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Rif. SZ05066
Documento 20/09/1997 SENTENZA
Fonte TAR LIGURIA - I SEZIONE
Tipo Documento SENTENZA
Numero 333
Data 20/09/1997
Riferimento
Note MASSIMA E INTERO TESTO-(INGEGNERE ITALIANO N. 290/98 PAG.16)
Allegati
Titolo GEOMETRI - PROGETTAZIONE OPERE IN CEMENTO ARMATO - CAPANNONE INDUSTRIALE - ESCLUSIONE
Testo MASSIMA

Esula dalla competenza professionale del geometra la progettazione di un capannone industriale, anche se l'effettivo calcolo e la direzione delle opere siano eseguite da un ingegnere, poichè i limiti alla competenza dei geometri riguardano un coacervo di aspetti sia quantitativi che qualitativi (costo dell'opera, difficoltà tecnica per la progettazione ed esecuzione) e l'opera deve essere pensata tecnicamente da un soggetto in grado di poterne valutare tutti gli aspetti strutturali.


FATTO

Con ricorso notificato il 23/11/1995 l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di La Spezia, impugnava, chiedendone l'annullamento, la concessione edilizia 4/10/1995, n. 455, rilasciata alla termomeccanica spa dal sindaco di La Spezia.
Il ricorso lamenta che il progetto assentito dal sindaco risulti sottoscritto da un geometra anzichè da un ingegnere, nonostante la complessità dello stesso che prevede la ristrutturazione, con parziale demolizione, di un capannone industriale in cemento armato di m. 37x63.
Con un unico articolato motivo di ricorso viene lamentata la violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza professionale dei geometri e degli ingegneri.
Viene quindi affermato il difetto del presupposto sostanziale per il rilascio del titolo abilitativo, non rientrando la costruzione in progetto, per dimensioni, destinazione e complessità, tra quelle che la legge professionale consente ai geometri di progettare.
Si costituivano in giudizio il geom. Ratti, nella sua qualità di controinteressato essendo il professionista sottoscrittore del progetto impugnato sia il Collegio dei Geometri della Provincia di La Spezia, che contestavano le affermazioni contenute nel ricorso introduttivo e chiedevano il rigetto della impugnativa.
All'udienza del 10/7/97 la causa passava in decisione senza discussione.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso in oggetto è volto all'annullamento della concessione edilizia 4/10/1995, n. 455, rilasciata alla Termomeccanica spa dal sindaco di La Spezia sul presupposto che il professionista utilizzato dalla società per la redazione del progetto non avesse i requisiti di competenza professionale stabiliti dalla legge per la realizzazione di un intervento complesso in cemento armato, quale deve considerarsi la realizzazione di un capannone industriale di grandi dimensioni.
Il ricorso è fondato.
L'art. 16 del RD n. 274/29 che costituisce tuttora la norma fondante dei limiti delel competenze professionali dei geometri così recita alle lettere "l" ed "m", che qui interessano:
lett. l: ai geometri è consentito la redazione 2di progetti direzione ... di costruzioni rurali e di edifici per uso industrie agricole di limitata importanza, comprese piccole costruzioni in c.a. che non richiedano particolari operazioni di calcolo e, per la loro destinazione, non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone".
La lettera "m" consente poi al geometra la progettazione e direzione lavori di modeste costruzioni civili.
Le norme successivamente approvate non hanno modificato il limite della competenza professionale dei geometri come ha più volte affermato la giurisprudenza (vedi per tutte Cass. Civ. II n. 589/95) sia in riferimento all'art. 2 della l.n. 1086/71 (norme per la disciplina delle opere in c.a.) che dell'art. 57 della l. n. 144/49 (in materia di tariffe professionali).
Anzi la giurisprudenza, più volte sollecitata, ha affermato la legittimità (anche costituzionale) della limitazione prevista dal legislatore fondandola sulla necessità di una razionale divisione del lavoro ed una delimitazione delle competenze professionali in base alle diverse capacità tecniche. (Cass. Civ. n. 6728/87).
Nè può bastare per eludere il riparto per eludere il riparto di competenze l'affermazione contenuta nella memoria del controinteressato che comunque il geom. Ratti si sarebbe occupato del solo progetto da punto di vista architettonico, come dimostrerebbero il collaudo effettuato da un ingegnere e la direzione lavori affidata ad altro ingegnere, come pure i calcoli delle strutture prefabbricate in ca.
Innanzitutto la difesa del controinteressato dimostra in questo modo che l'opera in questione era tutt'altro che modesta, visto il numero di professionisti che, a vario titolo, sono intervenuti per la sua realizzazione.
Inoltre la giurisprudenza ha più volte affermato che "non rende legittima la progettazione del geometra, la circostanza che l'effettivo calcolo e la direzione delle opere in ca siano eseguite da un ingegnere (Cass. Civ. II n. 286/84).
Tale divieto, sempre secondo una giurisprudenza che si condivide perchè tesa ad evitare elusioni ai limiti delle diverse competenze e professionalità, risulta esteso anche alla sola progettazione di massima (Cass. Civ. II, n. 10358/94) e quindi copre anche l'ipotesi che il progetto in questione non fosse un progetto esecutivo.
La giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato ha affermato che i limiti alla competenza dei geometri riguardano un coacervo di aspetti sia quantitativi che qualitativi (costo dell'opera; difficoltà tecnica per la progettazione ed esecuzione) che confermano come nel caso di specie il capannone in oggetto esuli dalle competenze professionali di detti professionisti.
Il capannone industriale oggetto della controversia ha infatti una superficie di 2330 mq ed un volume di ca 21.000 mc il che esclude che possa rientrare sotto l'aspetto dimensionale nel criterio delle modeste costruzioni che stabilisce l'art. 16 RD n. 274/29.
Inoltre, ed è un aspetto che al Tribunale preme sottolineare, l'opera in questione, in quanto capannone industriale, implica destinazione alla produzione e quindi alla continua o saltuaria presenza di persone che lavoreranno nell'impianto in costruzione.
L'art. 16 più volte citato nega che tra le opere di competenza dei geometri possano esservi costruzioni che "per la loro destinazione, possano implicare pericolo alla incolumità delle persone".
Qualunque sia quindi, l'aspetto preso in considerazione appare, sia per le dimensioni, che per la complessità dell'opera, che per la sua destinazione, che il progetto di un capannone industriale quale quello commissionato dalla spa Termomeccanica, esuli dalla competenza professionale di un geometra e debba essere progettato, cioè pensato tecnicamente da un soggetto in grado di poterne valutare tutti gli aspetti strutturali, non sembrando logico che l'aspetto architettonico si disinteressi delle soluzioni progettuali delle strutture portanti dell'opera realizzanda. Poichè la valutazione di questi ultimi aspetti è inibita al geometra ne consegue che neppure la progettazione complessiva dell'impianto può essere allo stesso affidata.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria prima sezione, accoglie il ricorso in oggetto e, per l'effetto annulla la concessione edilizia n. 455 del 4/10/95, rilasciata a Termomeccanica spa.


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