Testo
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Art. 1
1. 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1. agosto 2002, n. 173, le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
1-bis. Il regolamento previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è emanato entro il 31 dicembre 2004. Entro la medesima data devono essere indette, ove il mandato non abbia più lunga durata, le elezioni per il rinnovo dei consigli degli ordini e collegi interessati (2).
(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n. 188.
Art. 2
2. 1. Le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1. agosto 2003, n. 200, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2005.
Art. 3
3. 1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 180, comma 1, le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004";
b) all'articolo 180, comma 3, le parole: "entro un anno dall'entrata in vigore del codice" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2005";
c) all'articolo 181, comma 1, lettera a), le parole: "30 settembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".
Art. 4
4. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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