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Rif. LG08386
Documento 01/08/2003 LEGGE
Fonte GAZZETTA UFFICIALE N. 178
Tipo Documento LEGGE
Numero 200
Data 01/08/2003
Riferimento GAZZETTA UFFICIALE N. 178 pubblicata il 02/08/2003
Note ART. 16
Allegati
Titolo 'CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2003, N. 147, RECANTE PROROGA DI TERMINI E DISPOSIZIONI URGENTI ORDINAMENTALI'
Testo ART: 16

Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali

1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

2. E’ data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data 31 dicembre 2005.

2-bis. Sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 173.
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