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Rif. LG09514
Documento 24/11/2006 LEGGE
Fonte GAZZETTA UFFICIALE N. 277 - S.O. N. 223/L
Tipo Documento LEGGE
Numero 286
Data 24/11/2006
Riferimento GAZZETTA UFFICIALE N. 277 - S.O. N. 223/L pubblicata il 28/11/2006
Note
Allegati
Titolo CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E FINANZIARIA
Testo 1. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall’articolo 6 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge (2).

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262

OMISSIS

113. L’articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - (Diritto di interpello). -

1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d’intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.

2. L’adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l’applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili".

114. All’articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale" fino a: "dell’INAIL" sono sostituite dalle seguenti: "su delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell’economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della salute".

115. All’articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "170 milioni". Al relativo onere, pari a euro 120 milioni per l’anno 2006, si provvede con l’utilizzo della somma di pari importo già affluita all’INPS ai sensi dell’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

116. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 1. ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, all’onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all’interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento.

117. Con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;

b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonché dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato;

c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a:

1) occupazione;

2) tutela del prodotto editoriale primario;

3) livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale;

d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica.

118. Gli schemi dei regolamenti previsti dal comma 117 sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dall’assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i regolamenti possono essere comunque adottati.

119. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall’articolo 2, secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie.

120. All’articolo 11, comma 1, alinea, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: "a decorrere dal 1. gennaio 1991" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1. gennaio 2007" e alla lettera b) le parole: "al rimborso dell’80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al rimborso del 60 per cento".

121. All’articolo 8, comma 1, alinea, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "a decorrere dal 1. gennaio 1991" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1. gennaio 2007" e alla lettera b) le parole: "al rimborso dell’80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al rimborso del 60 per cento".

122. Il secondo comma dell’articolo 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

"Sono considerate a diffusione nazionale le agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana".

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