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Rif. DV09455
Documento 24/10/2006 PARERE
Fonte MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Tipo Documento PARERE
Numero
Data 24/10/2006
Riferimento Protocollo Mittente n. 110777 Protocollo CNI n. 3868 del 27/10/2006
Note
Allegati
Titolo PARERE SULLA POSSIBILITA' DI DOPPIA ISCRIZIONE ALLE SEZIONI A E B DELL'ALBO PROFESSIONALE
Testo A parere di questa Direzione Generale la risposta al quesito del cui in oggetto deve essere negativa, salva ogni diversa valutazione delle competenti autorità giudiziarie eventualmente investite.

Il D.P.R. n. 328 del 2001 non detta specifiche disposizioni, ma l’art. 3, comma 5, chiarisce che formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Dalla descritta norma sembra potersi desumere che, anche se in possesso dei relativi requisiti, il professionista iscritto ad una sezione dell’Albo non può esserlo anche ad altra sezione. Diversamente, la citata disposizione non avrebbe, infatti, senso, essendo sufficiente iscriversi per ottenere un ampliamento dell’oggetto delle proprie attività professionali.

Altro elemento a favore della stessa soluzione è costituito, come sottolineato dal medesimo Consiglio, dal fatto che, con la doppia iscrizione, si consentirebbe una duplice legittimazione elettorale attiva e passiva, che non è prevista dal D.P.R. n. 169 del 2005.
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