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Rif. DV08886
Documento 08/10/2004 DOCUMENTO
Fonte MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Tipo Documento DOCUMENTO
Numero
Data 08/10/2004
Riferimento
Note
Allegati

DV08886_tabella_1.doc

Titolo SCHEMA DI DPR RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE ELETTORALI E DI COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DISCIPLINARI DEI CONSIGLI DEGLI ORIDNI DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI, DEGLI ARCHITETTI, DEGLI ASSISTENTI SOCIALI, DEGLI ATTUARI, DEI BIOLOGI, DEI CHIMICI, DEI GEOLOGI, DEGLI INGEGNERI E DEGLI PSICOLOGI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 18, DELLA L. N. 4/1999 E DELL'ART. 4 DEL D.P.R. N. 328/2001
Testo Schema di D.P.R. recante disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione degli organi disciplinari dei Consigli degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi, degli ingegneri e degli psicologi, ai sensi dell’art. 1, comma 18, della L. n. 4/1999 e dell’art. 4 del D.P.R. n. 328/2001.
(REGOLAMENTO ELETTORALE)

Art.1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai Consigli degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti, degli assistenti sociali, degli attuari, dei biologi, dei chimici, dei geologi, degli ingegneri e degli psicologi.
Art. 2

Composizione dei Consigli degli ordini locali

1. I Consigli degli ordini di cui all’articolo 1 del presente regolamento sono formati da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a sette se il numero complessivo degli iscritti non supera i cento, a nove se supera i cento e non i cinquecento, a undici se supera i cinquecento ma non i millecinquecento, a quindici se supera i millecinquecento.
2. Secondo quanto previsto nella tabella 1, la rappresentanza degli appartenenti alla sezione A è determinata in misura non inferiore al 50% dei componenti del Consiglio; quella degli appartenenti alla sezione B è assicurata proporzionalmente al numero degli iscritti complessivi all’albo

3. I consiglieri dell’ordine rappresentano tutti i professionisti appartenenti all’albo e sono eletti dagli iscritti appartenenti alla stessa sezione, senza distinzione di settori di appartenenza.
4. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni.
5. I componenti che per qualsiasi motivo siano venuti a mancare sono sostituiti dai candidati compresi nella graduatoria che, per minor numero di voti ricevuti, seguono immediatamente gli eletti all’interno di ciascuna sezione dell’albo. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.
Art. 3

Elezioni del Consiglio dell’ordine

1. L’elezione del Consiglio si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza di quello in carica e la data viene fissata dal Consiglio.
2. Il Consiglio dell’ordine uscente rimane in carica sino all’insediamento del nuovo Consiglio.
3. L’avviso di convocazione per l’esercizio del diritto di voto è spedito a tutti gli iscritti nell’albo per posta raccomandata o a mezzo fax, ovvero consegnata a mano, almeno ventitre giorni prima della data fissata per la prima convocazione. In luogo dell’avviso spedito o consegnato a mano, la notizia della convocazione può essere pubblicata in almeno un giornale quotidiano locale per due volte consecutive ovvero nel notiziario dell’ordine. La notizia della convocazione è pubblicata entro tre giorni dalla data in cui il Consiglio ha indetto le elezioni.
4. L’avviso e la notizia di cui al comma precedente contengono l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali.
5. In prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di 1500 iscritti all’albo; della metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di 1500 iscritti all’albo. In seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di 1500 iscritti all’albo; di un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di 1500 iscritti all’albo. In terza convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli aventi diritto presenti. Ai fini della regolare costituzione dell’assemblea si computano le schede deposte nel seggio nel periodo di apertura ai sensi del successivo comma 10.
6. Gli iscritti nell’albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell’ordine. Qualora siano istituiti seggi fuori della sede dell’ordine, i dati relativi alle votazioni confluiscono immediatamente nel seggio centrale.
7. E’ ammessa la votazione mediante lettera raccomandata. L’elettore, all’uopo, richiede alla segreteria dell’ordine la scheda debitamente timbrata e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni nell’assemblea in prima convocazione, al seggio in busta chiusa sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il Presidente del seggio, verificata e fattane constatare l’integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell’urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo dei quorum della seconda convocazione e, in subordine, della terza.
8. Il Consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il Presidente, il vice-presidente, il segretario e due scrutatori.
9. Durante la votazione è sufficiente la presenza di almeno tre componenti del seggio.
10. L’elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l’esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.
11. L’elettore ritira la scheda elettorale, che indica il numero dei consiglieri da eleggere in ciascuna sezione dell’albo. Il voto viene esercitato, compilando, in segreto, la scheda che per essere valida, deve contenere un numero di nomi, scelti tra coloro che sono candidati ai sensi del comma 12, uguale a quello dei componenti da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell’urna.
12. Le candidature vanno indicate al Consiglio dell’ordine, che ne assicura la idonea diffusione presso i seggi, fino a sette giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il Presidente, sigillate le schede in busta, rinvia alla successiva convocazione, che deve avere luogo il giorno successivo feriale.
14. Il seggio elettorale è aperto, in prima convocazione per otto ore nella stessa giornata; in seconda convocazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza convocazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.
15. I tempi della seconda e terza convocazione di cui al comma 14 sono ridotti della metà negli ordini con meno di tremila iscritti.
16. Il seggio è chiuso, anche per lo scrutinio, dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.
17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti della sezione B dell’albo, subentra il candidato della sezione A che, tra i non-eletti, ha ottenuto il maggior numero di voti.
19. In caso di parità, è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
20. Il presidente del seggio centrale delle elezioni proclama il risultato e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.
Articolo 4

Presidente del Consiglio dell’ordine

1. Il Consiglio dell’ordine elegge nel proprio seno un Presidente tra gli appartenenti alla sezione A dell’albo e un vicepresidente appartenete alla sezione B.
2. Il Presidente ha la rappresentanza dell’ordine di cui convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea. Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto degli iscritti all’albo.
Art. 5

Composizione, elezione e Presidenza del Consiglio nazionale dell’ordine

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6,7,8 e 9 del presente regolamento, il Consiglio nazionale degli ordini di cui all’articolo 1 è costituto da quindici componenti che restano in carica cinque anni.
2. I consiglieri del Consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini locali.
3. Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere locale sono incompatibili.
4. All’elezione del Consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine locale. A tal fine ciascun consiglio dell’ordine delibera, a maggioranza dei presenti, i nomi dei quindici componenti che intende eleggere sulla base del modello di scheda predeterminato dal Ministero della giustizia. Per la sua validità, la scheda deve essere compilata, per ciascuna sezione, con un numero di nomi, scelti fra coloro che si sono candidati ai sensi dell’articolo 3, comma 12, uguale a quello dei componenti da eleggere. Ad ogni candidato indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all’ordine

5. Il voto viene esercitato compilando la scheda predisposta dal Ministero della giustizia che, per essere valida, deve contenere un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi, scelti fra i candidati alle rispettive sezioni dell’albo. La scheda è pubblica ed è trasmessa al Ministero della giustizia.
6. Le candidature vanno indicate entro il giorno stabilito nell’avviso di convocazione dal Ministero della giustizia.
7. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell’albo, subentra il candidato alla sezione A che, tra i non eletti, ha ottenuto il maggior numero di voti.
8. In caso di parità, è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
9. Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno un Presidente fra i componenti iscritti nella sezione A dell’albo.
10. Al Presidente del Consiglio nazionale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2.
Art. 6

Consiglio nazionale e Consigli regionali e provinciali dell’ordine degli psicologi

1. Il Consiglio nazionale, composto ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è integrato dalla rappresentanza elettiva della sezione B in numero determinato dalla tabella 2, allegata al presente regolamento, e da quattro rappresentanti elettivi della sezione A. Tali componenti sono eletti dai Consigli regionali e provinciali secondo le modalità di cui all’articolo 5 del presente regolamento.
2. I Consigli regionali e provinciali degli psicologi si compongono di sette membri fino a 200 iscritti e da 15 membri oltre i duecento iscritti. Il voto viene esercitato con le modalità di cui all’articolo 3 del presente regolamento. La rappresentanza degli iscritti alla sezione A è assicurata in misura non inferiore al 50 per cento dei componenti dei Consigli; quella degli iscrittin alla sezione B è assicurata proporzionalmente al numero di iscritti complessivi all’albo, secondo quanto previsto nella tabella 3, allegata al presente regolamento.
Art. 7

Consiglio dell’ordine nazionale degli attuari e Consiglio nazionale degli attuari

1. Il Consiglio dell’ordine degli attuari e il Consiglio nazionale degli attuari sono composti entrambi da nove membri eletti in un collegio unico nazionale degli iscritti all’albo.
2. Il voto viene esercitato con le modalità stabilite dall’articolo 5 del presente regolamento.
3. La rappresentanza degli iscritti alla sezione A è assicurata in misura non inferiore al 50 per cento dei componenti dei Consigli; quella degli iscritti alla sezione B è assicurata proporzionalmente al numero di iscritti complessivi all’albo, secondo quanto previsto nella tabella 4 allegata al presente regolamento.
Art. 8

Consiglio nazionale e Consigli regionali dell’ordine nazionale dei geologi

1. Il Consiglio nazionale dell’ordine nazionale dei geologi si compone di quindici membri eletti dagli iscritti all’albo a nove membri eletti in un collegio unico nazionale degli iscritti all’albo secondo le modalità di cui all’articolo 5 del presente regolamento.
2. I Consigli degli Ordini regionali dei geologi si compongono di 11 membri eletti dagli iscritti dei rispettivi albi. Il Consiglio dell’ordine regionale della Val d’Aosta/Vallée d’Aoste si compone di 9 membri eletti secondo le modalità di cui all’articolo 3 del presente regolamento.
3. La rappresentanza degli iscritti alla sezione A è assicurata in misura non inferiore al 50 per cento dei componenti dei Consigli; quella degli iscritti alla sezione B è assicurata proporzionalmente al numero di iscritti complessivi all’albo, secondo quanto previsto nella tabella 5 allegata al presente regolamento.
Art. 9

Consiglio dell’ordine nazionale dei biologi e Consiglio nazionale dei biologi

1. Il Consiglio dell’ordine dei biologi ed il Consiglio nazionale dei biologi si compongono rispettivamente, di 9 e di 11 membri, eletti in un collegio unico nazionale degli iscritti all’albo dell’ordine.
2. Il voto viene esercitato con le modalità stabilite dall’articolo 5 del presente regolamento.
3. La rappresentanza degli iscritti alla sezione A è assicurata in misura non inferiore al 50 per cento dei componenti dei Consigli; quella degli iscritti alla sezione B è assicurata proporzionalmente al numero di iscritti complessivi all’albo, secondo quanto previsto nella tabella 6 allegata al presente regolamento.
Articolo 10

Provvedimenti disciplinari

1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l’istruttoria, il Consiglio, composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento, giudica gli iscritti.
2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.
3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.
Art. 11

Disposizioni finali e transitorie

1. Sono fatte salve le disposizioni degli ordinamenti professionali compatibili con il presente regolamento, incluso ove previsto, l’elettorato attivo e passivo degli iscritti agli elenchi speciali.
2. In sede di prima applicazione, le elezioni degli ordini locali e le elezioni dei consigli nazionali degli attuari e dei geologi sono indette entro sette giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 dicembre 2004.
3. Il comma precedente non si applica ai sensi dell’articolo 1-bis della legge 30 luglio 2004, n. 177, ai consigli degli ordini che sono stati rinnovati nel corso del periodo di proroga stabilito con la legge 1 agosto 2002, n. 173, e successive modificazioni, il cui mandato abbia più lunga durata.
4. Le elezioni del Consiglio nazionale sono indette entro due giorni dalla comunicazione al Ministero della giustizia del rinnovo di tutti i consigli degli ordini territoriali e si svolgono il ventesimo giorno lavorativo. In ogni caso le elezioni devono essere indette entro il 31 dicembre 2004 e si svolgono, anche in caso di mancata proclamazione degli eletti in data 15 aprile 2005. A quella data, all’uopo, procede alle elezioni il consiglio dell’ordine uscente.


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