Testo
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1. 1. Il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole: "entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 maggio 2006".
3. All'articolo 10, comma 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, le parole: "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro quattro anni".
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2005, N. 273
Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
"ART. 1-bis. - (Servizi a domanda individuale). - 1. Tra i servizi a domanda individuale di cui agli articoli 172, comma 1, lettera e), e 243, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono compresi quelli inerenti i collegamenti con le centrali operative della Polizia locale degli impianti di allarme collocati presso abitazioni private ed attivita' produttive e dei servizi".
All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: "decreto legislativo", la parola: "del" e' soppressa.
All'articolo 3, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. All'articolo 18, comma 3-ter, alinea, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: " un anno " sono sostituite dalle seguenti: " due anni ".
Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
"ART. 4-bis. - (Accatastamento di immobili in uso al Ministero della difesa).
1. All'articolo 3, comma 2, della legge 2 aprile 2001, n. 136, le parole: "per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2009".
ART. 4-ter. - (Differimento di termini in materia fiscale). - 1. All'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006";
b) al comma 1, lettera b), decimo periodo, le parole: "30 settembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2006" e le parole: "31 ottobre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2006".
ART. 4-quater. - (Infrastrutture militari e assegnazione di fondi al Ministero della difesa). - 1. All'articolo 26, comma 11-quater, alinea, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "non ubicati nelle infrastrutture militari" si intendono riferite agli alloggi non posti al diretto e funzionale servizio di basi, impianti o installazioni militari, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497.
2. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinate, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla riduzione del debito.
3. Al comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Una quota del predetto importo, pari a 250 milioni di euro, e' destinata, per 50 milioni di euro, al rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 19 maggio 1975, n. 169; la restante parte, pari a 200 milioni di euro, e' assegnata al Ministero della difesa su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale di bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti"".
All'articolo 5, al comma 1, le parole: "30 giugno 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 novembre 2004" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2006 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005".
All'articolo 9, al comma 1, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
All'articolo 10, al comma 1, lettera b), le parole: "28 febbraio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "15 maggio 2006".
OMISSIS
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