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Rif. DV10687
Documento 19/10/2011 CIRCOLARE - XVII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 461
Data 19/10/2011
Riferimento PROT. CNI N. 4608
Note
Allegati

SZ10688

Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI DEI GEOMETRI – CASSAZIONE CIVILE 2 SETTEMBRE 2011 N.18038 – RICHIESTA LIQUIDAZIONE PARCELLA PER PROGETTAZIONE DI OPERE IN CEMENTO ARMATO – PRESTAZIONI NON RIENTRANTI NELLA COMPETENZA PROFESSIONALE DEL GEOMETRA – ESCLUSIONE DEL DIRITTO AL COMPENSO
Testo Con la presente si trasmette in allegato la sentenza della Cassazione civile, II Sezione, 2 settembre 2011 n.18038, in tema di competenze professionali dei geometri sul cemento armato.

Un geometra aveva ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Trieste che non gli aveva riconosciuto le voci della parcella presentata relative alla progettazione, non solo esecutiva, di alcune opere in cemento armato, affermando che trattavasi di prestazioni non appartenenti alla competenza professionale del geometra. Al geometra era stato dato il mandato di nominare idonei professionisti per la progettazione mentre, di fatto, aveva eseguito direttamente e in prima persona l’attività di progettazione di massima e la progettazione preliminare.

La Cassazione conferma la sentenza impugnata, che aveva escluso il compenso del geometra per le attività che esulavano dalla sua competenza professionale, “con espressa menzione dell’attività di progettazione, avendo essa ad oggetto costruzioni in cemento armato”.

Nel fare ciò la Suprema Corte richiama il disposto dell’art.2231, comma 1, del codice civile, che – qualora l’esercizio di un data attività professionale sia condizionato all’iscrizione in un albo od elenco - nega l’azione per il pagamento del compenso al professionista non iscritto e il costante orientamento che esclude la possibilità di intervento dei geometri per le costruzioni in cemento armato.

Afferma infatti la Corte di legittimità che “il RD 11 febbraio 1929 n.274, art.16, ammette la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente ad opere con destinazione agricola, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per l’incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza è riservata agli ingegneri ed architetti iscritti all’albo”.

La Cassazione conclude poi sottolineando che tale disciplina non è stata modificata dalla legge 5 novembre 1971 n.1086 e dalla legge 2 febbraio 1974 n.64, le quali si sono limitate a recepire e prendere atto della previgente ripartizione di competenze, mentre – come noto - a rendere legittimo un progetto redatto da un geometra “non rileva che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere, ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione e assumere le conseguenti responsabilità”.

Ne risultano smentite quelle ricostruzioni tese a far leva sul disposto dell’art.2 della legge n.1086 sulle opere di conglomerato cementizio armato (ora sostituita dal T.U. in materia edilizia) per affermare un ampliamento delle competenze professionali dei geometri, rispetto alla legge professionale del 1929.

Anche se solo parte della sentenza della Cassazione allegata affronta il tema delle competenze professionali dei geometri, se ne auspica la diffusione in quanto costituisce un ulteriore decisum a conferma della incompetenza dei geometri sulle costruzioni in cemento armato.

Si invitano quindi gli Ordini provinciali ad una circolazione dei contenuti della sentenza 2 settembre 2011 n. 18038 della Corte di Cassazione nel proprio ambito territoriale.

Allegato :

- Corte di Cassazione, Sez. II, 2/09/2011 n.18038.


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