Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. LG08710
Documento 25/02/1987 LEGGE
Fonte ALTRO
Tipo Documento LEGGE
Numero 67
Data 25/02/1987
Riferimento
Note ART. 5
Allegati
Titolo 'RINNOVO DELLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA'
Testo 5. Pubblicità di amministrazioni pubbliche.

1. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità iscritte nell'apposito capitolo di bilancio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad istituire nel proprio bilancio uno specifico capitolo al quale imputare tutte le spese comunque afferenti alla pubblicità.

3. È fatto divieto alle amministrazioni statali e agli enti pubblici di cui al comma 1 di destinare a pubblicità con qualsiasi mezzo effettuata finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, al di fuori di quelli previsti nel presente articolo.

4. Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, e le loro aziende, nonché le unità sanitarie locali che gestiscono servizi per più di 40 mila abitanti, nonché gli enti pubblici, economici e non economici, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, al Garante delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, depositando un riepilogo analitico.

5. Sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti.

9. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non osservano le disposizioni contenute nel presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila (12/c).

(12/c) Comma così modificato dall'art. 91, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it