Testo
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Con l’entrata in vigore del D.L. n. 248 del 21.12.2007 sono sorte perplessità, evidenziate il 03.01.2008 dalla Regione Toscana nel proprio sito, sulla interpretazione dell’art. 20 concernente “la normativa tecnica in materia di costruzioni”.
Le questioni sollevate hanno destato notevoli preoccupazioni nella categoria degli ingegneri ma anche presso gli Uffici pubblici preposti all’esame della progettazione strutturale, ingenerando uno stato di incertezza e di confusione.
In considerazione di quanto precede il Centro Studi del CNI ha elaborato un convincente parere sull’interpretazione secondo il quale allo stato, la proroga di 18 mesi a partire dal 01.12.2008 deducibile dal citato art. 20 concerne l’applicazione delle norme previgenti al D.M. 14.09.2005 e cioé quelle del D.M. 09.01.1996 e del D.M. 16.01.1996. Parere che, allegato alla presente si porta a conoscenza del Ministero dei LL.PP. e del Consiglio Superiore dei LL.PP.
Resta però il problema della conversione in legge del D.L. n. 248/07 e con esso dell’art. 20 che, se riferito alla revisione della Normativa Tecnica per le Costruzioni di cui al parere n. 74/07 del Consiglio Superiore dei LL.PP. dopo l’emissione del relativo decreto di approvazione ingenererà sicuramente seri problemi di applicazione della normativa ai professionisti, ai produttori ed alle imprese.
Onde evitare, nell’interesse del Paese, qualsiasi futura incertezza sarebbe opportuna, a parere del C.N.I., una riformulazione del suddetto art. 20 che sancisca in modo inequivocabile la proroga dell’applicazione dei D.M. del 1996 per la durata di 18 mesi.
Certi della condivisione delle argomentazioni addotte nel parere allegato e dell’accoglimento della richiesta si inviano distinti saluti.
Allegato: parere Centro Studi C.N.I. DV09776
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