Testo
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Si fa seguito alla nota dello scorso 3 ottobre per comunicarLe quanto segue.
Atteso che, come anche a Lei noto, su richiesta del Dipartimento della Protezione civile, non ha avuto luogo la riunione tecnica della Conferenza Unificata sullo schema di atto di indirizzo da me predisposto, volto a chiarire l’ambito applicativo dell’art. 104 del D.P.R. 380/2001 a seguito dell’entrata in vigore delle "Norme tecniche per costruzioni" (pubblicate lo scorso 23 settembre) e tenuto conto delle ripetute sollecitazioni di fornire comunque un chiarimento in materia, pervenute da qualificati rappresentanti delle Regioni e dei Comuni italiani, ritengo opportuno ribadire, sulla questione, l’avviso del Dicastero cui sono preposto .
Relativamente all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 104 del DRR 6 giugno 2001 n. 380, si fa presente che l’ OPCM 3274 del 20/3/2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" all’art.2, comma 2, ha dato facoltà agli operatori di progettare e costruire con la classificazione sismica previgente, fino all’entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche.
Ne deriva, quindi, che le disposizioni di cui al citato art. 104 sono da applicarsi per le opere la cui esecuzione è successiva all’entrata in vigore delle Norme tecniche per le Costruzioni, ovvero dal 24 di ottobre 2005.
In armonia con i risultati della Conferenza Unificata del 28 luglio u.s. Le confermo che ho avviato le procedure per la formalizzazione di un emendamento teso alla riformulazione dell’art. 104 del D:PR 380/2001 attese le modifiche normative intervenute.
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