Testo
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Pervengono a questo Consiglio numerose richieste di chiarimento da parte degli Ordini provinciali in merito all’accettazione della carica di consigliere nazionale.
Il comma 3 dell’art. 5 del DPR 169/2005 (”Composizione, elezioni e presidenza del consiglio nazionale dell’ordine”) stabilisce l’incompatibilità della carica di consigliere nazionale con quella di consigliere provinciale. Quindi il neo eletto consigliere nazionale, ove intenda accettare tale carica, dovrà dimettersi –entro due giorni dalla proclamazione - dal Consiglio provinciale e da tale data, pertanto, non farà più parte del Consiglio stesso.
Lo stesso comma stabilisce anche che “in mancanza di opzione l’interessato decade dalla carica di membro del Consiglio Nazionale”.
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