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Rif. DV09173
Documento 24/11/2004 PARERE
Fonte CONSIGLIO DI STATO
Tipo Documento PARERE
Numero
Data 24/11/2004
Riferimento
Note
Allegati
Titolo MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI. RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DALL'ING. A.S. AVVERSO I PROVVEDIMENTI 24 OTTOBRE 2001 E 27 DICEMBRE 2001 DELLA SOPRAINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI VERONA.
Testo Letta la relazione datata 22 maggio 2002 con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali richiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto; Esaminati gli atti e udito, all’adunanza del 24 novembre 2004, il relatore estensore, consigliere F.A.; PREMESSO: Il dott. ing. A.S. ha interposto rimedio straordinario al Presidente della Repubblica avverso i seguenti provvedimenti: 1) prot. n. .... del 24 ottobre 20001 con il quale la Sopraintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona ha sospeso l’esame della pratica relativa ai lavori di restauro della loggia del seminario sul rilievo che il progetto e la direzione lavori debbono essere affidati a tecnici laureati in architettura e non in ingegneria civile (quale l’odierno esponente); 2) prot. n. ....del 27 dicembre 2001 con il quale la medesima Sopraintendenza diffida l’ing. S dall’intraprendere qualsiasi operazione di consolidamento e pulitura degli affreschi oggetti del restauro.
Espone il professionista di curare da anni il recupero di edifici, anche di interesse storico ed artistico, in varie regioni d’Italia.
Nell’ambito di tale attività l’ingegner S. ha ricevuto incarico, da parte del rettore del Seminario vescovile di Verona, di predisporre un progetto di consolidamento e direzione lavori di un soffitto affrescato (soggetto a parziale crollo) della Loggia del Marcola.
Per il restauro in questione all’odierno ricorrente veniva affiancato il professor P.C., professionista esperto in tecniche di restauro.
I lavori concernenti la loggia si articolavano, perciò, in due interventi: l’uno, relativo esclusivamente al supporto dell’affresco e diretto al consolidamento del soffitto e dell’intonaco, è stato affidato all’ingegner S.; l’altro concernente l’affresco vero e proprio è stato ritenuto di competenza del professor C., in quanto esperto di tecniche di restauro.
Con i provvedimenti su indicati la Sopraintendenza per i beni ambientali e architettonici ha dapprima sospeso l’esame della pratica relativa al restauro e poi intimato all’odierno esponente di non intraprendere le operazioni di consolidamento oggetto dell’incarico professionale.
Con unico rimedio straordinario l’ingegner. S. ha impugnato entrambi gli altri su indicati deducendo i seguenti motivi di gravame.
In relazione ad entrambi i provvedimenti: - violazione e falsa applicazione dell’articolo 52, c. 2 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537; - violazione di legge con riferimento all’art. 3 Cost.; - violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Con riferimento al provvedimento n. ... del 21 ottobre 2001 sono state proposte le seguenti doglianze: - violazione e falsa applicazione della direttiva 85/384/CEE; - eccesso di potere per carenza di motivazione e disparità di trattamento: - eccesso di potere per illogicità, carenza di motivazione e contraddittorietà con precedenti atti.
L’atto che diffida il ricorrente a intraprendere operazioni di consolidamento è stato, infine, denunciato di eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà e illogicità.
L’Amministrazione ha rimesso la prescritta relazione corredata delle controdeduzioni della Sopraintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona.
CONSIDERATO: L’odierno ricorrente, libero professionista laureato in ingegneri a civile ha interposto ricorso straordinario avverso le determinazioni della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona che lo ritiene privo di qualsivoglia legittimazione ad operare interventi di consolidamento e restauro su beni immobili di interesse storico ed artistico.
Il quesito sottoposto al parere della Sezione è, pertanto, connesso alla portata interpretativa della norma richiamata dall’Ufficio di Sopraintendenza, cioè il comma 2 dell’articolo 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537. Dispone quel precetto che: "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364 per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere".
La norma si pone come eccezione alla regola generale, sancita dal primo comma del medesimo articolo 52 in esame, secondo il quale formano oggetto tanto delle professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.
Essa è stata interpretata nel senso di ritenere esclusiva dalla professionalità dell’architetto l’edilizia civile su immobili di interesse storico ed artistico, anche dopo la sopravvenuta equiparazione tra le due professioni ad opera del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129. da tale ambito di esclusività, tuttavia, la norma sottrae con formula espressa, da interpretare secondo il suo significato letterale, la c.d. parte tecnica, cioè le attività progettuali e di direzione lavori che riguardano l’edilizia civile vera e propria anche se riferite ad un immobile di valore storico ed artistico.
Il secondo comma dell’articolo 52 del regio decreto n. 2537 del 1925, in altre parole, intende salvaguardare la specifica professionalità dell’architetto esclusivamente in relazione a quelle parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell’ambito del restauro e risanamento di immobili di interesse storico ed artistico. Al di là di tale specifica e limitata riserva, non vi sono ragioni per precludere la competenza alla progettazione e alla direzione lavori a una professionalità del tutto omologa, quale indubbiamente è quella dell’ingegnere civile.
Queste considerazioni intendono precisare che, pur ammessa la vigenza della norma e la non completa equiparabilità delle due professioni (rispetto alla quale, tuttavia, è d’ostacolo il pieno titolo degli ingegneri civili a ricoprire la carica di Soprintendente ai beni ambientali e architettonici), l’operatività del precetto va limitata ai casi nei quali si possano in concreto verificare invasioni di campo, per dir così, sotto il profilo delle tecniche di restauro.
Il precetto in esame va, in altre parole, ricollocato all’interno della vicenda contenziosa. Emerge per tabulas che l’odierno esponente non è stato incaricato del restauro integrale della loggia del Marcola sita nel Seminario vescovile di Verona, ma della sola parte tecnica e consolidativa, mentre l’incarico sugli aspetti più propriamente collegati alle discipline e tecniche di restauro è stato affidato ad altro professionista. Da questa semplice osservazione discende in modo del tutto piano l’illegittimità degli atti impugnati in questa sede, assunti dal presupposto, smentito nei fatti, di una attività progettuale e di direzione lavori in ambiti estranei alla competenza dell’ingegnere civile.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.
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