Testo
|
In relazione alla richiesta di parere in oggetto, sulla dicitura più appropriata per il timbro degli Ingegneri iuniores, si rimanda ad una attenta lettura dell’importante e recente circolare CNI 26/01/2001 n.383 (“Titolo accademico e titolo professionale – informazioni da riportare sul timbro – continue richieste di chiarimento – indicazioni circa la distinzione e la corretta dizione con cui chiamare gli iscritti alle sezioni A e B dell’albo – riepilogo della disciplina”), inviata a tutti gli Ordini e presente anche sul sito Internet del Consiglio Nazionale.
In estrema sintesi : il timbro per gli Ingegneri non è previsto da nessuna legge e quindi non è obbligatorio (salvo eventuale apposita delibera dell’Ordine provinciale, valevole per i propri iscritti); nella prassi viene comunque adottato dalla generalità dei Consigli degli Ordini, a fini identificativi/ informativi ; non essendo previsto per legge, ogni decisione sulla sua forma e sul suo contenuto è rimessa all’apprezzamento discrezionale del singolo Consiglio dell’Ordine, fatto salvo in ogni caso il rispetto della verità e la conformità delle informazioni ivi riportate a quanto statuito dal DPR 328/2001 in materia di titolo professionale (ad es., non potrà essere indicato come “Ingegnere”, omettendo la parola “iunior”, un iscritto alla sezione B dell’albo).
Come riportato nella circolare CNI citata, pertanto, occorrerà fare particolare attenzione a non riportare una dizione impropria o incompleta, mentre l’importante è che chi viene in contatto con l’interessato sia in grado di ricevere “tutti gli elementi utili per una precisa identificazione delle competenze del professionista e, quindi, dell’appartenenza alla sezione A o B dell’albo e a quale/i settore/i”.
|