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A seguito di richiesta di parere proposta dal Consiglio Nazionale Ingegneri, su fattispecie di annullamento ad opera del tribunale del Riesame di una ordinanza giudiziaria emessa nei confronti di un iscritto, il Ministero della Giustizia ha succintamente osservato che la misura dell’annullamento spiega i suoi effetti dal momento in cui è stata emanata, caducando il provvedimento ed i suoi effetti; la revoca (di cui tratta l’ordinamento professionale ex art. 46 r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537) produce effetti “ex nunc” e cioè non ha effetto retroattivo.
Oltre alla divisata differenza, l’Autorità di Vigilanza rinvia all’Ordine la verifica sul provvedimento da adottare, con l’espresso richiamo alla motivazione che ha condotto all’annullamento del provvedimento restrittivo della libertà personale.
L’Organismo di Vigilanza lascia uno spazio di discrezionalità al Consiglio dell’Ordine nel valutare la fattispecie concreta.
La risposta ministeriale si segnala per aver, sia pur in maniera embrionale, affrontato il tema delle misure cautelari e la funzione del Tribunale del Riesame (denominato anche Tribunale della Libertà).
Infatti, a fronte di una disposizione risalente nel tempo, non sussistono ostacoli ad applicare le più recenti disposizioni del codice di procedura penale, contraddistinte da un elevato tasso di garanzia e tutela nei confronti dell’imputato.
In allegato si riporta il carteggio intercorso con il Ministero.
Nella speranza di aver reso utile contributo, si inviano cordiali saluti.
Allegati:
1) Richiesta parere CNI al Ministero della Giustizia del 8/11/2011;
2) Risposta Ministero della Giustizia del 22/11/2011.
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