Testo
|
Con riferimento alla richiesta di parere di cui in oggetto, si evidenzia quanto segue.
Dall’art. 50 del previgente r.d. 16.3.1942 n. 267 discendeva l’incapacità civile del soggetto dichiarato fallito, e la conseguente necessità della sua cancellazione dall’albo professionale in cui fosse iscritto.
Tale norma è stata abrogata dall’art. 47 del d.lgs. 9.1.2006 n. 5, entrato immediatamente in vigore alla pubblicazione in gazzetta del decreto stesso, a mente dell’art. 153 del testo.
Ne deriva che, in base alla normativa attualmente vigente, è venuta meno, a parere di questa Direzione, la carenza di godimento dei diritti civili che era precedentemente alla base delle impossibilità di iscriversi ed essere iscritto ad un albo professionale, salva diversa valutazione dei competenti organi giurisdizionali eventualmente investiti.
|