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Rif. DV09166
Documento 13/10/2005 ORDINANZA
Fonte PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Tipo Documento ORDINANZA
Numero 3467
Data 13/10/2005
Riferimento
Note
Allegati
Titolo DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN MATERIA DI NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA
Testo IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’articolo 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti di protezione civile; Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modificazioni, con la quale sono state, tra l’altro, dettate le normative tecniche perle costruzioni in zona sismica, prevedendone, per un periodo di diciotto mesi, la possibilità di applicazione in alternativa alla normativa precedente sulla medesima materia, nonché le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3316, del 2 ottobre 2003, n.
3431, del 3 maggio 2005 e n. 3452, del 1 agosto 2005, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 3274/2003; Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, del 14 settembre 2005, recante approvazione delle “Norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 222, del 23 settembre 2005, supplemento ordinario n. 159, nel quale si dispone che le medesime norme tecniche entreranno in vigore nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del citato provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Considerato, altresì, che la disciplina inerente alle norme tecniche per costruzioni in zona sismica prevista dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003 e successive ed integrazioni, permarrà in vigore fino al 8 ottobre 2005; Ritenuto che, decorrendo l’entrata in vigore del predetto decreto dal 23 ottobre 2005 e cessando, alla data dell’8 ottobre 2005, la vigenza dell’ordinanza sopra citata, si determina una lacuna giuridica nella disciplina delle norme tecniche per le costruzioni; Ritenuto, quindi, necessario prorogare il termine di vigenza dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003; Su Proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; DISPONE Art. 1 1. Il termine di cui all’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, già prolungato con l’articolo 6, comma 1, dell’ordinanza di protezione civile n. 3379 del 5 novembre 2004, con l’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431, del 3 maggio 2005, e successivamente con l’articolo 6, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452, del 1 agosto 2005 è prorogato fino al 23 ottobre 2005 data di entrata in vigore del decreto in premessa indicato.
La presente ordinanza sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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