Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV09653
Documento 02/07/2007 NOTA
Fonte CNI - CENTRO STUDI
Tipo Documento NOTA
Numero
Data 02/07/2007
Riferimento Protocollo CNI n. 2640
Note
Allegati
Titolo NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
Testo É qui pervenuta la nota n. 205/RT/vdo del 31 maggio 2007 dell’Ordine dei Geologi della Toscana con la quale si paventa "una inversione di tendenza" fra le Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.09.2005 ed il testo revisionato dalla Commissione di monitoraggio istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e non già presso il Consiglio Superiore dei LL.PP. Commissione della quale hanno fatto parte anche rappresentanti degli Ordini professionali compreso il Presidente Nazionale dei Geologi.

L’inversione paventata é però inesistente. "La distinzione fra modello geologico e modello geotecnico" é presente, in verità, in modo sostanzialmente identico in entrambi i testi.

Modelli assolutamente distinti avendo diversa genesi e finalità pur potendo entrambi concorrere alla progettazione, all’attività affidata cioè esclusivamente al progettista dell’opera.

La modellazione geotecnica è però compito precipuo ed esclusivo proprio del progettista riguardando il cosiddetto "volume significativo del terreno", quella parte del terreno cioè nella quale si sviluppano le interazioni (tensioni e deformazioni) fra le fondazioni dell’opera ed il terreno stesso ma che incidono anche sulle strutture in elevazione e che solo il progettista è in grado di calcolare agli stati limiti di esercizio ed ultimi, avvalendosi del modello dallo stesso progettista elaborato sulla base della caratterizzazione geotecnica del terreno. A questa concorrono molti elementi, compreso quelli afferenti alla geologia.

Solo così infatti il progettista può assumersi, come tassativamente fissato dalle Norme tecniche e dalla Legge, la totale ed esclusiva responsabilità della sicurezza dell’intera opera.

Resta ovviamente affidata alla responsabilità di quanti vi abbiano provveduto l’acquisizione di elementi e la predisposizioni di documenti specialistici - geologici in particolare - concorrenti alla modellazione geotecnica elaborata dal progettista.

Secondo le più moderne concezioni della sicurezza e della progettazione, in armonia con le normative europee, gli Eurocodici in particolare, il D.M. 14 settembre 2005 infatti afferma che "è responsabilità del progettista definire il piano delle indagini e la caratterizzazione geotecnica corrispondente alle diverse fasi del progetto" (art. 7.2.2, 3. capoverso) ed inoltre che "la caratterizzazione geotecnica consiste nell’individuazione, in funzione del tipo di opere e/o d’intervento, delle caratteristiche dinamico-fisiche, meccaniche, del terreno, necessarie alla definizione del modello geotecnico, alla valutazione della sicurezza". (art. 7.2.2, 1. capoverso).

In modo del tutto identico il testo della Commissione di monitoraggio sul quale si appunta la critica dell’Ordine degli Geologi della Toscana conferma che "E’ responsabilità del progettista, la definizione del piano delle indagini, la caratterizzazione e la modellazione geotecnica" (art. 6.2.2., quinto capoverso) ed inoltre che "Le indagini geotecniche devono essere programmate in funzione del tipo di opera e/o dell’intervento e devono permettere la definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo necessarie alla progettazione" (art. 6.2.2., primo capoverso).

Le lagnanze dell’Ordine dei Geologi della Toscana in merito alla relazione geotecnica devono ritenersi dunque frutto di una evidente disinformazione.

*

Anche per quanto concerne la modellazione geologica del sito, conformemente alle normative europee, il D.M. 14.09.2005 afferma che "Il modello geologico del sito deve essere orientato alla ricostruzione dei caratteri stratigrafici, litologici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, e più in generale, di pericolosità geologica del territorio. Esso deve essere sviluppato in modo da costituire utile elemento di riferimento per l’inquadramento, da parte del progettista, delle problematiche geotecniche a piccola e grande scala e del programma delle indagini" (art. 7.2.1.).

In modo del tutto identico il testo della Commissione di monitoraggio conferma che "La caratterizzazione e la modellazione geologica del sito consiste nella ricostruzione dei caratteri stratigrafici, litologici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, e più in generale, di pericolosità geologica del territorio. Essa deve essere sviluppata in modo da costituire utile elemento di riferimento per il progettista per anticipare i problemi geotecnici a piccola e a grande scala e per definire il programma delle indagini sul sottosuolo" (art. 6.2.1.).

Anche in questo caso l’Ordine dei Geologi della Toscana risulta dunque disinformato sull’evoluzione del testo.

*

L’Ordine dei Geologi della Toscana solleva infine altre due questioni, indirettamente quella dell’errore progettuale che, senza perifrasi, si appartiene esclusivamente al progettista e quello dell’errore geologico che fa capo esclusivamente alla responsabilità del Geologo, del professionista cioè che elabora la modellazione geologica; senza confusione con la pur citata sorpresa geologica che, quando non è tale, è una mistificazione e perciò costituisce reato comune.

In ogni caso la responsabilità della modellazione geologica e delle sue conseguenze, é da attribuirsi non già al progettista ma al professionista Geologo che ha la competenza legale esclusiva a predisporla avvalendosi delle indagini e delle prove che egli avrà autonomamente ritenuto di svolgere.

In tale senso vanno interpretate leggi e norme tecniche vigenti. Al riguardo il Codice dei Contratti, giustamente, esclude che "la relazione geologica" possa formare oggetto di subappalto da parte del progettista, garantendo così il rispetto assoluto dell’autonomia professionale del Geologo nella sua elaborazione.

*

La presente nota è condivisa dal Gruppo di Lavoro del Consiglio Nazionale degli Ingegneri costituito presso il Centro Studi del CNI preposto all’esame del testo delle Norme Tecniche revisionato dalla citata Commissione di monitoraggio.

Si confida che essa valga alla migliore ed obiettiva comprensione delle Norme Tecniche per le costruzioni in un contesto che vede gli ingegneri impegnati a difesa di interessi generali e non già corporativi o di retroguardia.


All.: nota Ordine dei Geologi della Toscana (DV09654)
Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it