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Rif. dv10050
Documento 28/05/2009 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 231
Data 28/05/2009
Riferimento PROT. CNI N. 2868
Note
Allegati

DV10051

Titolo TRASMISSIONE NOTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROT. 68324.U DEL 16.05.2009, IN MERITO ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E PRESTAZIONE OCCASIONALE E TEMPORANEA AI SENSI DEGLI ARTT. DA 9 A 15 DEL D.LGS. 206/07 DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE
Testo Si trasmette la nota ministeriale in oggetto che fornisce disposizioni di attuazione delle norme di cui al capo II del decreto legislativo in oggetto.

La nota si applica esclusivamente ai prestatori di servizi che da un altro stato della UE, intendono svolgere in Italia, a titolo occasionale, servizi temporanei di ingegneria. Pertanto nulla è innovato in merito al diritto di stabilimento. Al prestatore straniero che desidera esercitare stabilmente la professione di ingegnere in Italia, compete tuttora l’obbligo dell’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri subordinatamente al possesso di un decreto di riconoscimento personale, pienamente valido ed emesso dal Ministero vigilante secondo le procedure del Titolo III del citato D.Lgs.

Il prestatore che, invece, intende svolgere uno/alcuni servizi cui, ai sensi dell’art. n. 9 comma 3, il Ministero vigilante ascrive carattere temporaneo e occasionale, è soggetto alla regolamentazione professionale, anche in materia disciplinare, cui sono soggetti gli ingegneri italiani, ma non è tenuto ad iscriversi regolarmente all’Ordine. Tuttavia, per consentire l’applicazione di tale regolamentazione, l’Ordine deve conoscere il nominativo, le qualifiche professionali e un recapito certo del prestatore, nonché la natura della prestazione e ove essa avrà luogo o sviluppo. Dovrà quindi istituire, nelle modalità che ritiene più opportune giacché la nota ministeriale non è prescrittiva nei dettagli, una sezione speciale dell’Albo ove saranno iscritti volta per volta i prestatori stranieri di servizi. Su tale Registro potranno essere riportate, oltre al nome e recapito del professionista, tutte o in parte, le informazioni trasmesse dal Ministero ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 206/2009. Quindi, il tipo di documentazione in copia che l’Ordine potrà ricevere dal CNI o dal Ministero direttamente, sarà quella descritta ai paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo 10, medesimo decreto.

L’iscrizione temporanea di ogni prestatore, avrà valore solo per l’anno in corso, salvo esplicito rinnovo richiesto dal Ministero medesimo e non dovrà comportare alcun onere economico per il prestatore straniero.

Poiché lo spirito della direttiva non è quello di aggirare le norme nazionali, si richiama l’Ordine alla importanza di vigilare a che il diritto alla libera prestazione di servizi, non possa mai configurare uno stabilimento mascherato. E poiché l’inganno e la dichiarazione mendace sono punibili deontologicamente, ogni Ordine, è tenuto a vigilare non solo sulla tutela e sicurezza dei consumatori, nella misura in cui essa è garantita dalla qualifica del prestatore ma anche su qualunque abuso derivante da un uso non corretto della direttiva 2005/36/CE e suo decreto di recepimento.
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