Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV09134
Documento 02/09/2005 NOTA
Fonte MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Tipo Documento NOTA
Numero
Data 02/09/2005
Riferimento Protocollo Mittente n. 10265
Note
Allegati
Titolo RISPOSTA A QUESITI SULL'ART. 3, COMMI 1 E 7 DEL D.P.R. 8 LUGLIO 2005 N. 169 RECANTE REGOLAMENTO PER IL RIORDINO DEL SISTEMA ELETTORALE E DELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI ORDINI PROFESSIONALI
Testo I Consigli Nazionali degli Ordini in indirizzo hanno prospettato a questo Ufficio la possibilità di ritenere autentica, nei casi di votazione mediante lettera
raccomandata, di cui all'art. 3 comma 7 del regolamento in oggetto, la sottoscrizione del votante trasmessa, unitamente ad una copia fotostatica di un valido
documento d'identità nella busta chiusa e sottoscritta, contenente la scheda elettorale, come sembrerebbe suggerire una "lettura applicata" alla materia
elettorale degli ordini professionali dell'art. 38, 3 comma richiamato dall'art. 21, del D.P.R. n. 445 del 28 luglio 2000 in materia di documentazione e
semplificazione amministrativa.

Preliminarmente si osserva che la norma relativa alle modalità di autentica della firma nella votazione a mezzo lettera raccomandata (per i geologi dall'art.
5, 5 comma della Legge n. 616 del 25 luglio 1966) attribuiva il potere di autentica al Sindaco, o suo delegato, al Notaio o al Conciliatore.

La disposizione citata risulta oggi espressamente abrogata dall'art. 10, 2 comma lett. g del Regolamento elettorale di cui al D.P.R. 8 luglio 2005 n. 169.

D'altro canto è espressamente prevista la possibilità di votazione a mezzo di raccomandata che avviene con la trasmissione della scheda elettorale attraverso
busta chiusa sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge come recita l'art. 3, comma 7, del Regolamento sopramenzionato.

Correttamente perciò il Consiglio nazionale dei Geologi indica nel D.P.R. 28 luglio 2000 n. 445 la norma attualmente regolatrice della materia, ma non
altrettanto correttamente fa riferimento agli articoli 21 e 38 dello stesso testo unico.

Invero l'art. 21 1 comma, pur intestato alla autenticazione delle sottoscrizioni, si riferisce alle autenticazioni delle sottoscrizioni di qualsiasi "istanza
o dichiarazione sostitutiva degli atti di notorietà da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione" rimandando per le modalità dell'autenticazione
stessa all'art. 38 commi 2 e 3, intitolata alle modalità di invio e sottoscrizione delle stesse istanze.

Quest'ultima norma prevede una duplice possibilità: o la sottoscrizione (delle istanze e dichiarazioni sostitutive degli atti notori) è effettuata
dall'interessato in presenza del pubblico dipendente addetto o, in mancanza di tale condizione, la sottoscrizione è presentata unitamente alla copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, documento destinato ad essere custodito nel relativo fascicolo custodito dalla Pubblica
Amministrazione, che deve comunque avere la opportunità di disporre controlli e verifiche.

Le norme indicate, come già riferito, e come è reso palese dal loro stesso titolo dedicato alla autentica o sottoscrizione di "istanza o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà", si riferiscono o ad istanze o ad atti destinati a certificare stato, qualità o fatti, categorie alle quali non è certo
riconducibile la dichiarazione di voto.

Quest'ultima, infatti, che è per sua natura segreta, personale e non delegabile è esercitata sempre previo accertamento della identità del votante da parte
dei componenti il seggio elettorale; accertamento che avviene o per riconoscimento personale o per ricognizione del documento personale esibito.

Quando il diritto di voto sia esercitato per corrispondenza detta attività di riconoscimento ed identificazione del votante non può essere omessa; e pertanto
il diritto di voto può essere esercitato anche mediante corrispondenza, ma solo a condizione che intervenga una attività equipollente a quella svolta re
regola generale dai componenti il seggio; la legalizzazione della firma da parte di un pubblico ufficiale secondo le modalità che lo stesso D.P.R. 445 del
2000 prevede agli articoli 30 e seguenti può considerasi attività equipollente che accerta l'effettivo esercizio della operazione di identificazione e
riconoscimento del votante.

Pubblici ufficiali competenti alla legalizzazione sono le categorie previste dall'art. 14 della legge 53/1990, norma tuttora vigente che menziona giudici di
pace, cancellieri e collaboratori di cancelleria di Corte d'Appello e Tribunali, segretari delle Procure della Repubblica, Presidenti delle province, Sindaci,
assessori comunali e provinciali, presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal
Sindaco e dal Presidente della Provincia, e altre categorie con un ventaglio di possibilità ben più ampio rispetto alla originaria previsione della norma di
cui all'art. 5, comma 5 della legge di ordinamento professionale abrogata dal regolamento in oggetto.

Quanto alla questione sollevata dal solo Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Chimici, relativa all'interpretazione dell'art. 3, 1 comma, nella parte in cui si
legge che la prima votazione deve tenersi "il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima" deve ritenersi
preferibile l'interpretazione in base alla quale la locuzione evidenziata proroga la scadenza del termine nel giorno festivo al primo giorno successivo
feriale.

Pertanto, indette le elezioni il 15 settembre 2005, la prima votazione dovrà tenersi il successivo 30 settembre 2005.
Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it