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Rif. SZ07066
Documento 26/03/2001 SENTENZA
Fonte TAR LOMBARDIA
Tipo Documento SENTENZA
Numero 2626
Data 26/03/2001
Riferimento
Note INTERO TESTO
Allegati
Titolo FUNZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - COSTITUZIONE DI SOCIETA' MISTA - ILLEGITTIMITA'
Testo Con il ricorso in epigrafe viene chiesto l'annullamento della deliberazione avente a oggetto" gestione del territorio-attività di progettazione, per la realizzazione e gestione dei servizi informativi territoriali e gestionali e di quelli telematici. Progetto di costituzione di società mista."
I ricorrenti sostengono che con il progetto di costituzione società mista (s.r.l.) a prevalente capitale pubblico, la Comunità Montana Alta Valtellina avrebbe leso la sfera giuridica dei professionisti operanti nel territorio valtellinese.
Contestata la legittimità dell'oggetto sociale della costituenda società, i ricorrenti si ritengono direttamente lesi dall'atto impugnato, affermando, fra l'altro, che l'attività di progettazione e direzione lavori pubblici verrebbe "monopolizzata", con la conseguenza di sottrarla al confronto concorrenziale tra i soggetti abilitati ad effettuare le prestazioni indicate.
I ricorrenti, affermata la propria legittimazione in ordine all'impugnazione, chiedono l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento della Comunità Montana n. 17/2000.
Quanto sostenuto dai ricorrenti viene interamente contestato dalla Comunità.
All'odierna udienza, dopo discussione la causa è passata in decisione.
Ritenuto in fatto e diritto:
visto il provvedimento con cui l'Assemblea Comunitaria della Comunità Montana Alta Valtellina con l'impugnata deliberazione n. 17 del 24.07.2000, ha determinato, fra l'altro :
di approvare la proposta di costituzione di una società mista per la gestione dei servizi ... ricordati in premessa e nel testo dello Statuto della società che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A " ... al fine di permettere l'espletamento delle successive fasi previste dalla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei soci privati;
2) di approvare il procedimento d'individuazione dei soci privati...
3) di approvare che la costituzione della società mista di cui al precedente punto 1, venga promossa congiuntamente al Comune di Livigno;
5) di definire quali criteri di massima ai fini della selezione dei candidati soci che essi:
ò siano società di professionisti o società d'ingegneri ovvero società di servizi aventi per oggetto sociale ambiti coerenti in tutto o in parte con l'oggetto sociale della costituenda società mista;
ò abbiano comprovate precedenti esperienze nella materie di cui all'oggetto sociale della società;
6) di prevedere che con proprio successivo provvedimento, vengano individuati i soggetti privati con i quali procedere alla costituzione della società e vengano approvati gli atti costitutivi, i progetti d'impresa e il contratto di servizio.
Accertato:
che l'iniziativa della Comunità è stata adeguatamente resa nota anche attraverso la stampa, senza che da parte dei ricorrenti fossero avanzate particolari richieste di partecipazione al procedimento, neppure ex lege 241/90;
che, ai fini della selezione di candidati per l'individuazione di uno o più partners privati della costituenda società pubblica (s.r.l.) la Comunità Montana (d'intesa con il Comune di Livigno, in esecuzione delle rispettive deliberazioni ) ha emesso in data 2.08.2000 l'apposito bando;
che le operazioni di selezione del o dei partners privati allo stato non sono ancora concluse;
Considerato che il ricorso in epigrafe appare ammissibile, in ragione dell'immediata lesività della posizione dei ricorrenti del provvedimento impugnato, in quanto compiutamente determinante i profili relativi allo statuto, e alle modalità di espletamento della gara ai fini dell'individuazione di soggetti privati da includere, una volta per tutte, nella società mista di costituzione, con esclusione dei professionisti non associati;
rilevato che il gravame risulta fondato in quanto:
- la delibera indicata in epigrafe muove dal presupposto che i compiti affidati alla nuova società mista a prevalente capitale pubblico costituiscano un pubblico servizio, che potrebbe quindi essere gestito nelle forme contemplate dall'art. 116 del T.U.E.L., come espressamente affermato dalla delibera medesima.
Pure l'altra disposizione richiamata a fondamento della scelta operata, l'art. 51 dello Statuto consortile, si pone sulla stessa linea, giacché al comma 1 recita: 'la Comunità montana può gestire i pubblici servizi nelle seguenti forme... e) mediante la costituzione di una società di capitale con propria partecipazione".
Ritiene il Collegio che la progettazione e direzione lavori nell'ambito delle opere pubbliche non rappresenti un servizio pubblico, gestibile nella forma della società mista, con conseguente falsa applicazione delle norme di legge e di regolamento richiamate.
Pubblico servizio si ha infatti quando il soggetto gestore mette a disposizione di terzi - gli utenti - la possibilità di usufruire di determinate prestazioni, con corrispettivo posto a carico degli utenti medesimi, mentre nel caso di specie, diversamente, la prestazione è resa a favore dell'Amministrazione, dando luogo così a un appalto di servizi( e infatti i servizi di progettazione sono inclusi nell'ambito di applicazione della Direttiva n. 92/50 e successive modificazioni);
la società mista ipotizzata comprenderebbe come soggetto necessario privato una società di professionisti o di ingegneria, escludendo la partecipazione del professionista singolo, il quale è invece ammesso all'attività di progettazione dei lavori secondo la normativa vigente senza alcun limite;
- in relazione a tale ultimo profilo, la bozza di Statuto della costituenda società mista (s.r.l.) individua l'oggetto sociale (art. 5) nel seguente modo: "La società ha per oggetto lo svolgimento di tutte le attività necessarie o comunque connesse:
Allo studio, alla programmazione, alle analisi di fattibilità, alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo, al controllo ed alla consulenza tecnica in genere in materia di lavori pubblici, affidate alla stessa da enti locali, da altri enti pubblici o loro società o aziende;
Alla messa a punto di strumenti di finanziamento dei programmi d'investimento e supporto agli enti locali, ad altri enti pubblici o loro società o aziende nella gestione delle procedure di richiesta;
Alla rilevazione del patrimonio e del denaro degli enti locali partecipanti, di altri enti pubblici o di loro società o aziende ed alle attività di supporto per l'esercizio delle funzioni amministrativo-tecnico-contabili connesse alla gestione dello stesso;
Alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione di sistemi informativi (gestionali e territoriali) alla gestione di reti telematiche ... "
La società potrà, inoltre, operare in tutti i settori attinenti la gestione dei servizi pubblici , nel rispetto dei principi della legislazione nazionale in materia delle norme attuative regionali e salve le necessarie determinazioni da parte delle autorità competenti.
La società, tutte le volte che esigenze tecniche lo renderanno conveniente, si avvarrà delle prestazioni dei propri soci, per il raggiungimento dello scopo sociale", con la conseguente, pressochè totale esautorazione del professionista privato dalla partecipazione a una qualsiasi delle fasi progettuali o esecutive dell'appalto pubblico;
ritenuto che il ricorso debba essere accolto con annullamento della delibera in epigrafe;
considerato, attesa la novità della questione, che le spese di lite possano essere compensate tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la delibera 24 luglio 2000, n.17 impugnata.
Spese compensate.




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