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Rif. SZ08235
Documento 15/05/2003 SENTENZA
Fonte TAR VENETO
Tipo Documento SENTENZA
Numero 2813
Data 15/05/2003
Riferimento
Note
Allegati
Titolo TARIFFA - OPERE PUBBLICHE - LEGITTIMITA' - RICHIAMO AL D.M. 4/4/2001
Testo Ric. n. 821 del 2003 Sent. n. 2813/03

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, con l'intervento di:
Angelo De Zotti Presidente f.f.
Elvio Antonelli Consigliere
Marco Buricelli Consigliere rel. ed est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 821 del 2003 proposto dall' ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TREVISO, in persona del Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Ronfini e Franco Zambelli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Venezia-Mestre, Via Cavallotti n. 22;

contro

il COMUNE DI CASTEFRANCO VENETO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Borella, Marina Perona e Franco Stivanello Gussoni, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Venezia, Dorsoduro, 3593;
e nei confronti

della AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI, in persona del Presidente pro tempore, non costituitasi in giudizio;
per l'annullamento

1)della lettera -invito di cui alla nota prot. n. 1083 del 14 gennaio 2003 del Comune di Castelfranco Veneto -Settore Lavori Pubblici, avente ad oggetto "potenziamento depuratore di Salvatronda per allacciamento Comuni di Asolo, Fonte e Paderno" nella parte in cui, alla lettera d), ai fini dei corrispettivo, si stabilisce che "con riferimento all'ammontare delle competenze tecniche, stimato nell'art. 5 del bando di gara in euro 162.173,28, si precisa che l'Amministrazione ritiene che il d.m. 4 aprile 2001 non sia più in vigore e si debba rideterminare l'importo stimato con riferimento unicamente alla tariffa approvata dalla l. 143/1949", con conseguente rideterminazione in diminuzione dell'ammontare delle competenze tecniche in euro 138.330,22; e
2)della nota n. 10464 del 2 aprile 2003 del Comune di Castelfranco Veneto -Settore Lavori Pubblici, con la quale l'Amministrazione ha respinto l'istanza di annullamento in parte qua del bando formulata dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso con nota prot. 1042 del 18 marzo 2003;
visto il ricorso, notificato il l'11 aprile 2003 e depositato in Segreteria il successivo 18 aprile, con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelfranco Veneto, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, nella camera di consiglio del 29 aprile 2003, fissata per l'esame e la decisione della domanda cautelare (relatore il consigliere Marco Buricelli), gli avvocati Maso, su delega di Ronfini, per il ricorrente, e Perona per il Comune di Castelfranco Veneto;
rilevata, ai sensi dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e ritenuto, a scioglimento della riserva formulata al riguardo, di poter definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata e succintamente motivata;
sentite sul punto le parti costituite, che non hanno espresso rilievi o riserve;
richiamato quanto esposto dalle parti nel ricorso e negli scritti difensivi;

1.-premesso in fatto che con la lettera -invito in epigrafe indicata, concernente l'affidamento dei servizi di progettazione e direzione lavori relativi al "potenziamento depuratore di Salvatronda per allacciamento Comuni di Asolo, Fonte e Paderno", il Comune di Castelfranco Veneto ha rideterminato in diminuzione il corrispettivo dei servizi di progettazione di cui alla gara già indetta con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 218 del 17 settembre 2002, e ciò sulla base della ritenuta inapplicabilità della disciplina contenuta nel d. m. 4 aprile 2001 e sull'assunto per cui il corrispettivo dovrebbe essere determinato esclusivamente in forza della tariffa di cui alla l. n. 143 del 1949, che prevede una sensibile riduzione dei compensi stabiliti per le prestazioni professionali degli ingegneri;
che tale rideterminazione in diminuzione è stata contestata dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Treviso con nota 18 marzo 2003, disattesa dal Comune con nota 2 aprile 2003 sulla base del richiamo, tra l'altro, alla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici n. 30 del 13 novembre 2002;
che l'Autorità di Vigilanza, con la determinazione su citata, nonostante l'art. 7 della l. n. 166 del 2002, nell'introdurre il comma 12 ter all'art. 17 della l. n. 109 del 1994, stabilisca che continua transitoriamente "ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001", si è espressa in senso contrario all'applicazione del d.m. 4 aprile 2001, concernente la quantificazione dei corrispettivi professionali per prestazioni relative ad incarichi di progettazione ed altre attività attinenti i lavori pubblici, d. m. annullato dal TAR del Lazio con le sentenze 23 luglio 2002 n. 6552 e 8 agosto 2002 n. 7067, affermando che sarebbe applicabile, nelle more di una nuova disciplina, la previgente l. 2 marzo 1949, n. 143, con conseguente notevole riduzione della percentuale prevista per i corrispettivi;
che, tutto ciò premesso, l'Ordine ricorrente, ritenuta la propria legittimazione a ricorrere, ha chiesto al TAR di annullare gli atti impugnati deducendo la violazione dell'art. 17, comma 12 ter, della l. n. 109 del 1994, nonché il vizio di eccesso di potere per carenza di presupposto;
che il Comune di Castelfranco Veneto si è costituito, ha sollevato eccezioni in rito e ha chiesto inoltre al TAR di rigettare il ricorso poiché infondato nel merito;

2.1.-che le eccezioni in rito sollevate dal Comune sono infondate e vanno respinte;
che l'Ordine degli ingegneri di Treviso è legittimato a ricorrere;
che gli ordini professionali sono legittimati a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della professione stessa, ma anche quando si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria (cfr. Cons. St., sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339 e 3 giugno 1996, n. 624), con l'unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti e di quelle relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà dell'ordine professionale: ipotesi che non rientra nella vicenda odierna;
che la legittimazione dell'Ordine ricorrente va accertata in astratto ed ex ante;
che occorre inoltre tenere conto del collegamento territoriale esistente tra stazione appaltante e Ordine ricorrente, e ciò indipendentemente dal fatto che, in concreto, nessun ingegnere iscritto all'Ordine di Treviso abbia presentato domanda di partecipazione alla gara, tra l'altro non potendosi escludere che la mancata presentazione di domande da parte dei professionisti suddetti sia dovuta proprio alla prescrizione di cui alla lettera d) della lettera -invito;
che, in ogni caso, anche a volere valutare la legittimazione dell'Ordine di Treviso in concreto ed ex post, la capacità degli atti impugnati di ledere un interesse unitario della categoria professionale degli ingegneri iscritti all'Ordine risulta adeguatamente comprovata dallo scambio di note tra Ordine ricorrente e Comune resistente dal quale si ricava che l'Amministrazione comunale ha accettato il contraddittorio sulla richiesta dell'Ordine di modificare la lettera -invito (peraltro dichiarando, con l'impugnata nota del 2 aprile 2003, di aderire alla tesi interpretativa dell'Amministrazione e che "non si procederà quindi a rivedere il bando");
che, per quanto riguarda l'eccepita omessa notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, a parte che appare perlomeno discutibile qualificare come tali coloro che hanno chiesto di partecipare alla licitazione privata, trattandosi piuttosto di co -interessati all'annullamento della prescrizione, e che dall'esame della lettera -invito non risulta direttamente menzionato o facilmente individuabile alcun soggetto, appare decisivo rilevare che rispetto alla lettera -invito non sono individuabili controinteressati in senso proprio, vale a dire soggetti ai quali notificare necessariamente l'impugnazione (cfr. Cons. giust. amm. Reg. Sic. n. 295 del 2000);
che il Comune solleva l'ulteriore eccezione di irricevibilità del ricorso muovendo dal presupposto secondo il quale l'Ordine non avrebbe potuto avere conoscenza della lettera -invito se non da coloro che hanno domandato di partecipare alla licitazione privata;
che il Collegio ritiene che tale presupposto non sia stato adeguatamente dimostrato, mentre appare tutt'altro che inattendibile l'affermazione difensiva del ricorrente secondo la quale l'Ordine di Treviso avrebbe conosciuto la lettera -invito dall'omologo Ordine di Ferrara (cfr. allegati 1 e 2 elenco documenti ric. del 29 aprile 2003);

2.2.-che nel merito il ricorso è chiaramente fondato e va accolto;
che l'art. 17, comma 12 ter, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dall'art. 7 della l. 3 agosto 2002, n. 166, stabilisce che "il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili... Ogni patto contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001";
che il TAR del Lazio, con sentenze 23 luglio 2002, n. 6552 e 8 agosto 2002, n. 7067, ha annullato il d. m. 4 aprile 2001, per violazione di principi in tema di violazione del procedimento;
che l'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici, con determinazione 13 novembre 2002, n. 30, ha affermato tra l'altro che, considerato l'intervenuto annullamento, da parte del TAR del Lazio, del d. m. 4 aprile 2001, la previsione, di cui al citato art. 17, comma 12 ter, della l. n. 109 del 1994, di un nuovo decreto chiamato a definire, quindi a rendere applicabile la nuova normativa, "porta, nelle more, ad applicare quella contenuta nella l. 2 marzo 1949, n. 143"; e che il Comune "ha aderito alla tesi interpretativa dell'Autorità di vigilanza" (cfr. nota dirigente Settore ll. pp. 2 aprile 2003);
che, come è stato affermato nella sentenza del 9 maggio 2003 n. 2651, che questo Collegio condivide, e con la quale la Sezione ha deciso un ricorso proposto dallo stesso Ordine degli ingegneri, ricorso che riguardava una questione in diritto identica a quella odierna, il citato comma 12 ter, ultimo periodo, ha inteso fare salvi in via transitoria, fino alla revisione prevista nel primo periodo dello stesso comma 12 ter, i minimi tariffari stabiliti con il d. m. 4 aprile 2001, per impedirne il venir meno in seguito alla intervenuta impugnazione dinanzi al TAR del Lazio del d. m. di approvazione delle tariffe;
che, in altre parole, la finalità perseguita con la disposizione di cui al citato comma 12 ter non può essere stata se non quella di conservare transitoriamente la disciplina contenuta nel d. m. impugnato in sede giurisdizionale;
che dunque, diversamente da quanto è stato ritenuto dalla Autorità di vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n. 30 del 2002, le cui conclusioni sono state recepite nei provvedimenti impugnati, il rinvio contenuto, nell'ultimo periodo del comma 12 ter, alla disciplina di cui al d.m. 4 aprile 2001, non ha natura formale ma ha carattere materiale -contenutistico: la norma di legge, introdotta ad hoc, ha cioè recepito i contenuti della disposizione regolamentare inserendoli nella fonte primaria, e ciò indipendentemente dalle vicende del regolamento, impugnato in sede giurisdizionale amministrativa, suscettibile, come tale, di annullamento (e difatti annullato, anche se unicamente per ragioni di carattere procedimentale);
che per effetto di tale recepimento l'annullamento in sede giurisdizionale del d. m. 4 aprile 2001, intervenuto per vizi del procedimento, pur esplicando i suoi ordinari effetti di caducazione sulla fonte formale della disciplina, diversamente da quanto è stato affermato dalla Autorità di vigilanza non ha assunto alcun rilievo ai fini della applicazione delle tariffe minime inderogabili, che sono rimaste ferme non più perché fissate nel d.m. annullato ma perché, per così dire, "incorporate e rese stabili" nella disposizione di recepimento (conf. TAR Veneto, sent. cit.);
che tale conclusione non appare infirmata dal disposto di cui al comma 14 ter dell'art. 17 della l. n. 109 del 1994, il quale stabilisce che fino alla emanazione del decreto di cui al comma 14 bis, "continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore": la formulazione del comma 14 ter appare infatti compatibile con una pluralità di interpretazioni del concetto di "tariffa professionale in vigore", e anzi è assai più compatibile rispetto alla tesi del persistere, in via transitoria, dell'efficacia delle tabelle contenute nel d.m. 4 aprile 2001 che rispetto a quella del ripristino delle tariffe risalenti alla l. n. 143 del 1949 e successive attualizzazioni, giacché la finalità che il Legislatore ha inteso perseguire è stata quella di confermare in via transitoria le tariffe di cui al d. m. 4 aprile 2001 e non di ripristinare quelle pregresse;
che seguendo l'interpretazione proposta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici si perverrebbe al risultato, inammissibile poiché contrastante con i principi che disciplinano i rapporti tra le fonti del diritto, di disapplicare una fonte normativa primaria per effetto dell'annullamento in sede giurisdizionale di un atto regolamentare;
che pertanto l'atto impugnato, nella parte in cui prevede l'applicazione unicamente della tariffa approvata con la l. n. 143 del 1949, è chiaramente illegittimo poiché si risolve nella disapplicazione, e dunque nella violazione, dell'art. 17, comma 12 ter, ultimo periodo, della l. n. 109 del 1994, con specifico riguardo ai minimi inderogabili che il Legislatore del 2002 ha confermato in via transitoria;
che il ricorso va quindi accolto e i provvedimenti impugnati annullati, nei limiti dell'interesse del ricorrente;
che concorrono peraltro giusti motivi, anche avuto riguardo alla novità della questione decisa, per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio;

P. Q. M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione prima, definitivamente decidendo sul ricorso in premessa lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati nei limiti dell'interesse fatto valere dal ricorrente.
Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 29 aprile 2003.
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