Testo
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, con la quale sono stati tra l’altro approvati i “Criteri per l’individuazione delle zone sismiche – individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone”, di cui allegato 1 alla medesima ordinanza; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316 del 2 ottobre 2003, con la quale sono state apportate prime modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 3274/2003; Considerato che le attività di sperimentazione e prima applicazione delle predette normative hanno fatto emergere l’utilità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni di natura prettamente tecnica agli allegati 2 e 3 dell’ordinanza n. 3274/2003 per assicurare maggiore chiarezza ed efficacia alle disposizioni normative in questione; Considerato che, non avendo ancora trovato compiuto e definitivo espletamento i complessi adempimenti necessari a dare attuazione al quadro normativo organico preordinato con carattere di generalità nel settore, permangono le condizioni e le motivazioni che hanno reso e rendono tuttora necessaria ed urgente una specifica azione di protezione civile a ridurre il rischio per le popolazioni, nelle more del completamente dei predetti adempimenti; Vista la nota n. 1790 del 14 dicembre 2004 del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali con la quale sono state richieste alcune integrazioni e modifiche alla predetta ordinanza n. 3274/2003; Ritenuto che le summenzionate richieste di modifica siano meritevoli di accoglimento in ragione della funzionalità delle medesime rispetto agli obiettivi perseguiti dalla predetta ordinanza n. 3274/2003; Vista la nota n. 5042 del 17 dicembre 2004 con la quale la Regione Abruzzo, che ha assicurato il coordinamento delle Regioni nella peculiare materia, ha trasmesso il documento di osservazioni e proposte elaborato dal Gruppo di lavoro tecnico interregionale costituito allo scopo, sul quale è intervenuta la sostanziale condivisione dei rappresentanti regionali che hanno partecipato ai lavori; Ritenuto che dall’esame del predetto documento sono emersi molteplici suggerimenti idonei a consentire importanti miglioramenti delle adottande normative tecniche; Visto l’articolo 6, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3379 del 5 novembre 2004 che differisce di sei mesi la conclusione del periodo di applicazione sperimentale delle disposizioni di cui alla citata Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003; Considerato che il rilevante grado di complessità tecnico-scientifica della materia e la natura fortemente innovativa della predetta disciplina impone di dare ulteriore impulso alle necessarie attività di sperimentazione e di formazione nei confronti della generalità dei soggetti chiamati a diverso titolo ad utilizzare la predetta normativa, al fine di assicurare la linearità e la correntezza di percorsi attuativi della normativa stesa e favorirne la più corretta e proficua applicazione, in tal modo determinando l’esigenza di un più lungo periodo di sperimentazione; Tenuto Conto che da parte sia delle regioni che delle categorie professionali più direttamente interessate sono pervenute sollecitazioni a prolungare ulteriormente il predetto periodo di applicazione sperimentale della normativa in questione; Acquisita l’intesa del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Su Proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; DISPONE Articolo 1 1. Agli allegati 2 e 3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modifiche, sono apportate le modifiche indicate negli allegati 1 e 2 alla presente ordinanza.
Articolo 2 1. Il periodo di cui all’articolo 2, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, già prolungato con l’articolo 6, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3379 del 5 novembre 2004, è prolungato di ulteriori tre mesi.
Articolo 3 1. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza il Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali definisce le linee guida per l’applicazione della normativa tecnica di cui alla presente ordinanza in relazione alle peculiari esigenze della salvaguardia del patrimonio culturale.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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