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Rif. DV09389
Documento 14/09/2006 SCHEMA DISEGNO DI LEGGE
Fonte CUP
Tipo Documento SCHEMA DISEGNO DI LEGGE
Numero
Data 14/09/2006
Riferimento
Note
Allegati
Titolo SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE: 'RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI'
Testo Schema di disegno di legge, recante:

"Riforma dell'Ordinamento delle professioni intellettuali"

Titolo I

Parte generale

Capo I

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. La presente legge stabilisce l'ordinamento delle professioni intellettuali ai sensi dell'articolo 117, commi 2, 3 e 5 della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge, nel rispetto dell'autonomia dei singoli ordinamenti professionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario, disciplinano le professioni intellettuali al fine di:

a) tutelare gli interessi generali e collettivi connessi con l'esercizio professionale;

b) favorire l'iniziativa dei professionisti e delle relative organizzazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale sulla base del principio di
sussidiarietà;

c) valorizzare la funzione economica e sociale della professione, quale risorsa prioritaria del settore dell'economia della conoscenza.

Articolo 2 - Principi

1. L'esercizio delle professioni intellettuali deve svolgersi nel rispetto del principio di professionalità specifica e deve tutelare, ai sensi della presente
legge, gli interessi collettivi e generali ad esso connessi nonché garantire l'affidamento della clientela e la qualità della prestazione.

2. L'esercizio delle professioni intellettuali deve altresì rispettare, con le modalità indicate nella presente legge, i principi di libera prestazione dei
servizi, di libera circolazione e stabilimento nonché i principi di libera concorrenza, la cui applicazione deve tenere conto dell'interesse generale ai
miglioramenti delle condizioni di offerta sul mercato, che comportano un sostanziale beneficio per gli utenti e la collettività, connessi: alla presenza
diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, come garanzia di offerta dei relativi servizi sull'intero mercato, nonché alla differenziazione e
pluralità dell'offerta medesima, che garantisca la effettiva possibilità di scelta degli utenti e la compiuta tutela dei relativi diritti ed interessi1.

3. Il codice deontologico regolamenta, ad integrazione della presente legge, l'esercizio delle professioni intellettuali nel rispetto dei principi
dell'ordinamento, interno e comunitario.

4. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, le professioni intellettuali sono esercitate nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti
di settore.

5. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, l'attività professionale è esercitata nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite
dall'ordinamento civile.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per "professione", la professione intellettuale;

b) per "professione di interesse generale", la professione di cui al titolo II della presente legge;

c) per "professione riconosciuta", la professione che è oggetto di regolamentazione ad opera della normativa vigente ovvero degli accordi di cui all'articolo
14;

d) per "nuove professioni", le professioni non riconosciute;

e) per "libero professionista", colui che esercita la professione ai sensi dei capi I e II del titolo III del libro V del codice civile, anche in regime
convenzionato ove previsto da legge speciale

f) per "professionista dipendente", il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;

g) per "professionista", il libero professionista e il professionista dipendente;

h) per "categoria", l'insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale;

i) per "esercizio professionale", l'esercizio della professione;

l) per "prestazione professionale", la prestazione del professionista in qualunque forma resa;

m) per "ordinamento di categoria", le disposizioni che disciplinano le professioni e il relativo esercizio;

n) per "Ordine", il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali;

o) per "Consiglio nazionale", il Consiglio nazionale dell'Ordine professionale;

p) per "esame di Stato", l'esame, anche in forma di concorso, previsto per l'accesso alle professioni ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della Costituzione;

q) per "consiglieri" i membri del Consiglio Nazionale e del Consiglio dell'Ordine Territoriale.

Articolo 4 - Competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome2

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nelle materie oggetto della presente legge nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e delle disposizioni relative a materie di competenza esclusiva dello Stato.

2. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel
rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle disposizioni della presente legge, in particolare in tema di organizzazione amministrativa e requisiti di
ammissione alle procedure di evidenza pubblica.

3. Le Regioni, nel rispetto dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella della presente legge in
relazione: all'individuazione e riconoscimento delle nuove professioni; alle condizioni e regole di accesso all'esercizio professionale; alla abilitazione e
attribuzioni di competenze professionali. Resta ferma la competenza esclusiva dello Stato a disciplinare gli esami e i titoli di studio richiesti per
l'esercizio delle professioni intellettuali; i contratti per l'esercizio, a titolo individuale e in forma associata e societaria, delle professioni;
l'organizzazione delle professioni di interesse generale e gli Ordini.

4. Nelle materie di competenza normativa regionale, concorrente o esclusiva, le disposizioni della presente legge si applicano alle Regioni nelle quali non
sia ancora in vigore la normativa di attuazione e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna Regione.

5. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e
nelle relative norme di attuazione.

Capo II

Articolo 5 - Esercizio della professione

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, commi 1 e 2, l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato ed ordinato sulla autonomia di
giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

2. A tutela della clientela e a presidio del corretto esercizio della professione, gli ordinamenti di categoria definiscono l'obbligo del segreto
professionale e le condizioni e i presupposti per l'applicazione degli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale e dell'art. 249 del codice di
procedura civile.

Articolo 6 - Liberi professionisti

1. La professione è esercitata, sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti di categoria, in forma individuale nonché, sotto la responsabilità e
direzione personale del professionista, in forma associata e societaria secondo quanto previsto al capo III del presente titolo.

2. Alla professione, in qualunque forma esercitata, non si applica la sezione I del capo I del titolo II del libro V del codice civile.

Articolo 7 - Professionisti dipendenti

1. La legge stabilisce le professioni, che possono essere esercitate in regime di lavoro subordinato, salvaguardando l'autonomia di giudizio, intellettuale e
tecnica, del professionista.

2. I professionisti dipendenti sono soggetti al regime delle incompatibilità stabilito dagli ordinamenti categoria a garanzia del corretto esercizio della
professione.

3. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione
all'albo per l'espletamento delle relative mansioni secondo quanto previsto dagli ordinamenti di categoria.

4. I professionisti dipendenti pubblici sono soggetti alle specifiche norme del codice deontologico, che sono emanate ai sensi dell'articolo 23 dai Consigli
Nazionali, tenuto conto delle disposizioni che regolano il rapporto di lavoro3.

Articolo 8 - Misure in materia di professioni4

1. Ai sensi dell'articolo 35, il Governo è delegato a:

a) riformare in modo organico la disciplina dei contratti che hanno ad oggetto le prestazioni professionali, anche novellando le disposizioni del codice
civile, per perseguire l'obiettivo di favorire la competitività dei professionisti, in particolare introducendo forme, anche temporanee, di accordo tra
professionisti per lo svolgimento di specifici incarichi o l'accesso a determinati mercati, interni e internazionali;

b) riformare la disciplina delle sanzioni civili e degli illeciti, amministrativi e penali, a presidio del titolo professionale e delle attività riservate in
modo da tutelare la clientela in caso di prestazioni rese da soggetti non abilitati;

c) riformare le disposizioni della legge sul diritto d'autore, per assicurare la compiuta protezione delle opere intellettuali rese dal professionista;

d) dettare condizioni e limiti per il trasferimento tra vivi e a causa di morte dell'insieme dei rapporti, attivi e passivi, che sono comunemente denominati
studio professionale, tale per cui quest'ultimo costituisca una prioritaria risorsa economica per il professionista e la sua famiglia, in ogni caso
salvaguardando il rapporto fiduciario con il cliente;

e) dettare una specifica disciplina dei segni distintivi dello studio professionale, che ne assicuri la protezione e l'utilizzazione, anche economica, nel
rispetto del decoro della professione;

f) dettare una disciplina dei rapporti di collaborazione nell'ambito dell'organizzazione interna dello studio professionale, tenendo conto delle esigenze di
tutela dei diversi interessi coinvolti;

g) riordinare la legislazione che dispone finanziamenti, agevolazioni e incentivi, di qualunque natura, per le imprese al fine di estenderla, per quanto
compatibile e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, ai professionisti, con particolare
riferimento ai giovani.

2. I decreti di cui al comma precedente indicano condizioni e limiti all'applicazione delle disposizioni ivi previste in ragione della specificità delle
singole professioni e a salvaguardia degli interessi generali connessi al relativo esercizio.

Articolo 9 - Assicurazione per la responsabilità professionale

1. Il professionista deve rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la
responsabilità professionale ed il relativo massimale.

2. Le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate, per i propri iscritti, da Ordini, associazioni ed enti previdenziali privati che, in caso di
mancato accordo con le compagnie assicurative, possono rivolgersi all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che in
particolare accerta la correttezza del comportamento degli operatori.

Capo III

Articolo 10 - Il tipo della STP- Società tra professionisti

1. Le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, regolano il tipo denominato "STP-Società tra professionisti", ivi previsto,
secondo il quale deve essere costituita la società che ha per oggetto l'esercizio di una professione5.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, alle società tra professionisti regolate ai sensi della presente legge non si applica il regio decreto
16 marzo 1942, n.267, e le altre disposizioni che disciplinano le procedure concorsuali.

3. L'iscrizione alla sezione speciale relativa alle società tra professionisti del registro delle imprese ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice
civile.

Articolo 11 - La STPI- Società tra professionisti interdisciplinare e la SSP- Società di servizi professionali

1. La società di cui all'articolo precedente può essere, altresì, costituita da professionisti appartenenti a categorie diverse, fatto salvo quanto previsto
la secondo comma. Alla società, che assume la denominazione di "STPI-Società tra professionisti interdisciplinare", si applicano, in quanto compatibili, gli
ordinamenti delle categorie cui appartengono i soci.

2. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono il regime di incompatibilità, a presidio degli interessi generali connessi all'esercizio delle singole
professioni, relativo alla partecipazione alla società di cui al comma precedente.

3. L'incarico professionale conferito alla società è eseguito sotto la direzione e responsabilità personale dei soci in possesso dei requisiti per l'esercizio
della prestazione professionale richiesta.

4. Fatto salvo quanto previsto dagli ordinamenti di categoria in ragione della specificità della professione e a salvaguardia degli interessi generali
connessi al suo esercizio, l'esercizio di una o più professioni può costituire, altresì, oggetto delle società che rispondono ai seguenti requisiti:6

a) oggetto sociale limitato alla professione;

b) nelle società regolate dai capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da coloro che
esercitano la professioni di cui all'oggetto sociale;

c) nelle società regolate dai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto spettante nell'assemblea ordinaria
a coloro che esercitano la professione di cui all'oggetto sociale;

d) lo statuto deve prevedere le regole di funzionamento della società in conformità a quanto previsto al terzo comma;

e) in tutti gli atti ed i documenti della società e comunque ove indicati nei rapporti con i terzi, i soci non professionisti indicano, accanto al proprio
nome, la qualifica di "socio non professionista", salva diversa disposizione dei singoli ordinamenti di categoria.

5. Alla società costituita ai sensi del quarto comma del presente articolo, che assume la denominazione di "SSP-Società di servizi professionali", si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 nonché quanto previsto all'articolo 10, comma 4.

Articolo 12 - Società di diritto speciale

1. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che disciplinano tipi di società tra professionisti ovvero di società nelle quali è richiesta la partecipazione di
professionisti iscritti agli albi negli organi sociali nonché le disposizioni che disciplinano tipi di società che riservano a questi ultimi l'espletamento di
specifiche prestazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 35, il Governo è delegato a riformare tali disposizioni esclusivamente al fine di assicurare, nel rispetto del modello
organizzativo, il necessario coordinamento con la presente legge.

Articolo 13 - Associazioni tra professionisti

1. Le disposizioni degli articoli 10 e 11 si applicano, in quanto compatibili, alle associazioni costituite dai professionisti per l'esercizio delle
rispettive attività. Le associazioni assumono la denominazione di "Studio professionale associato" e in tutti gli atti e i documenti della associazione sono
indicati i nomi dei professionisti che aderiscono all'associazione7.

2. Sono abrogati la legge 23 novembre 1939, n. 1815; l'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e l'articolo 2, comma 1, lett. c) della legge 4 agosto
2006, n. 248.

Capo IV

Individuazione, riconoscimento e organizzazione delle nuove professioni

Articolo 14 - Riconoscimento delle nuove professioni8

1. L'individuazione di nuove professioni, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di
direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle Regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi e interessi generali che non
trovano rispondenza in professioni già riconosciute.

2. Ai fini del presente articolo, professione si intende l'attività economica, anche organizzata, diretta al compimento di atti giuridici, alla prestazione di
servizi o opere a favore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, con lavoro intellettuale per la quale è previsto un titolo di studi
universitario o a quest'ultimo equiparato.

3. L'individuazione e il riconoscimento sono effettuati, in conformità alla presente legge, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

4. Il riconoscimento è subordinato ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, di volta in volta nominate dal Ministero della
Giustizia, di concerto con i Ministeri che hanno competenza sul settore socio-economico di riferimento, alle quali partecipano esperti designati dai Ministeri
medesimi e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti degli Ordini e
delle associazioni afferenti al settore, senza oneri a carico della finanza pubblica.

5. Gli accordi di cui al comma 3:

a) ove accertino la sussistenza delle condizioni e presupposti di cui all'articolo 16, riconoscono le attività di cui al comma 2 quali professioni di
interesse generale; ne determinano l'ordinamento di categoria ai sensi dell'articolo 15, comma 1 e, fatto salvo quanto stabilito all'ottavo comma, dispongono
la organizzazione in Ordine di coloro che risultano abilitati all'esercizio professionale;

b) per le altre professioni riconosciute determinano l'ordinamento di categoria ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

6. La individuazione e riconoscimento delle nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le
specializzazioni delle stesse.

7. L'iniziativa dello Stato o delle Regioni è subordinata ad una istruttoria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro diretta ad accertare: a) la
conformità a quanto previsto ai commi 1, 2 e 5; b) gli eventuali interessi generali connessi all'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 16; c) la
effettiva diffusione dell'attività nel mercato nazionale; d) la concreta rilevanza economica o sociale.

8. L'istituzione di nuovi Ordini è, in ogni caso, esclusa laddove venga accertata l'omogeneità tra percorsi formativi con professioni le cui competenze
incidono su interessi generali della medesima natura di quelli della nuova professione. In tal caso si deve procedere all'adeguamento dell'ordinamento di
riferimento, garantendo la autonomia delle diverse professioni afferenti all'albo e, in ragione del numero degli iscritti, la adeguata rappresentanza negli
organi dell'Ordine.

Articolo. 15 - Ordinamenti di categoria

1. Per le professioni di interesse generale spetta agli ordinamenti di categoria determinare:

a) le competenze professionali sulla base del titolo di studi universitario e dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, con la
puntuale identificazione delle prestazioni riservate, se del caso in esclusiva;

b) il titolo professionale;

c) i requisiti formativi per l'esercizio professionale;

d) il tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato ai sensi dell'articolo 17;

e) il regime delle incompatibilità;

f) gli ulteriori requisiti per l'esercizio professionale a tutela degli interessi generali ad esso connessi.

2. Per le altre professioni spetta agli ordinamenti di categoria determinare:

a) le competenze professionali sulla base del titolo di studi universitario;

b) il titolo professionale;

c) i requisiti formativi per l'esercizio professionale;

d) gli ulteriori requisiti per l'esercizio professionale a tutela dell'affidamento della clientela.

Titolo II

Professioni di interesse generale

Articolo 16 - Condizioni e presupposti

1. Per l'esercizio della professione è necessario il superamento dell'esame di Stato e la conseguente iscrizione in apposito albo, tenuto dall'Ordine, nei
casi in cui:

a) la professione incide su interessi generali;

b) sussiste un'esigenza di tutela dell'affidamento della clientela e della collettività;

c) emerge una rilevanza sociale dei costi derivanti dall'esercizio non corretto della professione.

2. L'esame di Stato per l'esercizio di professioni che implicano lo svolgimento di pubbliche funzioni è soggetto a predeterminazione numerica dei posti
secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto delle esigenze della collettività.

3. L'iscrizione all'albo non è consentita ai soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della professione.

Articolo 17 - Tirocinio ed esame di Stato

1. Il tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato è disciplinato, ai sensi dell'articolo 36, sulla base dei seguenti criteri e principi:

a) il tirocinio è volto all'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione;

b) la sua durata non può essere superiore a tre anni e tiene conto della specificità della professione;

c) il tirocinio è svolto sotto la responsabilità di un professionista, con adeguata anzianità di iscrizione all'albo, anche se effettuato presso
amministrazioni e società che svolgono attività nel settore di riferimento della professione;

d) il tirocinio può anche essere svolto parzialmente, mediante la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione agli esami di Stato o all'estero
nel rispetto di quanto previsto alla lettera c);

e) deve essere stabilito un equo compenso a favore di chi svolge il tirocinio, tenendo conto dell'effettivo apporto del tirocinante e con riferimento, ove
previsto, al regime tariffario delle prestazioni rese.

2. Ai sensi dell'articolo 36, l'esame di Stato è disciplinato sulla base dei seguenti criteri e principi:

a) l'esame di Stato deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e delle attitudini necessarie
per lo svolgimento dell'attività professionale;

b) nelle commissioni giudicatrici non più della metà dei commissari, tra cui il presidente, sono designati dall'Ordine territoriale tra gli iscritti agli albi.

Articolo 18 - Ordine professionale

1. Coloro che esercitano una professione di interesse generale sono organizzati in Ordine professionale, con compiti di autogoverno della professione e di
autodisciplina dei comportamenti dei professionisti, di cui ha la rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza proprie dei
sindacati relativamente ai rispettivi iscritti.

2. L'Ordine professionale è ente pubblico nazionale non economico; è connotato da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia
patrimoniale e finanziaria; determina con regolamento la propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni della presente legge; è soggetto
esclusivamente alla vigilanza del Ministero della Giustizia, che ne approva i regolamenti e, su richiesta, può fornire atti di indirizzo sull'applicazione
dell'ordinamento di categoria.

3. L'Ordine professionale si articola in:

a) Consiglio nazionale dell'Ordine, che assume la denominazione di: "Consiglio Nazionale dell'Ordine" della categoria, con i compiti di cui all'articolo 21;

b) Ordini territoriali, che assumono la denominazione di: "Ordine" della categoria secondo l'organizzazione territoriale prevista dal relativo ordinamento,
con i compiti di cui all'articolo 20.

4. Al fine di favorire il raccordo tra le diverse categorie sulle questioni di interesse generale, con particolare riferimento alle finalità di cui
all'articolo 2, comma 2, i Consigli nazionali promuovono la costituzione di organismi comuni per l'attuazione dei compiti agli stessi attribuiti dall'articolo
21.

5. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli Ordini territoriali, con sede nella medesima Regione. 9

Articolo 19 - Ordine territoriale

1. L'Ordine territoriale è articolato nel modo seguente:

a) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli iscritti all'albo; è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni; il mandato dei
consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive dall'entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il
Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ordine, e può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità
dell'intero Consiglio; le indennità dei consiglieri sono definite in modo di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico;

b) Assemblea: ne fanno parte gli iscritti all'albo; elegge il Consiglio ed il Collegio dei revisori; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal Consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita ai sensi dell'articolo 36;

c) Collegio dei revisori: è composto, in relazione al numero degli iscritti all'albo, da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori; è
eletto dall'Assemblea ogni tre anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due
volte consecutive.

2. Su istanza della Regione, gli Ordini non regionali si costituiscono in associazione, denominata "Consulta regionale degli Ordini provinciali" della
professione, alla quale sono conferiti i compiti di cui all'articolo 20, comma 1, lett. a), c) e g) nei rapporti con l'Amministrazione regionale.
All'associazione deve aderire almeno la maggioranza degli Ordini interessati e il suo consiglio direttivo è composto dai presidenti degli stessi, che
deliberano a maggioranza. La costituzione della Consulta è comunicata, con il relativo statuto, al Consiglio nazionale e al Ministero della Giustizia. Le
spese di funzionamento sono a carico degli Ordini territoriali partecipanti.10

Articolo 20 - Consiglio dell'Ordine territoriale

1. Spettano al Consiglio dell'Ordine territoriale i seguenti compiti:

a) curare l'osservanza dei principi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo
21, comma 2, lettera d);

b) la tenuta e l'aggiornamento dell'albo e la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dandone comunicazione al Consiglio Nazionale;

c) la promozione di iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale nel settore socio-economico della professione sulla base del principio di
sussidiarietà;

d) la vigilanza sul corretto esercizio della professione;

e) la determinazione, nel rispetto del bilancio preventivo, del contributo obbligatorio annuale da corrispondere da ogni iscritto per il finanziamento
dell'Ordine territoriale nonché la percezione del contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

f) l'esperimento, su richiesta, del tentativo di conciliazione fra gli iscritti ed i clienti che, in caso di controversie sui compensi, possono farsi
assistere anche da associazioni di consumatori;

g) le funzioni consultive circa l'attività, normativa ed amministrativa, delle amministrazioni locali;

h) provvede all'organizzazione degli uffici interni, alla gestione finanziaria e a quanto sia necessario per l'espletamento dei compiti di cui alla presente
legge;

i) ogni altra funzione attribuita ai sensi dell'articolo 36 o delegata dal Consiglio Nazionale.

2. Presso l'Ordine territoriale è costituita una commissione alla quale possono rivolgersi professionista e cliente per la composizione delle controversie. La
commissione è composta da un numero dispari di membri non superiore a cinque, nominati dal Consiglio dell'Ordine tra esperti appartenenti alle seguenti
categorie: consiglieri di associazioni di consumatori; docenti universitari; iscritti all'albo.11

3. Il Consiglio può nominare nei Comuni, con sede nella circoscrizione di competenza, una delegazione, composta da almeno un consigliere, per i rapporti con
gli enti locali. 12

4. Presso l'Ordine del Capoluogo di Regione è istituita, per ogni categoria, una commissione che giudica sui procedimenti disciplinari nei confronti dei
iscritti agli albi tenuti dagli Ordini territoriali. La Commissione disciplinare, composta da un numero di membri doppio rispetto a quello degli Ordini
territoriali, è eletta dagli iscritti in occasione del rinnovo del Consiglio dell'Ordine e scade con esso. Non possono essere eletti coloro che si sono
candidati alle elezioni del Consiglio dell'Ordine nonché i consiglieri uscenti. La commissione si costituisce in collegio giudicante senza la partecipazione
dei membri appartenenti all'Albo dell'incolpato. Le spese di funzionamento sono a carico degli Ordini ai quali appartengono i componenti.

5. In caso di Ordine regionale, interregionale o nazionale la commissione è costituita da cinque membri eletti ai sensi del regolamento di cui all'art. 36 e
da quattro membri sorteggiati dal Consiglio dell'Ordine tra gli iscritti all'Albo, che hanno dato la propria disponibilità in occasione della presentazione
delle candidature. 13

Articolo 21- Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale è articolato nel modo seguente:

a) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli Ordini territoriali, tenuto conto della loro organizzazione e del numero
degli iscritti all'albo; è eletto dai Consigli degli Ordini territoriali ogni cinque anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre
volte consecutive dall'entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale del
Consiglio nazionale, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio; le indennità dei consiglieri
sono stabilite in modo di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico;

b) Collegio dei revisori: è composto da tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori; è nominato dal Ministero della Giustizia ogni quattro
anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive.

2. Spettano al Consiglio i seguenti compiti:

a) sovrintendere al rispetto dei principi della presente legge;

b) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;

c) giudicare dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Ordine territoriale ovvero dalla Commissione disciplinare anche in funzione di giudice speciale
qualora operante prima del 1 gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione;

d) esercitare funzioni di coordinamento degli Ordini territoriali;

e) promuovere iniziative per lo svolgimento di attività di interesse generale nel settore socio-economico della professione sulla base del principio di
sussidiarietà;

f) adottare il codice deontologico;

g) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;

h) le funzioni consultive circa l'attività, normativa ed amministrativa, dello Stato e degli Enti internazionali;

i) determinare la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge che deve essere corrisposto dall'Ordine
territoriale previa esazione dagli iscritti agli albi, nonché percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

l) la determinazione degli standard qualitativi propri delle prestazioni professionali;

m) adottare i regolamenti ad esso demandati ai sensi dell'articolo 36;

n) l'accreditamento dei percorsi formativi;

o) l'informativa al pubblico circa le regole e le condizioni di esercizio della professione;

p) provvede all'organizzazione degli uffici interni, alla gestione finanziaria e a quanto sia necessario per l'espletamento dei compiti di cui alla presente
legge;

q) ogni altra funzione attribuita ai sensi dell'articolo 36.

Articolo 22 - Elezioni

1. Ai sensi dell'articolo 36 sono definite le modalità di elezione del Consiglio Nazionale, del Consiglio dell'Ordine territoriale e della Commissione
disciplinare, stabilendo le ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, con relativo subentro sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) favorire la partecipazione degli iscritti;

b) garantire la trasparenza delle operazioni elettorali;

c) identificare le limitazioni all'elettorato attivo ed all'elettorato passivo in presenza di gravi provvedimenti disciplinari divenuti definitivi.

Articolo 23 - Codice deontologico

1. Il codice deontologico ai sensi dell'articolo 2, comma 3, assicura il corretto esercizio della professione a tutela degli interessi collettivi e generali
ad esso connessi nonché a presidio del decoro della professione medesima.

2. Il codice deontologico è adottato dal Consiglio nazionale sentita la Autorità Garante della concorrenza e del mercato e previa consultazione degli Ordini
territoriali.

3. Il codice deontologico è pubblicato nei siti dell'Ordine professionale.

Articolo 24 - Pubblicità

1. L'esercizio professionale, in qualunque modo esercitato, può essere oggetto di pubblicità informativa.

2. Il codice deontologico stabilisce le modalità con cui tale pubblicità può essere resa, nel rispetto del decoro della professione, dagli iscritti,
contemperando l'esigenza di potenziarne la competitività sul mercato con la tutela dell'affidamento della clientela.

Articolo 25 - Regime tariffario

1. Ai sensi dell'articolo 36, il Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali, stabilisce, sentito il Consiglio di Stato, le tariffe
relative alle prestazioni riservate.

2. Le tariffe sono inderogabili a pena di nullità e sono definite tenendo conto dell'interesse generale, con particolare riferimento a quanto previsto
all'articolo 2, comma 2, previa istruttoria con i soggetti interessati.

3. A tutela dell'affidamento della clientela possono essere predisposte dai Consigli nazionali tariffe orientative circa le prestazioni non riservate,
tenuto14.

Articolo 26 - Responsabilità disciplinare

1. Il professionista deve:

a) rispettare la legge e il codice deontologico;

b) comportarsi in modo conforme al decoro professionale;

c) curare l'aggiornamento della formazione professionale.

Articolo 27 - Sanzioni disciplinari

1. Quando siano violate le disposizioni del precedente articolo sono irrogate le sanzioni disciplinari.

2. Le sanzioni disciplinari sono proporzionali alla gravità della violazione.

3. Le sanzioni disciplinari sono:

a) avvertimento: consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;

b) censura: consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica;

c) sospensione: consiste nella inibizione all'esercizio della professione per un massimo di due anni;

d) radiazione: consiste nella cancellazione dall'albo.

4. Ai sensi dell'articolo 36 sono determinate le condizioni e le procedure per le quali l'iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare
dall'esercizio della professione; in ogni caso la sospensione non può avere durata superiore a dodici mesi.

5. Il professionista radiato può chiedere di essere reiscritto all'albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del
provvedimento di radiazione.

6. Nel caso di società costituita da professionisti iscritti all'albo la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società se la
violazione commessa è ricollegabile a direttive impartite dalla società.

7. Nel caso di società costituita da professionisti appartenenti a categorie diverse, la cancellazione da uno degli albi nei quali la società è iscritta è
causa legittima di esclusione dei soci iscritti al medesimo albo.

Articolo 28 - Procedimento disciplinare

1. Ai sensi dell'articolo 36 è disciplinato, sulla base dei principi del codice di procedura civile, in quanto compatibili, il procedimento disciplinare, che
ha inizio d'ufficio o di chiunque vi abbia un interesse.

2. Il procedimento è ordinato nel rispetto dei seguenti principi:

a) contestazione degli addebiti;

b) diritto di difesa;

c) distinzione fra le funzioni istruttorie e giudicanti;

d) motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento

e) facoltà dell'esponente con esclusione del potere di impugnativa

3. L'azione disciplinare si prescrive in tre anni dalla data di commissione dell'illecito ed il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro
ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione del procedimento.

4. Al procedimento non si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Avverso i provvedimenti disciplinari emanati dalla Commissione disciplinare è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale salvo che sia prevista impugnazione
innanzi a diversa autorità.

Articolo 29 - Scuole di formazione e corsi di aggiornamento professionale

1. Ai sensi dell'articolo 36 sono istituite apposite scuole e sono previsti i criteri sulla base dei quali l'Ordine può, nel rispetto delle direttive del
Consiglio Nazionale, istituire, anche mediante convenzioni e partecipazioni di amministrazioni pubbliche, istituti di formazione, Casse di previdenza,
Sindacati e Associazioni di professionisti, scuole di alta formazione per i professionisti ed i tirocinanti.

2. Ai sensi dell'articolo 36, il Ministero dell'Università, di concerto con i Ministeri competenti stabilisce i requisiti per il riconoscimento dei titoli
rilasciati dalle scuole ai fini della formazione e della ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione.

3. Ai sensi dell'articolo 36, il Ministero della Giustizia, di concerto con quello dell'Università, definisce le condizioni e i criteri per la formazione ai
fini del tirocinio e per l'aggiornamento professionale degli iscritti, sulla base dei quali possono essere organizzati, anche ad opera di Ordini, Università,
associazioni e sindacati dei professionisti, casse di previdenza, i relativi corsi.

Articolo 30 - Associazioni degli iscritti agli Albi15

1. Gli iscritti all'albo possono pubblicizzare, secondo le modalità indicate dal codice deontologico a tutela dell'affidamento della clientela, la propria
appartenenza ad un'associazione di professionisti di cui al comma seguente.

2. Le associazioni devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) l'associazione deve essere costituita fra coloro che esercitano la medesima professione;

b) lo statuto dell'associazione deve prevedere come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento professionale dei suoi
iscritti ed escludere, espressamente, ogni attività commerciale;

c) lo statuto deve escludere espressamente il rilascio di attestati di competenza professionale;

d) lo statuto deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica;

e) l'associazione deve dotarsi di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione
professionale ed il relativo aggiornamento professionale.

3. Le associazioni, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, sono iscritte all'elenco di cui all'articolo 32, comma 3. Nel caso in cui sia
accertata la mancanza dei suddetti requisiti è inibito all'associato la pubblicizzazione della propria appartenenza all'associazione medesima.

Titolo III

Associazioni delle professioni riconosciute

Articolo 31 - Associazioni

1. E' istituito presso il Ministero della Giustizia il registro delle associazioni delle professioni individuate ai sensi dell'articolo 14.

2. Hanno diritto all'iscrizione le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 33.

Articolo 32 - Registro

1. Il registro contiene:

a) i dati identificativi dell'associazione;

b) lo statuto e il codice etico;

c) le generalità dei componenti degli organi amministrativi.

2. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministero della Giustizia sono disciplinate ai sensi dell'articolo 36 le
modalità di iscrizione nel registro e di cancellazione dallo stesso nonché le modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministero della Giustizia.

3. Presso il registro è istituto l'elenco delle associazioni di cui all'articolo 30, che è disciplinato con i regolamento di cui al comma precedente.

Articolo 33 - Requisiti associativi

1. Salvo quanto previsto all'articolo 34 hanno diritto all'iscrizione nel registro le associazioni che rispondono ai seguenti requisiti:

a) gli associati devono esercitare la medesima professione, riconosciuta ai sensi dell'articolo 14 e devono essere in numero non inferiore a cinquecento;

b) lo statuto deve prevedere come scopo la promozione del profilo professionale degli iscritti e il loro aggiornamento, prevedendo le necessarie verifiche,
anche in ordine al rispetto del codice etico, ed escludendo espressamente ogni attività commerciale;

c) lo statuto deve prevedere le condizioni e i criteri, anche di natura temporale, per il rilascio agli associati di attestati in ordine alla loro formazione
e qualificazione, professionale ovvero tecnico-scientifica, nonché al possesso degli altri requisiti professionali stabiliti per l'iscrizione
all'associazione, anche in merito al rispetto del codice etico e delle regole associative;

d) lo statuto deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica;

2. Costituiscono altresì requisiti per l'iscrizione:

a) la dotazione da parte dell'associazione di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di
qualificazione professionale, la periodica verifica e attestazione dei requisiti professionali degli iscritti, il relativo aggiornamento professionale, nonché
l'effettiva applicazione del codice etico;

b) l'adozione da parte dell'associazione del codice etico idoneo ad assicurare il corretto esercizio della professione, con adeguate sanzioni in caso di sua
violazione;

c) l'obbligo per gli iscritti di dotarsi di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività
professionale.

3. Il rispetto dei requisiti e criteri di cui al comma precedente è condizione per il mantenimento dell'iscrizione nel registro. La cancellazione
dell'associazione da registro comporta il divieto per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati dall'associazione.

Articolo 34 - Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione, sono iscritte al registro le associazioni presenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella Banca dati
(...) istituita dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, costituite da coloro che esercitano professioni riconosciute ai sensi dell'articolo 14,
purché presentino la domanda entro sessanta giorni dal riconoscimento.

2. Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Giustizia promuove, su richiesta delle associazioni di cui al
comma precedente, la proceduta prevista all'articolo 14 per l'individuazione delle professioni da riconoscere.

3. In ogni caso, le associazioni, iscritte ai sensi del primo comma, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 33 entro e non
oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal registro.

4. In sede di prima applicazione ai professionisti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti alle associazioni che abbiano
ottenuto il riconoscimento di cui al presente titolo non è richiesto il possesso del titolo di studi universitario, o equiparato, ai fini del mantenimento
dell'iscrizione all'associazione.

5. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Giustizia, accertati i requisiti dei richiedenti, procede alla formazione
del registro e dell'elenco ed alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

Titolo IV

Provvedimenti di attuazione

Articolo 35 - Decreti legislativi

1. Entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la
disciplina di quanto previsto all'articolo 8.

2. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, acquisiti i pareri dei Consigli Nazionali delle categorie interessate.

3. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere dei Consigli nazionali, alle Commissioni parlamentari che
esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto è emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle Commissioni
parlamentari.

4. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di
quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel
rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui ai commi precedenti.

Articolo 36 - Regolamenti esecutivi e attuativi

1. Il Governo detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa della presente legge.

2. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro della Giustizia, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di regolamento è acquisito il parere dei
Consigli nazionali; il Consiglio di Stato si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere
emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

Articolo 37 - Regolamenti per il riordino delle professioni di cui all'allegato16 A.

1. Al riordino delle norme che regolano le professioni di cui all'allegato A, in conformità con le disposizioni emanate ai sensi della presente legge e nel
rispetto dei principi fondamentali che regolano le singole professioni, si procede, entro trecentosessantacinque giorni dalla entrata in vigore del
regolamento di cui all'articolo 36, mediante testi unici predisposti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attendendosi ai
seguenti criteri e principi direttivi:

a) delegificazione delle norme di legge concernenti le attribuzioni di competenze professionali nonché gli aspetti organizzativi e procedimentali degli Ordini
e Collegi, secondo i criteri previsti dall'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la
coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia con espressa indicazione delle stesse in apposito
allegato al testo unico.

2. Lo schema di ciascun testo unico è predisposto ai sensi dei commi 3 e 5 ed è proposto dal Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministeri
competenti, ed è deliberato dal Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Lo
schema è trasmesso, con apposita relazione cui è allegato il parere del Consiglio di Stato, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere
entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun testo unico è emanato, decorso tale termine e tenuto conto dei pareri delle Commissioni parlamentari, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Giustizia, previa ulteriore deliberazione
del Consiglio dei Ministri.

3. La redazione di ciascuno schema di testo unico è demandata ad una commissione, presieduta da un rappresentante del Ministero della Giustizia, composta da
esperti designati, pariteticamente, dai Ministeri competenti e dal Consiglio nazionale di volta in volta interessato, sulla base di una proposta predisposta
dal Consiglio nazionale medesimo entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 36.

4. Con i testi unici di cui al primo comma può essere disposta l'unificazione, ai sensi del comma successivo, degli Ordini e Collegi delle professioni le cui
attività afferiscono al medesimo stesso settore socio-economico, ovvero il riordino dei relativi albi, anche per il tramite del trasferimento dei settori,
sezioni ed elenchi nei quali sono ripartiti e il conseguente riordino delle attribuzioni di competenza professionale. 17

5. L'unificazione o il riordino di cui al comma precedente sono proposti dal Ministero della Giustizia, di concerto con i Ministeri competenti, su istanza dei
Consigli nazionali delle professioni interessati, che entro novanta giorni dalla entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 36 redigono, altresì,
lo schema di testo unico. Trascorso invano tale termine, si applica la procedura di cui al terzo comma.

6. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate
ai sensi della lettera e) del comma 1.

7. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante
l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli opportuni atti di
indirizzo e coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulla materia siano attuati esclusivamente mediante la modifica o
l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.

Articolo 38 - Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione ai professionisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno superato l'esame di Stato non è richiesto
il possesso del titolo di studi universitario, o equiparato, ai fini del mantenimento dell'iscrizione agli albi.

2. I Consigli degli Ordini e Collegi di cui all'allegato A rimangono in carica fino alla naturale scadenza. Ove quest'ultima si verifichi prima dell'entrata
in vigore dell'ultimo dei provvedimenti con i quali si è proceduto al riordino delle normative vigenti ai sensi dell'articolo 37, il mandato è prorogato al
centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore di tale provvedimento in modo da consentire ai Consigli l'adozione, per quanto di competenza, dei
provvedimenti attuativi della riforma e la compiuta informativa agli iscritti circa il sistema elettorale.

Titolo V

Disposizioni fiscali e previdenziali

Articolo 39

(...)


Titolo VI

Articolo 40 - Disposizioni finali

1. (Fatto salvo quanto previsto agli articoli....) le professioni di (...) continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti sino alla riforma
delle relative leggi di settore.

2. (Professioni sanitarie).

3. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

ALLEGATO A

1. agenti di cambio

2. agrotecnici e agrotecnici laureati

3. architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti iunior e pianificatori iunior

4. assistenti sociali specialisti e assistenti sociali

5. attuari e attuari iunior

6. avvocati

7. biologi e biologi iunior

8. chimici e chimici iunior

9. consulenti del lavoro

10. dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari

11. dottori commercialisti

12. farmacisti

13. geologi e geologi iunior

14. geometri e geometri laureati

15. giornalisti

16. infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia

17. ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali iunior, ingegneri industriali iunior,
ingegneri dell'informazione iunior

18. medici chirurghi, odontoiatri

19. notai

20. ostetriche

21. periti agrari e periti agrari laureati

22. periti industriali e periti industriali laureati

23. psicologi e dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla
persona e alla comunità.

24. tecnici di radiologia medica

25. ragionieri

26. spedizionieri doganali

27. veterinari

28. consulenti in proprietà industriale

1 La disposizione ha recepito i risultati dello studio economico sulle tariffe predisposto da docenti dell'Università di Bologna e Lecce.

2 La disposizione vuole tenere conto dell'insegnamento della Corte costituzionale e dei pareri del Consiglio di Stato circa la materia delle professioni ai
sensi dell'art. 117 Cost.

3 La disposizione riprende la formula del progetto di riforma delle professioni sanitarie.

4 L'articolo non è presente nel progetto Vietti ed è stato predisposto al fine di rispondere al rilievo, mosso in sede scientifica e da talune forze
politiche, per cui tale progetto più della riforma delle professioni si occupava della riforma delle loro organizzazioni. Si noti che la disposizione può
essere derogata dagli ordinamenti di categoria (v. 2. comma).

5 La disposizione è in linea con la ratio della norma del progetto Vietti ed è stata riformulata per rispondere ad alcuni rilievi mossi in sede scientifica al
dlgs. n.96/2001.

6 La disposizione riprende l'impianto della disciplina delle società di revisione e sostituisce quello del progetto Vietti che prevedeva la società
cooperativa a mutualità prevalente. Si noti che la disposizione può essere derogata dagli ordinamenti di categoria.

7 La disposizione consente anche la costituzione di studi associati interdisciplinari.

8 L'articolo riprende, con gli opportuni adattamenti, la disciplina prevista per il riconoscimento delle nuove professioni dalla legge n. 43/2006 (riforma
delle professioni sanitarie), approvata all'unanimità dal Parlamento nella scorsa legislatura.

9 Il 4. e il 5. comma non sono presenti nel progetto Vietti e mirano a consentire espressamente la costituzione di forme associative interprofessionali.

10 La disposizione riproduce la norma del progetto di riforma delle professioni sanitarie, recependo una specifica istanza della Conferenza Stato-Regioni.

11 La disposizione riproduce la norma del progetto di riforma delle professioni sanitarie, fortemente voluta dal Governo.

12 La disposizione tiene conto di una esigenza manifestata dagli ordini locali in occasione del progetto Vietti.

13 La disciplina di cui ai commi 4 e 5 non è presente nel progetto Vietti e riproduce una norma del progetto di riforma delle professioni sanitarie.

14 La disposizione non è presente nel progetto Vietti.

15 Si noti che l'impianto generale relativo alle diverse associazioni è stato rivisto al fine di circoscrivere il ricorso alla delega.

16 La disposizione non ha precedenti nel progetto Vietti. Avvertenza: l'impianto attuativo merita ulteriori approfondimenti.

17 Da valutare con attenzione.
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