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Rif. DV09061
Documento 11/03/2005 RICHIESTA PARERE
Fonte CNI
Tipo Documento RICHIESTA PARERE
Numero
Data 11/03/2005
Riferimento Protocollo CNI n. 18557 del 11/03/2005
Note
Allegati
Titolo LEGGE FINANZIARIA 2005 - LIMITE ALL'INCREMENTO DELLE SPESE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - APPLICABILITA' AGLI ORDINI PROFESSIONALI
Testo Con la presente si richiede l’autorevole parere delle Autorità in indirizzo su di una questione essenziale per il buon funzionamento degli Ordini provinciali degli Ingegneri, nonché per la corretta attuazione da parte degli stessi della legge.
Essa concerne l’inclusione o meno degli Ordini provinciali e relativi Consigli Nazionali - che, come noto, sono pacificamente ricompresi tra gli Enti pubblici non economici - tra le pubbliche amministrazioni destinatarie dei vincoli previsti dal comma 5 dell’art. 1 della legge 30/12/2004 n. 311 (legge finanziaria 2005).
Nella specie il comma 5 cit. ("Limite all’incremento delle spese nelle pubbliche amministrazioni"), "al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione Europea", prevede che per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, come individuate nell’elenco 1 allegato alla legge finanziaria, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, "come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica".
L’Elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2005 ("Elenco amministrazioni pubbliche per tipologia di attività istituzionale"), nell’individuare le pubbliche amministrazioni ricomprese nell’ambito applicativo dell’art. 1, comma 5, cit., fa riferimento - tra l’altro - agli "Enti a struttura associativa".
Astrattamente possono quindi prospettarsi due soluzioni di segno opposto: a) o ritenere ricompresi tra i destinatari della anzidetta previsione legislativa gli Ordini professionali, in quanto organismi a carattere associativo; oppure b) considerare non ricompresi gli Ordini professionali, in quanto essi si autofinanziano con i contributi dei propri iscritti senza pesare sul bilancio dello Stato (e quindi non concorrendo, per questa parte, al conseguimento di quegli obiettivi di finanza pubblica cui è preordinato il comma 5 dell’art. 1 cit.).
Avuto riguardo alle rilevanti conseguenze cui dà luogo l’adesione ad una interpretazione anziché all’altra, al fine di non incorrere in errore e poter assolvere al meglio e con cognizione di causa agli obblighi di legge, il Consiglio Nazionale richiede quindi sul punto un cortese e sollecito pronunciamento chiarificatore delle Autorità in indirizzo, in modo da poter correttamente indirizzare l’attività di tutti gli Ordini provinciali degli Ingegneri.
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