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Con la presente si comunica che il Consiglio Nazionale, accogliendo le numerose istanze al riguardo pervenute dagli Ordini provinciali interessati, ha deciso di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la recente sentenza del Tar Lazio, sez. II quater, 17 ottobre 2011 n.7997, in materia di competenze professionali sugli edifici vincolati ex lege 1 giugno 1939 n.1089.
Il giudice amministrativo di primo grado aveva infatti affermato che non solo i progetti di intervento sui beni vincolati devono essere sottoscritti da un architetto, ma persino che l’intervento dell’ingegnere, limitato alla sola parte tecnica, deve intendersi “con la necessaria ed imprescindibile stretta collaborazione con l’architetto e dunque mediante la sottoscrizione congiunta del progetto da parte dei due professionisti”.
In data 6 dicembre 2011 si è tenuta invece l’udienza di discussione, sempre davanti al Consiglio di Stato, delle cause Tar Veneto n.3651/2008 (per noi sfavorevole) e Tar Veneto n.3630/2007 (che, in primo grado, ci diede ragione), sempre in tema di edifici di carattere storico e artistico.
In entrambi i casi il Consiglio Nazionale è intervenuto ad adiuvandum, per sostenere l’iniziativa degli Ordini provinciali e cercare di evitare pronunciamenti di segno negativo per la Categoria, pregiudizievoli a livello di precedente giurisprudenziale.
Non appena il nostro legale di fiducia riferirà l’esito dei suddetti procedimenti – nonché di quello appena instaurato avverso la sentenza n.7997/2011 del Tar Lazio – sarà cura di questo Consiglio Nazionale informare gli Ordini provinciali tramite circolare.
Si coglie l’occasione, comunque, per rassicurare sulla volontà del Consiglio di intraprendere ogni azione necessaria a difesa delle prerogative della nostra Categoria.
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