Testo
|
A parere di questa Direzione Generale la risposta al quesito del cui in oggetto deve essere negativa, salva ogni diversa valutazione delle competenti autorità giudiziarie eventualmente investite.
Il D.P.R. n. 328 del 2001 non detta specifiche disposizioni, ma l’art. 3, comma 5, chiarisce che formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.
Dalla descritta norma sembra potersi desumere che, anche se in possesso dei relativi requisiti, il professionista iscritto ad una sezione dell’Albo non può esserlo anche ad altra sezione. Diversamente, la citata disposizione non avrebbe, infatti, senso, essendo sufficiente iscriversi per ottenere un ampliamento dell’oggetto delle proprie attività professionali.
Altro elemento a favore della stessa soluzione è costituito, come sottolineato dal medesimo Consiglio, dal fatto che, con la doppia iscrizione, si consentirebbe una duplice legittimazione elettorale attiva e passiva, che non è prevista dal D.P.R. n. 169 del 2005.
|