali processi. Si conviene che tale tempistica, di comune accordo, potrà essere variata in ciascuna delle attività previste nel presente accordo.
Art 9 (Imposte e tasse)
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso (art. 4, tariffa parte II D.P.R.131/86)
Art. 10 (Spese)
Tutte le spese relative al presente atto fino alla data di validità dello stesso sono a carico di ciascuna delle Parti, nella misura partecipativa prevista nel rapporto di collaborazione di cui all’art. 4 . Le Parti di comune accordo rinunciano a procedere a compensazione atta alla determinazione della quota di collaborazione effettuata da ciascuna dei contraenti.
Art. 11 (Adesioni e modifiche)
Nessuna modifica alle previsioni del presente atto sarà efficace salvo che sia contenuta in forma scritta e sottoscritta dalle Parti contraenti .
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri conviene che è facoltà della Agenzia del territorio, nel proprio ruolo istituzionale di centralità avente finalità pubblica nel periodo della durata temporale del presente rapporto, procedere ad ulteriori forme sinergiche con altre Federazioni o Organismi istituzionali che intendano collaborare alla sviluppo delle attività di rilevazione dell’OMI
Nulla avrà a pretendere né alcunché sarà dovuto al Consiglio Nazionale ed agli Ordini Provinciali degli Ingegneri per tali ulteriori collaborazioni in quanto si conviene che le stesse non possono che rappresentare una fonte di crescita reciproca.
Art. 12 (Invalidità parziale)
Qualora in qualunque momento, qualsiasi previsione del presente atto sia o divenga invalida, nulla o inefficace in qualunque modo, la validità, l’efficacia e l’applicabilità delle rimanenti previsioni dello stesso non saranno in nessun modo pregiudicate nei limiti di quanto previsto dalle Leggi vigenti.
Art. 13 (Risoluzione del rapporto)
Il presente rapporto si intenderà risolto nel caso vengano accertate gravi inadempienze nella collaborazione indicata nel presente atto.
Art. 14 (ulteriori accordi )
Potranno essere effettuati tra le medesime Parti ulteriori e specifici accordi connessi agli esiti ed alle risultanze relative agli studi condotti nel presente atto, nonché per procedere alla realizzazione di quanto previsto nell’art. 4 comma b) concernente lo studio di possibili ambiti per la condivisione dei sistemi informativi per la consultazione delle reciproche banche dati.
Art. 15 (Trattamento dei dati personali)
Il trattamento dei dati personali relativi alle attività disciplinate dal presente atto sarà effettuato dall’Agenzia del Territorio in qualità di autonomo titolare, in conformità alle disposizioni contenute nel D.Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196. A tal fine l’Agenzia dichiara che i predetti dati non verranno utilizzati per finalità diverse da quelle per i quali sono stati acquisiti.
Art.16 (Comunicazioni)
Ogni avviso e comunicazione sarà inviata ai seguenti indirizzi:
a) per l’Agenzia del Territorio: Largo Leopardi , n. 5 00185 Roma- fax 06-47775236
b) per il Consiglio Nazionale degli Ingegneri - Via IV Novembre 114 - 00186 Roma fax 06-69767048
Art. 17 (Legge applicabile e foro competente)
Salvo per quanto previsto dalla legge, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla validità, all’esecuzione o alla interpretazione del presente atto, saranno attribuite alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Roma. Le parti concordano di escludere il ricorso alla procedura arbitrale. Il diritto del Consiglio Nazionale degli Ingegneri di far ricorso a qualsiasi giudice italiano competente ai sensi delle leggi vigenti rimane impregiudicato.
Direttore Centrale OMI (F.to dr. Gianni Guerrieri)
Il Presidente Consiglio Nazionali Ingegneri (F.to dr. ing. Sergio Polese )
Roma, 11 giugno 2004
Allegati:
Allegato n. 1 (tabella in formato MS Word)
Allegato n. 2 (tabella in formato MS Word)
|