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Rif. DV09349
Documento 10/07/2006 EMENDAMENTI
Fonte ALTRO
Tipo Documento EMENDAMENTI
Numero
Data 10/07/2006
Riferimento
Note
Allegati
Titolo DECRETO-LEGGE LIBERALIZZAZIONI. EMENDAMENTI
Testo DECRETO-LEGGE LIBERALIZZAZIONI. EMENDAMENTI

l. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e i criteri per la determinazione degli onorari delle prestazioni (1);

b) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando la necessità di adottare il tipo della società semplice e della società in nome collettivo (2); che il professionista non può essere socio a più di una società o associazione (3); che la specifica prestazione deve essere resa sotto la direzione e responsabilità del socio-amministratore iscritto all'albo competente, il cui nome è preventivamente comunicato al cliente (4); che la società sia costituita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (5); il rispetto delle norme deontologiche che stabiliscono, nell'interesse della clientela, le incompatibilità a necessaria garanzia di integrità ed autonomia nei rapporti di collaborazione integrata tra le diverse categorie (6).
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.
3. Entro sei mesi dalla entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi adottano gli atti necessari a dare attuazione, per quanto di competenza, ai principi di cui al presente articolo, dandone comunicazione all'amministrazione vigilante (7).
4. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto il Governo è delegato a emanare, sentiti gli ordini e collegi interessati, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che stabiliscono le tariffe professionali nel rispetto dei seguenti criteri e principi (8):

a) le tariffe obbligatorie, fisse o minime, possono essere stabilite con riferimento alle sole prestazioni che sono oggetto di riserva di competenze ovvero che incidono su interessi generali (9);

b) il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi può essere abolito per le prestazioni che non sono oggetto di riserva di competenze ovvero che non incidono su interessi generali;

c) sono, in ogni caso, fatte salve le tariffe che regolano i servizi professionali soggetti alle procedure di evidenza pubblica (10).
NOTE
(1) L'emendamento mira a precisare che la pubblicità dei servizi professionali deve avere carattere informativo, così come indicato dalla stessa Autorità garante del mercato e della concorrenza. Poiché non è sempre possibile determinare a priori il prezzo, la pubblicità ha ad oggetto i "criteri" di determinazione del prezzo, che possono essere preventivamente individuati.
(2) La previsione della società in accomandita semplice rischia di essere incostituzionale nei termini in cui in questo tipo societario una categoria di soci - quella degli accomandanti - è soggetta a limitazione di responsabilità.
(3) L'emendamento chiarisce il carattere della "partecipazione" prevista dal decreto-legge ed estende l'incompatibilità alle associazioni.
(4) L'emendamento precisa il principio stabilito nel decreto-legge chiarendo che la responsabilità grava - non su un qualunque professionista-collaboratore ma - su coloro che hanno costituito la società/associazione in linea con quanto previsto per la società tra avvocati e quelle di revisione (cfr. sentenza C. Cost. n. 17/1976).
(5) La legge n. 1815/1939 stabilisce i requisiti di forma delle società professionali. L'emendamento mira a rendere immediatamente riconoscibile ai terzi - a tutela dell'affidamento della clientela - che si è in presenza di una società/associazione multidisciplinare e la composizione della stessa, prevedendo la comunicazione della sua costituzione agli ordini di appartenenza dei soci. Con ciò si vuole evitare che la società/associazione sia utilizzata come schermo.
(6) Il riferimento è alla sentenza 19 febbraio 2002, causa c-309/1999 con la quale la Corte di Giustizia europea ha riconosciuto la legittimità del divieto deontologico, stabilito dall'Ordine olandese degli avvocati, di costituire società tra avvocati e revisori in quanto le attività svolte dalle due categorie - la prima di consulenza all'imprenditore, la seconda di controllo sull'attività dell'imprenditore - sarebbero tra di loro incompatibili.
(7) L'emendamento si colloca nella stessa prospettiva dell'originario terzo comma del decreto-legge ma rispetta il principio cardine della autoregolamentazione delle categorie professionali.
(8) L'emendamento mira a conferire al Governo una delega per riordinare la materia tariffaria che - conformemente ai principi comunitari - viene circoscritta alle sole prestazioni riservate ai professionisti. La delega è necessaria per scongiurare la situazione di grave incertezza giuridica nella quale versa il settore dei sei-vizi professionali in ragione del fatto che il decreto-legge non ha indicato le tariffe abrogate e il significato dell'espressione £attività libero-professionali e intellettuali"". Non tutte le prestazioni rese dai professionisti hanno carattere "intellettuale" e non tutti gli iscritti agli albi rendono le loro prestazioni in regime "libero-professionale ". Nel rispetto dei reciproci ruoli e dell'autonomia decisionale del Governo, à previsto il coinvolgimento del sistema ordinistico in ragione del carattere estremamente tecnico della materia. Tale coinvolgimento è oggi contemplato da numerosissime leggi di settore e la Corte di Giustizia europea ha stabilito la sua conformità ai principi comunitari (cfr. C. Giust. eur. 19 febbraio 2002, causa c-35/99).
(9) Così come formulata, la delega evita la indistinta abrogazione delle tariffe e consente al Governo di entrare nel merito e valutare se o in che termini la tariffa relativa ad una prestazione riservata possa essere funzionale alla tutela della collettività. Si tratta del criterio indicato dalla Corte di Giustizia europea che ha sostenuto l'esigenza di giustificare in ragione dell'interesse generale le tariffe (v., supra).
(10) L'emendamento mira a chiarire l'ambito applicativo della delega e a salvaguardare la vigenza delle tariffe dei servizi pubblici in quanto funzionali all'interesse pubblico.
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