Testo
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RITENUTO IN FATTO:
che il Consorzio di Bonifica Dese Sile, con bando di gara 4 agosto 1999, indisse una procedura concorsuale finalizzata all'individuazione dei progettisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, e di coordinatore in materia di sicurezza e di salute ex d. lgs. 494/96, relativi ad opere di disinquinamento della laguna di Venezia, incarichi riguardanti sei interventi, il valore di ciascuno dei quali è inferiore alla cd. "soglia comunitaria" (200.000 ECU); che la Palomar, società cooperativa a responsabilità limitata, costituita tra Studio Alitien S.r.l., Consorzio Venezia Nuova, Hidrogea S.r.l. ed Ingra s.p.a., presentò domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di uno di tali incarichi; che tuttavia, la commissione, costituita per l'esame delle domande di partecipazione, ne dispose l'esclusione dalla gara, e tale determinazione fu successivamente confermata dalla deliberazione 785/99 della giunta consortile:che, con il ricorso in epigrafe, la Palomar ha impugnato gli atti relativi all'esclusione, e nel giudizio si sono costituiti tanto l'Amministrazione resistente che i controinteressati, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso e, comunque, la sua infondatezza. Considerato in diritto, quanto al rito:
che il presente giudizio ha ad oggetto provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse; che trovano qui applicazione, pertanto, le speciali disposizioni processuali, introdotte dall'art. 19 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in legge con modificazioni con i 23 maggio 1997 n. 135 e, segnatamente, il comma III ("Tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria") ed il comma II ("Il tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, può definire immediatamente il giudizio nel merito con motivazione in forma abbreviata");
che sussistono, in specie, i presupposti per la definizione immediata della controversia, in armonia con i principi fissati dalla Corte costituzionale nella sentenza 10 novembre 1999, n. 427, giacchè:
1) tutte le parti interessate sono state chiamate in giudizio, si sono ritualmente costituite ed hanno partecipato all'udienza camerale sull'istanza incidentale di sospensione;
2) la parte ricorrente non ha espresso, in seguito al deposito di nuova documentazione, la volontà di presentare motivi aggiuntivi rilevanti ai fini della decisione del ricorso;
3) in generale, nessuna delle parti ha esternato, nella camera di consiglio, il proprio intento - proponendo contestuale istanza di rinvio - di avvalersi di strumenti difensivi rientranti nel suo potere dispositivo, e comportanti termini, sia pure abbreviati, che eccedano dalla sequenza di immediatezza scandita dal ripetuto art. 19;
CONSIDERATO IN DIRITTO, QUANTO AL MERITO,
in ordine alla censura di violazione degli articoli 7 e seguenti della legge 241/90, - e, segnatamente, alla circostanza che l'Amministrazione non ha fatto precedere l'esclusione della ricorrente da un avviso di procedimento - chele citate previsioni sulla partecipazione non sono applicabili alla procedura di gara, giacchè l'esclusione costituisce l'esito di una fase non indipendente di un'articolata struttura procedimentale, la quale: 1) non può considerarsi iniziata d'ufficio, com'è,invece, per i procedimenti cui si riferisce l'art. 7 citato,e, 2) è retta da peculiari norme e principi, tra cui quello di unicità e continuità, incompatibili con la disciplina con la disciplina generale sulla partecipazione;
che poi, nel caso in esame, si sia incidentalmente verificato uno iato temporale tra l'esame dell'offerta Palomar e la sua esclusione non basta a determinare il sorgere di un obbligo di partecipazione non previsto dalla legge, senza considerare che, in ogni caso, l'intervento del concorrente appariva, già ex ante, del tutto inutile, essendo l'esclusione atto dovuto e vincolato alla stregua della disciplina applicabile, di seguito considerata;
rammentato, invero, su quest'ultimo punto, che il bando di gara, noto alla ricorrente sin dal settembre 1999, prevedeva espressamente che, alla procedura di affidamento de qua, potevano partecipare soltanto liberi professionisti singoli od associati, nelle forme di cui alla legge 1815/39, e le società di professionisti di cui all'articolo 17, comma sesto, lettera a), della legge 109/94, e dunque, quelle costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi "previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme di società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo quinto del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa, di cui al capo primo del titolo sesto del libro quinto del codice civile" oltre ai raggruppamenti tra questi soggetti.
Ricordato come, viceversa, la ricorrente, secondo quanto dalla stessa rappresentato nell'istanza di partecipazione alla gara, risulta costituita da tre società di capitali e dal Consorzio Venezia Nuova, sicchè, come rilevato dalla stazione appaltante nel momento dell'esclusione, non rientrava nelle categorie individuate dal bando e non poteva essere ammessa alla procedura.
Considerato che, secondo la prevalente giurispeudenza, che il Collegio condivide, la lex specialis di gara è assolutamente vincolante per la commissione di concorso, che non può in nessun caso disapplicarla (C.d.S. IV, 29 dicembre 1998, n. 1605; V. 3 settembre 1998, n. 591), neppure se la setssa contrasti con norme comunitarie, per cui l'interessata - la cui certa esclusione era già rilevabile dal bando di gara, per tale immediatamente lesivo - avrebbe dovuto impugnare quest'ultimo nel termine di legge (cfr. C.d.S. IV, 5 luglio 1999, n. 1158), decorrente almeno dal 21 settembre 1999, data in cui si procedette all'apertura delle offerte: sicchè, deve ritenersi inammissibile il ricorso in esame, notificato dopo il 20 gennaio 2000, e proposto contro l'esclusione, emessa appunto in esecuzione della disciplina di bando: osservato, d'altro canto, che - diversamente da quanto affermato dalla ricorrente nel secondo motivo - non pare violare le invocate previsioni del trattato CEE (art. 49, che stabilisce lalibertà di concorrenza, e art. 58, il quale assicura la parità nei confini europei delle persone fisiche e giuridiche) l'art. 17, IV comma, l. 109/94, il quale prevede che le società di ingegneria, costituite nella forma di società di capitali, possono concorrere per l'aggiudicazione di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU; infatti, le norme di principio invocate, possono trovare applicazione diretta soltanto nei limiti segnati e in difetto di un'organica disciplina di diritto comunitario derivato, la quale fissi una soglia di valore al di sotto della quale possano applicarsi norme interne derogatorie, come è, appunto per l'affidamento d'incarichi di progettazione per un importo inferiore a 200.000 ECU; senza dimenticare che lo stesso art. 17, IV comma, persegue il giustificato intento di tutelare l'accesso al mercato anche in piccole strutture professionali e consente, comunque, la partecipazione delle società d'ingegneria anche per gli affidamenti di valore inferiore alla sogli acomunitaria, quando si tratti di opere "di speciale complessità e che richiedano una speciale organizzazione";
che, in conclusione, il ricorso va respinto, e le spese trale parti seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in L. 4.000.000, di cui L. 3.500.000 per diritti e onorari, a favore del Consorzio resistente e nello stesso importo, in solido, a favore dei contro interssati, oltre I.V.A. e c.p.a.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
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