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Rif. SZ09830
Documento 04/12/2007 SENTENZA
Fonte TAR PUGLIA
Tipo Documento SENTENZA
Numero 4154
Data 04/12/2007
Riferimento
Note
Allegati
Titolo ALBO DEGLI INGEGNERI - ISCRIZIONE AD UN ULTERIORE SETTORE DELL'ALBO DA PARTE DI UN PROFESSIONISTA GIA' ISCRITTO IN ALTRO SETTORE DELLA STESSA SEZIONE - NECESSITA' DEL POSSESSO DEL CORRISPONDENTE TITOLO DI STUDIO
Testo OMISSIS...

DIRITTO

Come illustrato in narrativa, la ricorrente - titolare di laurea specialistica in Ingegneria dei materiali (Classe 61/S) e già iscritta all’Ordine degli Ingegneri nella Sezione "A" in relazione al "Settore b) Industriale" - impugna il decreto n. 1100 del 15 Maggio 2007 con cui il Rettore dell’Università degli Studi di Lecce ha escluso la sua domanda di partecipazione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere Sezione A "Settore a) Civile Ambientale" (prima sessione anno 2007, prove scritte fissate a decorrere dal 29 Maggio 2007), con la motivazione "che la stessa non è in possesso del necessario titolo di studio accademico occorrente per l’accesso all’esame di Stato per la professione di ingegnere Sezione A - Settore Civile Ambientale". Chiede il riconoscimento del suo diritto, in forza dell’iscrizione all’Albo provinciale dell’Ordine degli Ingegneri di Lecce nella Sezione A relativamente al "Settore b) Industriale", a partecipare all’esame di Stato di cui all’art. 47 quinto comma D.P.R. n. 328/2001 per integrare l’iscrizione nella Sezione A "Settore a) Civile Ambientale".

Premesso che, non sussistendo nella fattispecie (a fronte del potere autoritativo spettante in subiecta materia alla P.A.) posizioni di diritto soggettivo perfetto in capo alla ricorrente, appare inammissibile la domanda di accertamento (pure) formulata nell’atto introduttivo del presente giudizio, si rileva che, in ogni caso, il ricorso è infondato nel merito e va respinto.

Il Collegio ritiene necessario, innanzitutto, rammentare che il D.P.R. 5 Giugno 2001 n. 328 (recante: "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché la disciplina dei relativi ordinamenti") ha previsto, nell’ambito delle "Norme Generali" del Titolo Primo, l’istituzione di due Sezioni negli Albi professionali: la Sezione A riservata ai laureati specialistici e la Sezione B per chi ha conseguito la laurea "breve" triennale (art. 2), nonché l’istituzione (ove stabilito dalle disposizioni del Titolo Secondo) di distinti "Settori" nella stessa Sezione dell’Albo professionale (corrispondenti a circoscritte e individuate attività professionali), in relazione allo specifico percorso formativo (art. 3).

Il comma terzo dell’art. 3 dispone che: "Il professionista iscritto in un Settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri Settori della stessa Sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più Settori della stessa Sezione, previo superamento del relativo esame di Stato".

Il successivo quarto comma statuisce, poi, che: "Gli iscritti in un Settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso Settore della stessa Sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il Settore cui intendono accedere".

Alle citate norme generali del Titolo Primo segue nel Titolo Secondo dello stesso D.P.R. 5 Giugno 2001 n. 328 la "Disciplina dei singoli Ordinamenti", dove, al relativo "Capo IX" articoli da 45 a 49, è specificamente regolamentata la "Professione di Ingegnere".

L’art. 45 primo comma del D.P.R. 5 Giugno 2001 n. 328 - innovando profondamente la previgente disciplina della professione di ingegnere (in base alla quale l’Albo degli ingegneri e la professione dell’ingegnere erano unici ed indifferenziati) - dispone che "Nell’Albo professionale dell’Ordine degli ingegneri sono istituite la Sezione A e la Sezione B. Ciascuna Sezione è ripartita nei seguenti Settori: a) Civile e Ambientale; b) Industriale; c) dell’Informazione".

Ai sensi dell’art. 46 primo comma del D.P.R. n. 328/2001, "le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i Settori di cui all’articolo 45 comma 1.: a) per il Settore ingegneria civile e ambientale: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio"; "per il Settore ingegneria industriale: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica"; "c) per il Settore ingegneria dell’informazione:………..".

L’art. 47 del D.P.R. n. 328/2001, al secondo comma, dispone che "Per l’ammissione all’esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) per il Settore civile e ambientale: 1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile; 2) classe 28/S - Ingegneria civile; 3) classe 38/S - Ingegneria per l’ambiente e per il territorio. Per il Settore industriale: ……….10) classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali…….".

Il successivo comma quinto prevede che "Per gli iscritti ad un Settore che richiedono l’iscrizione ad altro Settore della stessa Sezione l’esame di Stato è articolato nelle seguenti prove: a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il Settore per il quale è richiesta l’iscrizione; b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il Settore per il quale è richiesta l’iscrizione".

Dunque, tali norme, da un lato (art. 46), elencano le attività professionali (cioè le specifiche competenze) che formano oggetto - rispettivamente - della professione dell’ingegnere per il "Settore Ingegneria Civile e Ambientale" e per il "Settore Ingegneria Industriale" e, dall’altro (art. 47), indicano i corrispondenti percorsi formativi universitari sfocianti in distinte classi di laurea specialistica.

Tutto ciò premesso, si osserva che l’ardita tesi interpretativa sostenuta dalla ricorrente, in relazione alla disciplina della c.d. "mobilità intersettoriale" nell’Albo degli Ingegneri (secondo cui per un ingegnere già iscritto in un "Settore" nella Sezione A dell’Albo sarebbe necessario e sufficiente, per ottenere il cumulo dell’iscrizione in un altro "Settore" della stessa Sezione, il superamento dell’apposito e specifico esame di Stato di cui all’art. 45 quinto comma del D.P.R. n. 328/2001), non può essere condivisa (seguendo i consueti ortodossi canoni ermeneutici), alla stregua della inequivoca lettera e dell’evidente "ratio legis" delle soprariportate disposizioni contenute nell’art. 3 primo e quarto comma del D.P.R. 5 Giugno 2001 n. 328 (che non appaiono derogate dalle norme del Capo IX del Titolo Secondo inerenti specificamente la professione di ingegnere), statuenti che gli iscritti in un "Settore" che chiedano di essere iscritti in un altro "Settore" devono essere, innanzitutto, in possesso del necessario correlato (e specifico) titolo di studio accademico.

In altri termini, ad avviso del Tribunale, la norma speciale dell’art. 47 quinto comma del D.P.R. n. 328/2001 - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - non detta una disciplina esaustiva per i passaggi intersettoriali degli ingegneri, ma si limita unicamente a prevedere le modalità (semplificate) dell’esame di Stato che dovranno sostenere gli ingegneri già iscritti in un Settore che richiedano l’iscrizione ad un altro Settore della stessa Sezione, non escludendo assolutamente (in maniera espressa o implicitamente) la necessità del possesso del propedeutico corrispondente titolo di studio accademico prescritto dalla norma generale contenuta nell’articolo 3.

D’altra parte, non può essere trascurato il fatto (sottolineato dalla difesa dell’Ordine resistente) che il possesso di un titolo accademico costituisce, di norma, la condizione preliminare e necessaria, unitamente al superamento di apposito esame di Stato, per l’effettuazione di una specifica prestazione professionale.

In conclusione, in base al complessivo quadro normativo di cui sopra, correttamente inteso, un ingegnere già iscritto all’Ordine professionale alla Sezione A nel "Settore b) Industriale", al fine di aggiungere l’iscrizione nel "Settore a) Civile e Ambientale" della stessa Sezione A, deve sì superare lo specifico esame di Stato contemplato dall’art. 47 quinto comma del D.P.R. 5 Giugno 2001 n. 328 (articolato in una prova scritta ed in una prova pratica inerenti le materie caratterizzanti il Settore per il quale è richiesta l’ulteriore iscrizione), ma per essere ammesso a partecipare a tale esame di abilitazione deve necessariamente essere in possesso di una seconda laurea specialistica in ingegneria nella classe "Civile e Ambientale" (ossia di una laurea in Architettura e ingegneria edile o in Ingegneria civile ovvero in Ingegneria per l’ambiente e per il territorio).

Infatti, la mancata inclusione da parte del legislatore del 2001 degli altri corsi di studi universitari di ingegneria nel novero delle lauree specialistiche che danno accesso al "Settore a)" della Sezione A, non può che significare che tali lauree non sono considerate idonee per l’esercizio delle specifiche competenze correlate alla particolare "professione" di Ingegnere Civile ed Ambientale (così come istituita nel 2001).

Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi (la novità e la complessità delle questioni trattate) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Prima Sezione di Lecce - definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
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