Testo
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OMISSIS La Camera, premesso che: l’articolo1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, limita le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche, per studi e incarichi di consulenza, convegni mostre, pubblicità, esercizio di autovetture ecc, al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004; gli ordini, i collegi professionali e i relativi consigli e federazioni nazionali sono enti esponenziali di categorie professionali, sono istituiti per disciplinare l’attività svolta dagli appartenenti nei relativi albi, sono completamente autofinanziati e non gravano in alcun modo sul bilancio dello Stato, né di altre pubbliche amministrazioni; secondo il parere della Ragioneria generale dello Stato, gli ordini e i collegi professionali non sono compresi nell’elenco dettagliato delle amministrazioni pubbliche, come individuate ai sensi della normativa contabile europea, rilevate dall’ISTAT per l’elaborazione dei conti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica del rispetto dei parametri di finanza pubblica previsti dal trattato di Maastricht: tali enti non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 25 delle legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nonché dell’articolo 32 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e pertanto gli stessi non sono individuati come enti o organismi pubblici che direttamente o indirettamente gestiscono fondi interessanti la finanza pubblica, impegna il Governo in sede di applicazione delle disposizioni richiamate in premessa, ad adottare le opportune iniziative volte a chiarire l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con riferimento agli ordini, ai collegi professionali ed ai relativi consigli e federazioni nazionali.
OMISSIS
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