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Rif. DV10763
Documento 12/01/2012 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 4
Data 12/01/2012
Riferimento PROT. CNI N. 92
Note
Allegati

DV10764

DV10765

Titolo SOSPENSIONE DALL’ALBO PER EFFETTO DI MISURA CAUTELARE DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE – ANNULLAMENTO DELLA MISURA – PROVVEDIMENTO CONSEQUENZIALE – PARERE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DEL 22/11/2011
Testo A seguito di richiesta di parere proposta dal Consiglio Nazionale Ingegneri, su fattispecie di annullamento ad opera del tribunale del Riesame di una ordinanza giudiziaria emessa nei confronti di un iscritto, il Ministero della Giustizia ha succintamente osservato che la misura dell’annullamento spiega i suoi effetti dal momento in cui è stata emanata, caducando il provvedimento ed i suoi effetti; la revoca (di cui tratta l’ordinamento professionale ex art. 46 r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537) produce effetti “ex nunc” e cioè non ha effetto retroattivo.

Oltre alla divisata differenza, l’Autorità di Vigilanza rinvia all’Ordine la verifica sul provvedimento da adottare, con l’espresso richiamo alla motivazione che ha condotto all’annullamento del provvedimento restrittivo della libertà personale.

L’Organismo di Vigilanza lascia uno spazio di discrezionalità al Consiglio dell’Ordine nel valutare la fattispecie concreta.

La risposta ministeriale si segnala per aver, sia pur in maniera embrionale, affrontato il tema delle misure cautelari e la funzione del Tribunale del Riesame (denominato anche Tribunale della Libertà).

Infatti, a fronte di una disposizione risalente nel tempo, non sussistono ostacoli ad applicare le più recenti disposizioni del codice di procedura penale, contraddistinte da un elevato tasso di garanzia e tutela nei confronti dell’imputato.

In allegato si riporta il carteggio intercorso con il Ministero.

Nella speranza di aver reso utile contributo, si inviano cordiali saluti.

Allegati:
1) Richiesta parere CNI al Ministero della Giustizia del 8/11/2011;
2) Risposta Ministero della Giustizia del 22/11/2011.



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