Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV09687
Documento 19/01/2007 PARERE
Fonte CORTE DEI CONTI SEZ. REG. CONTROLLO SARDEGNA
Tipo Documento PARERE
Numero 1
Data 19/01/2007
Riferimento
Note
Allegati
Titolo SOGGETTO ONERATO DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO
Testo PREMESSO

Con la nota protocollo n. 10223 del 23 ottobre 2006 il Segretario comunale del comune di Siliqua ha chiesto un parere in relazione ad una fattispecie attinente all’assunzione a carico del Comune della tassa annuale di iscrizione di un dipendente a tempo indeterminato all’albo professionale.

1. La richiesta di parere è stata inoltrata tramite il Consiglio delle autonomie locali, istituito con la legge regionale 17 gennaio 2005 n. 1, che nella nota di trasmissione fa espresso riferimento all’articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.

2. La richiesta di parere è sottoscritta dal Segretario comunale del comune di Siliqua, ed in tal senso dovrebbe essere dichiarata inammissibile sotto il profilo soggettivo alla luce del consolidato orientamento assunto dalla Corte dei conti, secondo il quale all’interno dell’ente locale i quesiti debbono promanare dal Sindaco o dal Presidente della Provincia nella loro qualità di rappresentanti legali dell’ente locale, ovvero dagli organi deliberativi dell’ente medesimo nel caso di pareri su atti di normazione. L’inoltro della richiesta a questa Corte da parte del Presidente del Consiglio delle autonomie locali consente però di superare tale impostazione, in quanto si deve ritenere che la richiesta sia stata fatta propria da quest’ultimo organo istituzionale, al quale espressamente la legge su richiamata riconosce tale funzione.

La richiesta è pertanto ammissibile sotto il profilo soggettivo.

3. Per quanto riguarda l’ammissibilità della richiesta in esame nel merito, l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, circoscrive i pareri che le Sezioni regionali della Corte possono esprimere alla materia di contabilità pubblica.

Possono pertanto rientrare nella funzione consultiva della Corte dei conti le sole richieste concernenti la materia della contabilità pubblica, intesa come sistema normativo che regola la gestione finanziaria ed economico - patrimoniale dello Stato e degli altri enti pubblici, che richiedano un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

Sono quindi inammissibili le richieste di parere che comportino valutazioni di casi o atti gestionali specifici, che determinerebbero un’ingerenza della Corte dei conti nella concreta attività gestionale dell’Ente, nonché tali da poter formare oggetto di eventuali iniziative giudiziarie da parte della Procura regionale della stessa Corte dei conti.

4. Nel caso di specie la richiesta, pur relativa ad un caso specifico, può essere fatta rientrare in una fattispecie astratta e generale, in quanto il caso prospettato riguarda l’obbligo per un ente locale di farsi carico del pagamento della tassa annuale di iscrizione di un dipendente ad un albo professionale. Trattandosi inoltre di identificare una tipologia di spesa che potrebbe gravare in via ordinaria e generalizzata sui comuni si ritiene che la richiesta rientri nella materia della contabilità pubblica.

La richiesta è pertanto ammissibile sotto il profilo oggettivo.

5. Si deve rilevare che i contratti collettivi del comparto regioni e autonomie locali si limitano a prevedere l’indennità di posizione e di risultato per il personale che svolge attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlata all’iscrizione ad albi professionali, mentre nulla precisano in relazione all’argomento in discussione.

6. Nel merito, occorre considerare preliminarmente se l’iscrizione a un albo professionale costituisca requisito per lo svolgimento dell’attività per il dipendente.

Così non è più nella materia dei lavori pubblici, in quanto la disciplina di cui all’articolo 17 della legge 109 del 1994 è stata modificata dalla legge n. 415 del 1998 nel senso che non è richiesta l’iscrizione all’albo professionale per i dipendenti pubblici che firmino i progetti, ma è sufficiente il possesso dell’abilitazione professionale; in questo caso l’iscrizione costituisce una scelta del dipendente e pertanto il relativo pagamento è sicuramente a suo carico.

7. Una diversa ipotesi si ha qualora il dipendente possa essere autorizzato a svolgere il lavoro part-time. L’eventualità di usufruire dell’iscrizione all’albo per svolgere attività libero professionale, e quindi a favore di soggetti diversi dall’ente pubblico datore di lavoro, consente di affermare che il relativo costo non possa gravare su quest’ultimo.

8. Più complessa è la fattispecie di un dipendente obbligatoriamente iscritto a un albo esclusivo del pubblico impiego, quale ad esempio l’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati.

A tale ipotesi ha fornito una soluzione la Corte d’appello di Torino, nella sentenza n. 338/03, peraltro relativa a un dipendente di un ente statale, nella quale si afferma, in mancanza di una norma che disciplini la materia, e facendo ricorso ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato, che le spese sostenute dal dipendente nell’esclusivo interesse del proprio datore di lavoro devono essere sopportate dal datore.

9. La ricostruzione sopra riportata non appare condivisibile, in quanto per alcune figure professionali l’iscrizione a un albo è un requisito imprescindibile, in mancanza del quale non è consentito l’esercizio dell’attività. Tale iscrizione costituisce uno dei presupposti richiesti per l’assunzione e deve perdurare per tutta la durata del lavoro alle dipendenze del comune. Si ritiene, pertanto, che debba essere cura del soggetto, assunto per ricoprire al’interno dell’ente un ruolo che richiede la suddetta iscrizione, farsi carico degli adempimenti necessari per assicurare nel tempo la sussistenza del requisito che ha costituito condicio sine qua non della sua assunzione, tra i quali rientra sicuramente il pagamento della tassa annuale.

10. In tal senso è l’articolo 47 della legge regionale sarda n. 31 del 13 novembre 1998, relativo all’esercizio delle attività professionali, che dispone al 3. comma che "per l’accesso ai posti in pianta organica il cui compito principale o esclusivo è l’esercizio di attività professionali sono necessari l’iscrizione all’albo e l’esercizio effettivo dell’attività professionale per almeno tre anni"; e che al comma successivo prevede che "la cancellazione dall’albo comporta la risoluzione del rapporto d’impiego". Tali norme consentono agevolmente di ritenere che debba essere a cura del dipendente regionale anche il pagamento della tassa annuale di iscrizione, in quanto elemento necessario per il perdurare dell’iscrizione stessa.

11. Ad ulteriore sostegno di quanto sopra affermato vi è la considerazione che tra i principi generali a cui fare riferimento vi sono certamente quelli contenuti nel decreto legislativo n. 165 del 2001, che all’art. 1 dispone che "si deve contenere la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta , entro i vincoli di finanza pubblica", e all’art. 2 che "l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e, alle condizioni previste, mediante contratti individuali". La necessità di una previsione espressa si ritrova anche nell’art. 12 della legge 241 del 1990, secondo il quale "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ad alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

12. Si può pertanto ritenere esistente nell’ordinamento un principio generale che vieta di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti e che possono contribuire ad aggravare la situazione finanziaria degli stessi enti. Tra tali oneri deve essere compresa la tassa di iscrizione a un albo professionale.

P.Q.M.

La Sezione del controllo della Corte dei conti della Sardegna delibera il parere nel senso sopra esposto.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Presidente del Collegio dei revisori e al Segretario comunale dell’Amministrazione richiedente, nonché al Presidente del Consiglio delle autonomie locali.
Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it