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Rif. DV09717
Documento 21/07/2007 REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI
Fonte CNI
Tipo Documento REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI
Numero
Data 21/07/2007
Riferimento
Note
Allegati
Titolo REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI D'ITALIA
Testo Regolamento dell’Assemblea dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri d’Italia

(Testo approvato dall’Assemblea del 21 luglio 2007)

Art. 1 - ORGANISMI DELL’ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI

Assemblea dei Presidenti: è costituita dai Presidenti degli Ordini Provinciali

Comitato di Presidenza: è costituito da un Presidente, tre componenti ed un Segretario eletti dall’Assemblea dei Presidenti. Ai lavori del Comitato di Presidenza partecipa anche un membro del CNI, senza diritto di voto, dallo stesso organismo opportunamente delegato.

Il Comitato di Presidenza resta in carica per un biennio ed è rinnovabile.

Art. 2 - CONVOCAZIONI

L’Assemblea dei Presidenti è convocata dal Presidente del Comitato di Presidenza, sulla base delle esigenze di categoria, oppure anche su semplice richiesta formale del CNI.

L’Assemblea dei Presidenti è convocata con ordine del giorno scritto indicante gli argomenti da discutere e quelli da porre in votazione, con preavviso di almeno 15 giorni, che potranno diventare 7 in caso di urgenza.

Il Comitato di Presidenza, sentito il CNI, fissa l’ordine del giorno.

Di norma l’Assemblea dei Presidenti è convocata ogni due mesi.

L’Assemblea dei Presidenti è convocata altresì quando almeno un sesto dei Presidenti degli Ordini Provinciali ne faccia espressa richiesta scritta al Comitato di Presidenza, indicando gli argomenti da porre all’ordine del giorno.

Per l’approfondimento di temi da trattare, il Comitato di Presidenza si avvarrà prevalentemente di Gruppi di Studio del CNI, del Centro Studi, nonché di gruppi di lavoro tematici a base territoriale.

Art. 3 - PARTECIPAZIONE E VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA

Ogni Ordine Provinciale partecipa all’Assemblea dei Presidenti con il Presidente o con un Consigliere con delega scritta del proprio Presidente. La delega può essere conferita anche ad un altro Presidente, che non potrà cumularne più di una.

Ai lavori dell’Assemblea dei Presidenti partecipano anche i Presidenti delle Federazioni, delle Consulte regionali e del Centro Studi o loro delegati e i Consiglieri nazionali, senza diritto di voto sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

Ai lavori dell’Assemblea dei Presidenti può altresì presenziare anche un altro Consigliere per ogni Ordine Provinciale, senza diritto di voto.

L’Assemblea dei Presidenti è valida con la partecipazione di almeno la metà più uno degli Ordini Provinciali.

Non sono consentiti interventi su argomenti non inseriti all’ordine del giorno.

Art. 4 - PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea dei Presidenti è presieduta dal Presidente del Comitato di Presidenza o, in sua assenza, dal membro più anziano del Comitato di Presidenza.

Al Presidente spetta:

- dare regolare svolgimento alla discussione sugli argomenti posti all’ordine del giorno ed alla presentazione delle mozioni scritte;

- dare la parola agli aventi diritto, che lo richiedono, regolamentando i tempi dell’intervento, che di norma sono fissati in un massimo di cinque minuti con eventuale successiva replica di altri due minuti;

- presiedere alla stesura del verbale ed, assistito da due scrutatori designati dall’Assemblea, alle operazioni di voto.

Art. 5 - VOTAZIONI

ELEZIONE DEL COMITATO DI PRESIDENZA

L’elezione del Comitato di Presidenza avviene in apposita Assemblea dei Presidenti.

Sono eleggibili solo i Presidenti Provinciali, candidatisi all’inizio dell’apposita Assemblea indetta per l’elezione.

Le candidature vanno presentate distintamente per gli incarichi di Presidente e di Componente; le relative votazioni avvengono in modo separato.

Ogni Ordine Provinciale può esprimere una sola preferenza per il Presidente e quattro per i componenti.

Il Comitato di Presidenza è eletto in prima votazione con la maggioranza dei due terzi dei presenti con diritto di voto.

Nel caso in cui alla prima votazione per ciascuna carica, uno o più candidati non raggiungano la maggioranza dei due terzi dei presenti, si passa per questi immediatamente alla seconda votazione, nella quale risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Comitato di Presidenza designa al suo interno il Segretario.

DELIBERAZIONI

Le votazioni sugli argomenti previsti all’ordine del giorno possono essere fatte solo dietro presentazione di mozioni scritte.

Nella votazione ogni Presidente di Ordine o suo delegato ha diritto di esprimere un voto.

Di norma le votazioni avvengono in modo palese, salvo diversa determinazione del Presidente dell’Assemblea.

Le mozioni sono approvate a maggioranza dei presenti con diritto di voto.

Art. 6 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA DEI PRESIDENTI

Le spese per la partecipazione all’Assemblea dei Presidenti sono sostenute dai singoli Ordini, Federazioni e Consulte.

Le spese dei componenti il Comitato di Presidenza, le spese per l’organizzazione dell’Assemblea dei Presidenti e per la preparazione e la stesura di documenti funzionali all’Assemblea sono a carico del CNI.

I relativi impegni di spesa avverranno di concerto fra il Consiglio Nazionale ed il Presidente dell’Assemblea.

Art. 7 - MODIFICHE ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO

Le modifiche allo Statuto ed al Regolamento dell’Assemblea dei Presidenti sono apportate dall’Assemblea dei Presidenti, previa apposita convocazione e indicazione dell’argomento nell’ordine del giorno, a maggioranza dei due terzi degli Ordini presenti.

Roma, 21.07.2007

Assemblea dei Presidenti
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