Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. SZ09697
Documento 23/07/2007 SENTENZA
Fonte TAR LOMBARDIA - BRESCIA
Tipo Documento SENTENZA
Numero 630
Data 23/07/2007
Riferimento
Note
Allegati
Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI DEI GEOMETRI - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADA PROVINCIALE - PROGETTAZIONE E INDAGINI GEOGNOSTICHE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA - ESCLUSIONE COMPETENZA GEOMETRA
Testo FATTO e DIRITTO

Il Collegio dei Geometri della Provincia di Cremona propone ricorso contro il bando di gara di conferimento dell’incarico professionale per l’esecuzione dei rilievi topografici, delle indagini geognostiche, della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché del piano della sicurezza e di coordinamento relativamente ai lavori di riqualificazione della S.P. n. 27 "Postumia", mediante allargamento dalla progr. Km 12+885 (confine comunale tra Pieve S. Giacomo e Derovere) alla progr. Km 17+720, pubblicato dalla medesima Amministrazione provinciale.

Il gravame è limitato alla parte del bando in cui riserva la selezione ai soli laureati in ingegneria o architettura escludendo, di conseguenza, i geometri.

Lo stesso gravame viene poi esteso al provvedimento di aggiudicazione all’APT controinteressata.

In sede procedimentale, la Provincia di Cremona chiariva che tra le prestazioni richieste era compresa la redazione di calcoli statici e la stesura di elaborati grafici (carpenteria ed armatura) relativamente ad opere d’arte in conglomerato cementizio armato (n. 9 ponti) concludendo che, non trattandosi di progettazione di strada per la viabilità rurale e interponderale, di strada di lottizzazione o di strada a servizio dei cantieri, doveva ritenersi esclusa la competenza dei geometri.

Al riguardo il Collegio ricorrente deduce un’unica ed articolata censura di violazione dell’art. 16 del R.d. 11.2.1929 n. 274, dell’art. 57 della Legge 2.3.1949 n. 144, dell’art. 10 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 14.8.1996 n. 494 e dell’art. 2 della Legge 5.11.1971 n. 1086, evidenziando, in particolare:

- che l’attuale ordinamento professionale contempla, seppure entro certi limiti, le competenze dei geometri anche con riferimento alle opere in cemento armato;

- che le opere oggetto dell’incarico riguarderebbero il modesto allargamento di una strada esistente (nei limiti massimi di 1,10-1,40 ml) assimilabile ad un’opera di urbanizzazione;

- che i lavori in cemento armato riguarderebbero, per una parte, opere di accesso ai terreni agricoli laterali necessarie per il superamento del fosso laterale (n. 7) e, dall’altra, opere di attraversamento stradale per la derivazione dell’acqua (n. 2), ossia opere di modesto rilievo tecnico-strutturale.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Cremona. Nel merito contesta le deduzioni di parte ricorrente, chiedendone la reiezione, sul rilievo che:

- l’incarico riguarda la riqualificazione, per una lunghezza di circa 5 Km, di una strada provinciale per la quale si prevede un cospicuo aumento di traffico poiché destinata a divenire arteria di adduzione al casello autostradale di prossima di realizzazione nel Comune di Pieve S. Giacomo;

- i lavori determineranno il rifacimento integrale delle opere d’arte (ponti progettati per carichi di 1^ Categoria) e l’allargamento della strada dagli attuali ml. 5 circa a ml. 10,20-10,60 (comprensivi delle opere laterali alla carreggiata quali banchine, cigli e cunette).

- sono inoltre previste indagini geognostiche di particolare rilevanza;

- sussisterebbero quindi anche ragioni di sicurezza per l’incolumità pubblica che escluderebbero la competenza dei geometri.

É inoltre intervenuto in giudizio l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cremona. In via preliminare eccepisce l’inammissibilità del ricorso per non essere stato, lo stesso, notificato agli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti in qualità di controinteressati (non potendosi rilevare tale qualità nell’Ing. Adamo Dimitri e nella Tecnostudio Bieffe Sas di Bergamaschi Geom. Fiorenzo & C. in quanto da ritenersi controinteressati relativamente al solo provvedimento di aggiudicazione dell’incarico). In subordine chiede l’integrazione del contraddittorio. Nel merito contesta le deduzioni di parte ricorrente chiedendone la reiezione poiché ritenute infondate su rilievi analoghi a quelli svolti dalla Provincia di Cremona.

All’udienza del 5 luglio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.

1. È necessario esaminare preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dall’Ordine degli Ingegneri.

Al riguardo questo Collegio giudicante osserva:

- che ai fini dell’ammissibilità del ricorso è sufficiente la notifica dello stesso ad almeno un controinteressato al quale l’atto direttamente si riferisce (art. 21 comma 1 Legge n. 1034/71). Non vi è dubbio che i soggetti cui il ricorso è stato a tal fine notificato (Ing. Adamo Dimitri e Tecnostudio Bieffe Sas di Bergamaschi Geom. Fiorenzo & C.) rivestono la qualifica di controinteressati in senso tecnico non solo con riferimento al formale provvedimento di aggiudicazione ma anche in relazione ai relativi atti prodromici che ne determinerebbero, perlomeno, l’invalidità derivata qualora il ricorso avverso il bando risultasse fondato;

- che non emergono ragioni, anche per quanto si dirà circa il merito del ricorso, per estendere l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Ordine degli Architetti, poiché l’intervento volontario dell’Ordine degli Ingegneri risulta essere sufficiente per chiarire la posizione degli ordini professionali direttamente coinvolti nella vicenda.

2. Nel merito il ricorso è infondato.

Per comprendere se l’opera possa rientrare o meno nelle competenze istituzionali dei geometri occorre esaminare la stessa nel suo complesso e non secondo la visione atomistica che analizza solo le sue singole componenti. Sotto quest’ultimo profilo potrebbe anche condividersi la conclusione secondo cui, ad esempio, i singoli manufatti in cemento armato (c.d. 9 ponti) costituirebbero opere di modesta rilevanza che, se collocati nel contesto delle strade vicinali (la cui progettazione, direzione, sorveglianza e liquidazione è espressamente contemplata dall’art. 16 comma 1 lett. l del R.d. n. 274/29), riterrebbero a pieno titolo nella competenza del geometra.

Nel caso in esame si tratta, tuttavia, di una porzione di strada provinciale che, da quanto emerge dalle relazioni tecniche in atti, sarà sottoposta ad un vero e proprio intervento di ristrutturazione da cui deriverà una strada sostanzialmente diversa (per dimensioni e caratteristiche) da quella esistente in vista dell’aumento di traffico cui è destinata: traffico che chiaramente non è circoscritto solo alla movimentazione dei mezzi agricoli o locali e saltuari spostamenti comportanti un limitato rischio per la pubblica incolumità.

Non può quindi essere condivisa la posizione espressa dal Collegio dei Geometri secondo cui il progetto si limiterebbe al semplice (e modesto) ampliamento (allargamento) senza che possa assumere significativa rilevanza l’intervento sulla parte esistente per raccordarla funzionalmente, strutturalmente e tecnicamente alla nuova costruzione (già comunque di per sé rilevante sviluppandosi per una lunghezza di circa 5 Km con opere d’arte ed accessorie).

Come ricordato in precedenza, l’art. 16 comma 1 lett. l) del R.d. n. 274/29 attribuisce alla competenza piena del geometra solo le "strade vicinali" purché non contemplino "rilevanti opere d’arte".

Le strade provinciali possono invece rientrare nell’ampio concetto di "strade ordinarie" che compare nella precedente lett. b) del citato art. 16.

In questo caso, tuttavia, le competenze del geometra sono limitate alle c.d. "operazioni di tracciamento" che non possono farsi coincidere con la completa redazione del progetto comprensiva della risoluzione di tutte le problematiche che possano sorgere al riguardo.

Dalla letteratura tecnica riguardante la teoria e la pratica delle costruzioni stradali emerge che le operazioni di "tracciamento" stradale riguardano essenzialmente la fase esecutiva dei lavori e costituiscono le operazioni preliminari cui seguono i movimenti di terra (scavi, trasporti e formazione rilevati), l’esecuzione delle pavimentazioni, la realizzazione delle opere d’arte (ponti, muri di sostegno, tombini, ecc.) e le opere di rifinitura.

In particolare il "tracciamento" consiste nella determinazione, sul terreno, del corpo stradale attraverso l’apposizione di tutti quei segnali concorrenti alla materiale esecuzione dell’opera (picchettatura planimetrica e altimetrica del tracciato e dei suoi tratti o parti caratteristiche come rettifili, curve, pendenze, scarpate, ecc.).

La progettazione integrale dell’opera in esame, data la sua dimensione e complessità, va quindi esclusa dalla competenza dei geometri così come disciplinata dal relativo ordinamento professionale di cui al R.d. n. 274/29.

Ad analoga a conclusione deve giungersi anche con riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 57 della Legge 2.3.1949 n. 144 recante approvazione della relativa tariffa.

Al riguardo deve escludersi la natura complessivamente innovativa della stessa per quanto concerne la determinazione delle competenze (cfr., ad esempio per le opere in c.a., Cassazione civile, Sez. II, 22 ottobre 1997, n. 10365; T.A.R. Valle d'Aosta, 23 agosto 1993, n. 96).

La circostanza che al richiamato art. 57 - voci E) ed F) della Categoria II - siano citate genericamente le "costruzioni stradali" non significa che la tariffa professionale abbia voluto eliminare i limiti già contenuti nell’art. 16 del R.d. n. 274/29: limiti chiaramente introdotti con riferimento alla tipologia di strada in esame (più contenuti per strade, come le vicinali che non abbiano rilevanti opere d’arte, dove il pericolo per la pubblica incolumità è inferiore e limiti più rilevanti dove tale pericolo è obiettivamente maggiore come per le strade ordinarie).

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Nonostante la soccombenza il Collegio ritiene di disporre la compensazione delle spese tra le parti stante l’obiettiva complessità della vicenda.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione staccata di Brescia - definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it