Testo
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Caro Presidente,
Cari Consiglieri,
il tema della riforma è sicuramente il tema prioritario sul quale riteniamo fondamentale concentrare gli sforzi della categoria.
La ricerca di una visione contemporanea del ruolo e dell’indipendenza dei professionisti deve essere perseguita da tutti e con tutte le forze.
In quest’ottica il Consiglio Nazionale intende costruire un percorso di condivisione con gli Ordini Provinciali al fine di perseguire efficacemente gli obiettivi comuni.
Attualmente stiamo svolgendo, inoltre, un ruolo incisivo e propositivo nei confronti delle altre categorie.
In particolare abbiamo dato la disponibilità, con il nostro Centro Studi, per fornire un adeguato supporto tecnico-giuridico alle proposte nostre e delle altre professioni, in uno spirito di solidarietà e collaborazione fondamentali in questo momento così difficile.
Iniziative sono state avviate per una presenza massiccia sui mass media di interventi tesi a evidenziare le nostre posizioni, nonchè manifestazioni nazionali e locali, per il coinvolgimento dei professionisti e dei giovani.
Tra le altre, è in corso di organizzazione una manifestazione nazionale prevista a Roma il prossimo 1 marzo.
Dobbiamo far comprendere che le nostre proposte correttive sono a tutela soprattutto dell’utente, che sarà meno garantito dall’applicazione di norme di difficile attuazione e soprattutto dalla possibilità di svolgimento di attività professionale da società con capitale anche di soci non professionisti.
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Come già anticipato nella precedente circolare, siamo stati nuovamente ascoltati dal Ministro della Giustizia, lunedì 13 gennaio, insieme ai Presidenti degli Ordini e Collegi posti sotto la sua tutela.
Le proposte e considerazioni del Ministro:
- i DPR attuativi della delega di riforma dovranno essere scritti nell’osservanza scrupolosa della delega concessa per legge;
- è necessario istituire un tavolo di lavoro, con cadenza settimanale, per affrontare con ogni Ordine e Collegio i singoli problemi per arrivare in tempi brevi alla proposta di DPR;
- tariffe: è una questione di "comunicazione" ; l'idea del Governo è che, pur essendo da tempo state abolite, non vi è la percezione di ciò nell'opinione pubblica; per questo occorre un altro segnale forte, esplicitando l'assoluta e completa eliminazione anche come semplice riferimento, abolendo o modificando anche l'art. 2233 del codice civile; ha dato una disponibilità a considerare la possibilità di riferimenti nei casi di contenzioso giudiziario;
- tirocinio: da sviluppare in ambito universitario con il controllo/ collaborazione degli Ordini, nei sei mesi prima della laurea, periodo funzionale alla preparazione della tesi; l'idea è di dedicare l'ultimo anno di università agli aspetti professionalizzanti.
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La parola è quindi passata ai rappresentanti delle categorie.
In rappresentanza del nostro Consiglio Nazionale abbiamo evidenziato, tra l'altro:
- tariffe_la nostra contrarietà circa l’abolizione delle tariffe, pur da riformare profondamente; in subordine, la necessità di mantenere le tariffe almeno quale riferimento nella determinazione dei compensi, soprattutto a tutela dell'utente, che in mancanza avrebbe una carenza informativa; in particolare, per le opere pubbliche non è possibile non avere un tariffario per la determinazione dei compensi da porre a base delle gare, anche per evitare pericolose discrezionalità delle amministrazioni, soprattutto per il rispetto delle soglie; inoltre deve restare un tariffario nei casi di contenzioso giudiziario;
- l'opportunità dell’inserimento nel preventivo scritto degli elementi che riguardano l'entità e soprattutto la qualità della prestazione, per garantire l'utente ed i professionisti da concorrenza sleale di proposte eccessivamente basse con prestazioni poco o per nulla precisate;
- la libertà delle singole categorie di optare o meno per il tirocinio, in particolare per quelle, come la nostra, che non lo prevedono attualmente; in ogni caso con modalità che non creino difficoltà o discrezionalità nel libero accesso alla professione;
- la nostra assoluta contrarietà alla previsione di soci o amministratori non professionisti nelle ATP, per ovvi motivi di uguali obblighi deontologici con gli altri soci e per la maggiore garanzia degli utenti;
- la possibilità per i professionisti di accedere a forme di finanziamento, in particolare per i giovani, con la possibilità di costituire società con costi e procedure ridotti.
Circa la previsione del tirocinio abbiamo evidenziato che, ove fosse ritenuta perseguibile dalla categoria, andrebbe coniugata con alcune azioni, a nostro parere, di fondamentale importanza:
- ripristino del ciclo unico quinquennale per evitare ulteriori frazionamenti del ciclo universitario, a scapito della preparazione degli studenti (a questo proposito abbiamo richiesto al Ministro di organizzare un incontro con il Ministero dell’Istruzione);
- la parte di tirocinio svolto, a seguito di opportune convenzioni con gli ordini professionali, durante il percorso formativo universitario dovrà valere anche quale tirocinio obbligatorio ai fini del conseguimento della laurea;
- opportuno collegamento del tirocinio con l’esame di stato;
- garanzia dello svolgimento del tirocinio e introduzione di un equo compenso anche attraverso l’ideazione di un contratto tipo del tirocinante ed una adeguata attività di monitoraggio.
Le altre categorie hanno quasi tutte concordato sulla necessità delle tariffe almeno come riferimento e sulla opportunità di ridurre il periodo di tirocinio (per quelle che l'hanno attualmente), ma dando la disponibilità ad attuare gran parte dei principi della riforma, inserendo nei codici deontologici le norme specifiche.
Contestazioni sono state mosse da alcuni (avvocati, notai, farmacisti) sulle nuove modalità di accesso alla professione.
Forte, unanime contestazione vi è stata sull’abolizione delle tariffe e sulle società tra professionisti aperte ai soci di puro capitale (v.in proposito documento del CUP).
Su questi punti (ed altri) sono stati chiesti urgenti correttivi, aderendo comunque alla richiesta di tavoli settimanali di confronto con il Ministero.
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Data l'urgenza, abbiamo immediatamente convocato una riunione del PAT, tenutasi due giorni dopo, allargato anche agli architetti ed agli agrotecnici, nella quale si sono discussi ed affrontati i temi della riforma, per concordare un testo base di schema di DPR che riporti i punti di intesa comune, rinviando a regolamenti e codici deontologici di ogni categoria i punti specifici.
Abbiamo proposto che il nostro Centro Studi, rappresentato dal direttore Pittau, svolga il compito di coordinamento e stesura del testo, che in una prima stesura dovrebbe essere pronto a breve.
Punto essenziale sarà la previsione nel nuovo codice deontologico delle violazioni circa: preventivo scritto - qualità della prestazione - attività nell'ambito delle società - assicurazione obbligatoria - formazione permanente obbligatoria - esercizio della professione abusivo o non autorizzato.
Si è inoltre discusso della possibilità di costituire una camera arbitrale unica delle professioni tecniche, che possa dirimere su base volontaria le questioni di competenza professionale, per evitare contenziosi, dannosi all’immagine delle categorie, per evitare costi legali e per tentare la definizione di regole comuni.
Alleghiamo alla circolare un elenco schematico dei punti significativi della riforma, con alcune considerazioni svolte in sede di PAT, sulle quali Vi chiediamo un contributo di idee e proposte, per avviare un processo di definizione dei vari aspetti che tenga conto, sin da ora, delle valutazioni degli Ordini Provinciali.
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Com’è noto, il 20 gennaio si è poi riunito il Consiglio dei Ministri, che ha approvato una serie di ulteriori misure, tra cui:
- L’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico;
- Nel caso di liquidazione di un organo giurisdizionale, il compenso del pr ofessionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante;
- La pattuizione del compenso per iscritto al momento dell’incarico, con l’obbligo per il professionista di indicare gli oneri ipotizzabili dall’inizio alla fine dell’incarico, indicando i dati della polizza assicurativa; in ogni caso, la misura del compenso, previamente resa nota al cliente con preventivo scritto, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita in modo omnicomprensivo; l’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista;
- L’abrogazione delle disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico;
- La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non potrà esser superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini ed il ministro dell’istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
- Viene consentito ai professionisti di poter accedere al patrimonio dei Confidi per il finanziamento delle proprie attività.
In sostanza, viene modificato il punto c) del 5° comma della L.148/2011 (tirocinio) e sostituito completamente il punto d) (tariffe). Inoltre, viene inserito un articolo aggiuntivo per l’accesso dei giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata, con la previsione di costi ridotti e procedure semplificate.
Alcune rapide considerazioni:
- L’ipotesi, paventata più volte, di abrogazione dell’art.2233 del codice civile sul decoro e la dignità della prestazione professionale, non è avvenuta;
- Non vi sono state modifiche al regime delle società tra professionisti, pur richieste fortemente da tutti gli Ordini e Collegi;
- Molti aspetti circa la determinazione del compenso “omnicomprensivo” appaiono confusi e di incerta applicazione; sembra non possibile tenere conto di attività complesse o sopravvenienti nel corso di svolgimento dell’incarico;
- Non viene data importanza alla qualità della prestazione, ma all’importanza dell’opera; ciò limita l’attività deontologica degli Ordini;
- L’eliminazione dell’equo compenso per i tirocinanti è un aspetto negativo, riducendone la tutela.
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Cari Colleghi,
a conclusione dell’informativa, nello scusarci per la sua lunghezza, dovuta alla necessità di trattare un argomento particolarmente complesso ed importante, vogliamo assicurarVi nuovamente sull’impegno ad assumere tutte le iniziative tese a modificare gli aspetti controversi delle norme emanate, ivi compreso la proposta di emendamenti parlamentari correttivi, d’intesa con le altre categorie.
Cordiali saluti.
SCHEMA DI PROPOSTE IN CORSO DI ESAME
Formazione permanente
Va inserita nei diversi ordinamenti professionali una norma di carattere generale ed un rimando della disciplina regolamentare al Consiglio Nazionale. Va prevista inoltre la possibilità di renderne detraibili i costi in via previdenziale e/o fiscale.
Nella norma generale va definita l’unità di misura per la valutazione dei professionisti ed il riconoscimento reciproco con le Università. L’unità di misura è valida anche ai fini della determinazione dell’illecito disciplinare.
Tale norma così determinata risulta conforme sia ai principi della libera concorrenza sia ai principi deontologici.
Vanno precisate inoltre le attribuzioni dei Consigli Nazionali nella potestà regolamentare.
La violazione dell’obbligo di formazione continua è sanzionato nei modi e nelle forme stabiliti nel Codice Deontologico.
Il modello di formazione deve essere abbastanza flessibile da prevedere espressamente esoneri e strumenti formativi diversificati.
Il ruolo del Consiglio Nazionale è di stabilire i requisiti; senza esclusive sul mercato, è però necessario che agli Ordini venga riconosciuta la capacità di fare formazione, così dal calmierare l’offerta formativa privata.
Ulteriori ipotesi di lavoro:
l’istituzione di un Fondo di formazione continua permanente - per favorire l'accesso da parte degli iscritti alla formazione permanente necessaria al mantenimento dell’iscrizione all’albo dei rispettivi Ordini e collegi professionali è istituito presso ogni cassa di previdenza di cui al D.lgs 509/94 e del D.lgs 103/96 un fondo per la formazione continua permanente per il finanziamento di progetti realizzati dagli enti di emanazione degli ordini professionali o da organismi di formazione accreditati dagli Ordini.
Attraverso intese tra Ordini, Collegi, Ministero e Regioni il fondo favorisce l’accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo di progetti organizzati da organismi accreditati finalizzati alla formazione permanente degli iscritti agli albi professionali.
Per la costituzione del Fondo formazione continua permanente si provvede attraverso una quota del contributo integrativo di cui art. 1 della legge 133 del 12 luglio 2011.
Attenzione alla garanzia di formazione continua per i giovani.
Pattuizione del compenso per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico
Introduzione, quale parte integrante del contratto di conferimento, del disciplinare di incarico che metta in relazione il contenuto della prestazione professionale al costo della prestazione stessa prevedendo opportuni standard prestazionali minimi.
Tirocinio professionale
Al fine di non creare barriere all’accesso e per tener conto delle difficoltà di organizzazione, l’accesso all’esame di stato potrebbe avvenire sulla base di: tirocinio di 6 mesi, che integri la pratica professionale presso gli Studi, le imprese e le PA con possibili corsi specifici all’interno delle Facoltà, extra piano di studi, mediante convenzioni, da svolgere nel periodo pre o post laurea; oppure la frequenza di appositi corsi di formazione professionalizzanti a cura degli Ordini da organizzare.
Richiesta di ripristino del ciclo unico quinquennale per evitare ulteriori frazionamenti del ciclo universitario, a scapito della preparazione degli studenti.
Opportuno collegamento del tirocinio con il percorso formativo universitario e con l’esame di stato.
Garanzia dello svolgimento del tirocinio e introduzione di un equo compenso anche attraverso l’ideazione di un contratto tipo del tirocinante ed una adeguata attività di monitoraggio.
Collegio disciplinare
Sarà sicuramente un notevole onere per le diverse categorie. Si potrebbe proporre un livello regionale ed un livello nazionale.
I componenti del collegio saranno iscritti all’Albo scelti dai Consigli Provinciali.
Per ogni componente è previsto un membro supplente.
Il funzionamento degli Organi disciplinari ed i compensi per i componenti sono stabiliti con regolamento del Consiglio Nazionale.
Pubblicità Informativa dell’attività professionale
La pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.
Si integra il codice deontologico con le norme del regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole e comparativa.
Società professionali (per alcuni aspetti sarà probabilmente necessario ottenere alcune modifiche della legge)
È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:
- l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento per un massimo del 30% del capitale;
- criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta;
- la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
È fatto divieto di partecipazione al capitale sociale e all’amministrazione ai soggetti persone fisiche e giuridiche radiate dall’Albo.
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.
La società deve essere amministrata da professionisti iscritti all’albo e nel caso di società esercenti più attività professionali dal professionista che rappresenta le attività prevalenti.
Il conferimento nelle società di capitali può anche avvenire mediante gli obblighi assunti dal socio professionista aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.
Per i giovani professionisti con età inferiore ai 35 anni nelle società di capitale l'ammontare del capitale, può essere inferiore a diecimila euro. Entro 5 anni dalla costituzione della società i soci professionisti devono conferire mediante obblighi assunti nei confronti della società aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi un capitale non inferiore a diecimila euro.
La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.
Nell’albo professionale sono istituite apposite sezioni per l’iscrizione delle società tra professionisti esercenti una sola attività professionale o più attività professionali.
I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta.
I codici deontologici possono prevedere una differenziazione del regime sanzionatorio.
La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.
Le società tra professionisti devono iscriversi esclusivamente all’albo professionale di competenza. Nel caso di società esercenti più attività professionali l’iscrizione deve avvenire nella sezione dell’albo dell’Ordine o Collegio presso cui è iscritto ciascun partecipante.
Restano salvi i diversi modelli societari già vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
Garanzia Assicurativa nell’esercizio dell’attività professionale.
A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti.
Il premio assicurativo è detraibile ai fini fiscali.
Agevolazioni per i giovani, con premi ridotti per i primi anni di attività.
Camera interprofessionale
Stabilire la possibilità di costituire Camere interprofessionali a livello nazionale e locale con lo scopo di gestire congiuntamente le attività che coinvolgono iscritti agli Albi (società interprofessionali) e attività di conciliazione a livello nazionale in merito alle competenze professionali.
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