Testo
|
ART: 16
Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali
1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.
2. E’ data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data 31 dicembre 2005.
2-bis. Sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 173.
|