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Rif. SZ09623
Documento 26/04/2007 SENTENZA
Fonte TAR CAMPANIA - SALERNO
Tipo Documento SENTENZA
Numero 457
Data 26/04/2007
Riferimento
Note ESTRATTO
Allegati
Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI - ILLEGITTIMITA' DEL PROGETTO DI UN'OPERA ESCLUSIVAMENTE STRADALE FIRMATO DA UN ARCHITETTO
Testo SENTENZA

OMISSIS

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

OMISSIS

Si deducono, avverso gli atti in epigrafe, le seguenti censure:

1) violazione di legge (artt. 11 e 16 DPR 327/02 - artt. 7 e ss. L. 241/90) - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto - di istruttoria), per essere stato omesso il previo avviso di avvio del procedimento;

2) violazione di legge (artt. 51, 52 e 54 R.D. 2537/1925) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto e di istruttoria - arbitrarietà - iniquità - sviamento), per essere il progettista incompetente in considerazione del divieto agli Architetti di redigere progettazioni di opere viarie;

OMISSIS

DIRITTO

I. La presente controversia verte sulla legittimità degli atti relativi al procedimento espropriativo attivato dal Comune di Capaccio per la realizzazione, su parte del fondo di proprietà ricorrente, della rotatoria incrocio Viale della Repubblica, Via della Guglia e Via Matteotti. In particolare, mentre con il ricorso introduttivo si insta avverso gli atti approvati degli elaborati progettuali i motivi aggiunti si indirizzano nei riguardi del successivo decreto di occupazione.

II. Il ricorso ed i motivi aggiunti, ad avviso del Collegio, sono fondati.

OMISSIS

II.3. In vista del prosieguo della vicenda tuttavia si appalesa l’opportunità di esaminare anche la seconda censura articolata in sede di ricorso introduttivo.

Segnatamente, con il secondo motivo, si denuncia l’incompetenza del tecnico firmatario del progetto, stante il divieto normativo imposto agli architetti di elaborare progettazioni di opere viarie non connesse con opere di edilizia civile.

Anche tale censura è fondata.

Invero, è da ritenere tuttora persistente la ripartizione di competenze professionali tra ingegneri ed architetti sancita dagli art. 51 e 52, r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, come confermato dall’art. 1 comma 2 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 129 di attuazione, tra l’altro, della direttiva 85/384/Cee (T.A.R Lombardia Brescia, 24 agosto 2004, n. 925). Tali norme, emanate in sede di approvazione del regolamento per le professioni d’ingegnere e di architetto, in particolare riservano alla competenza comune di architetti ed ingegneri le sole opere di edilizia civile, mentre attribuiscono alla competenza generale degli ingegneri, quelle concernenti: le costruzioni stradali, le opere igienico sanitarie (depuratori, acquedotti, fognatura e simili), gli impianti elettrici, le opere idrauliche, le operazioni di estimo, l’estrazione di materiali, le opere industriali; ferma rimanendo per i soli architetti, la competenza in ordine alla progettazione delle opere civili che presentino rilevanti caratteri artistici e monumentali (art. 52, 2. comma, cit., che conserva però alla concorrente competenza degli ingegneri, secondo la regola generale, la parte tecnica degli interventi costruttivi de quibus). Da ciò discende la regola, frutto dell’interpretazione sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 e pacificamente accolta nella giurisprudenza di seconde cure, secondo cui la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, sia di pertinenza degli ingegneri (cfr. sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; sez. IV, 19 febbraio 1990, n. 92; sez. III, 11 dicembre 1984, n. 1538).

Calando la regola nel caso concreto se ne ravvisa la violazione, atteso che l’intervento progettato dalla resistente Amministrazione consiste proprio in un’opera esclusivamente stradale, che difatti prevede la realizzazione di "circa 1.000 mq. di superfici viarie, e 500 mq di pertinenze stradali" (cfr. B.1. del progetto definitivo - esecutivo), da collocare peraltro all’esterno del centro urbano di Capaccio (oltre che di Laura) e pertanto da ritenere non connessa con l’edilizia civile. Ne consegue che l’intervento ricade nella esclusiva competenza professionale propria degli ingegneri, quando invece il progettista (dott. Arch. ...) risulta avere, come denunciato, il titolo di architetto.

A nulla rileva, ad onta di quanto argomentato dalla Difesa tecnica dell’Amministrazione in sede di memoria di costituzione, che il predetto ha svolto la sua attività progettuale nella veste di Responsabile del Settore IV competente per materia ("Lavori Pubblici - Espropri - Manutenzione - Vigilanza - Servizi Tecnologici - Cimitero - Informatica"), in quanto la censura in esame involge la verifica della competenza professionale di chi ha elaborato il progetto invece che la legittimazione a rappresentare la volontà dell’Ente all’esterno attraverso l’adozione di atti o provvedimenti, tant’è che lo stesso TUEL, all’art. 109 d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, prevede che "gli incarichi dirigenziali sono conferiti - secondo criteri di competenza professionale". Per altro verso, nemmeno risulta dagli atti di causa che l’elaborato progettuale abbia superato il vaglio di altri Uffici tecnicamente qualificati, eventualmente di appartenenza statale come la Soprintendenza, legittimati ad esaminare anche la professionalità del progettista.

In conclusione, anche il secondo motivo di censura è fondato.

Pertanto, la fondatezza del ricorso, nonché dei motivi aggiunti per illegittimità derivata, implica che, in accoglimento degli stessi, vadano annullati i provvedimenti impugnati.

III. Deve invece essere rigettata la domanda di risarcimento del danno atteso che, a seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare proposta in via incidentale, i provvedimenti ablatori non hanno ancora avuto esecuzione. Tale circostanza, infatti, ha impedito che si siano consolidate le conseguenze dannose paventate in ricorso e che hanno condotto alla domanda risarcitoria (T.A.R Puglia Bari, sez. I, 01 settembre 2004, n. 3748).

IV. Sussistono nondimeno giusti motivi, vista la particolarità della questione, per interamente compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione I di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 326/06 e i relativi motivi aggiunti, proposti da ... , li accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti ivi impugnati. Respinge la domanda di risarcimento del danno.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno, nelle Camere di Consiglio del 18 gennaio e 15 marzo 2007.
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