Testo
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Questo Consiglio Nazionale pone all’attenzione della S.V. la situazione che si è venuta a creare a seguito dell’emanazione del D.M. 14.09.05 citato in oggetto nel quale è prevista, all’art. 3, l’entrata in vigore trenta giorni dopo l’avvenuta pubblicazione sulla G.U. e pertanto il 23 ottobre.
Di contro l’art. 6 della citata Ordinanza 3452 del 1.08.2005 prevedeva la proroga dell’entrata in vigore della Ordinanza antisismica 3274/2003 e successive modificazioni fino all’8 ottobre 2005.
Risulta così del tutto evidente che viene a determinarsi un lasso di tempo, dall’8 al 22 ottobre pp.vv., durante il quale, se non si provvederà con ulteriori tempestive disposizioni legislative saranno vigenti i contenuti dell’ordinanza n. 3274/2003.
Di contro il 23 ottobre entrerà in vigore il nuovo testo unico per il quale è prevista, ai sensi dell’art. 13 - undevicies della legge 168/05, una fase sperimentale di applicazione, della durata di 18 mesi, che consente di adottare la normativa oggi vigente. Fase sperimentale suggerita con forza da questo Consiglio Nazionale e dalla Conferenza Stato-Regioni.
Una situazione questa a dir poco complicata che desta notevoli preoccupazioni non solo da parte dei professionisti ingegneri e degli operatori nel settore delle costruzioni, ma anche e soprattutto dagli uffici provinciali del Genio Civile preposti all’approvazione dei progetti strutturali.
A tal quadro si aggiunge poi il contenuto dell’art. 104 del D.P.R. 380/2001 quale testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, articolo che tratta le costruzioni in corso nelle zone sismiche di nuova classificazione ed assegna competenze in materia alle Regioni.
Si chiede pertanto alla S.V. un provvedimento immediato comunque tempestivo che faccia chiarezza alla situazione in atto testè segnalata.
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