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Rif. DV09320
Documento 12/05/2006 RISOLUZIONE
Fonte AGENZIA DELLE ENTRATE
Tipo Documento RISOLUZIONE
Numero
Data 12/05/2006
Riferimento
Note
Allegati
Titolo ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI - TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
Testo Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ente pubblico non economico per il tramite del Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio studi e Politiche Giuridico Tributarie - del Ministero dell’Economia e della Finanze, ha chiesto di conoscere se nel caso di "passaggio" dalla sezione "B" alla sezione "A" nell’albo professionale dell’Ordine degli Ingegneri, sia nuovamente dovuta la tassa sulle concessioni governative prevista per le iscrizione negli albi per l’esercizio di professioni arti o mestieri.

Preliminarmente si osserva che con il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti) è stato adottato il regolamento che "modifica e integra la disciplina dell’ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l’ammissione all’esame dio Stato e delle relative prove delle professioni di: (à.) ingegnere à" (articolo 1).

L’articolo 2 dei detto decreto Istituzione di sezioni negli albi professionali) al comma 1 prevede che " le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo". Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che "vengano istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso le seguenti due sezioni:

a) sezione A, cui si accede previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica:

b) sezione B, cui si accede previo esame di Stato, con il titolo di laurea".
Inoltre, il comma tre dell’articolo in esame prevede che "L’iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato".

Tali previsioni si riferiscono a norme generali riguardanti le iscrizioni agli albi professionali.

Il menzionato D.P.R. n. 328 del 2001 nel dettare, al capo IX, disposizioni riguardanti la professione di ingegnere, all’articolo 45 stabilisce che: 1. "Nell’albo professionale dell’ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna è ripartita nei seguenti settori:

a) civile e ambientale;

b) industriale;

c) dell’informazione.

2. "agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile ambientale;

b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;

c) agli iscritti nel settore dell’informazione, spetta il titolo di ingegnere dell’informazione.

3. "agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile ambientale iunior;

b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;

c) agli iscritti nel settore dell’informazione, spetta il titolo di ingegnere dell’informazione iunior".

Il successivo articolo 46, distingue tra attività professionali degli ingegneri iscritti alla sezione A e attività professionali degli iscritti alla sezione B, limitando queste ultime agli ambiti individuati al comma 3.

Inoltre, gli articoli 47 e 48 stabiliscono, conformemente a quanto disposto dal prima citato articolo 2, il titolo di studio richiesto (laurea specialistica per la sezione A; laurea per la sezione B) e le prove da sostenere per l’esame di Stato ai fini dell’iscrizione nei diversi settori dell’albo.

Da tali disposizioni si evince che le diverse attività professionali individuate nell’ambito della professione di ingegnere possono essere svolte previa iscrizione nell’apposito settore della sezione (A o B) dell’albo professionale dell’ordine degli ingegneri.

Con specifico riferimento alla tassa sulle concessioni governative, si osserva che, ai seni dell’articolo 22, punto 8 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, la stessa è dovuta per le iscrizioni agli albi relativi all’ "esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri" nella misura di euro 168,00.

Ciò posto, si precisa che l’iscrizione in ciascun settore di ogni sezione dell’albo degli ingegneri comporta il pagamento della relativa tassa sulle concessioni governative poiché la stessa permette l’esercizio della specifica attività professionale.

Pertanto, il soggetto che ha ottenuto l’iscrizione nell’albo degli ingegneri per la sezione B e intenda iscriversi nella sezione A deve corrispondere la tassa sulle concessioni governative in relazione alla nuova iscrizione.

Infatti, la nuova iscrizione comporta la possibilità di svolgere l’attività professionale di ingegnere, prevista in un determinato settore, senza limitazioni.

Invece l’iscrizione al corrispondente settore della sezione B comporta l’esercizio dell’attività nei limiti precisati all’articolo 46, comma 3.
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