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Rif. DV10795
Documento 02/02/2012 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 12
Data 02/02/2012
Riferimento PROT. CNI N. 445
Note
Allegati

DV10795_ALL.pdf

Titolo DECISIONE CAPO DELLO STATO SU RICORSO STRAORDINARIO AVVERSO BANDO DI GARA PROPOSTO DAGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI POTENZA – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO – SUBAPPALTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE A RILIEVI SONDAGGI E INDAGINI STRUMENTALI ALLA PROGETTAZIONE
Testo Con la presente si trasmette a tutti gli interessati la decisione del Capo dello Stato che, in sede di ricorso straordinario, ha accolto le tesi dell’Ordine degli Ingegneri relativamente all’annullamento di un bando di gara avente ad oggetto l’affidamento dell’incarico di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, compresi i calcoli strutturali, la relazione geologica e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori, la contabilità, la gestione della procedura espropriativa e dei relativi frazionamenti per la costituzione di una struttura polifunzionale di interesse comprensoriale destinata ad attività sportive e ricreative (Decreto Presidente della Repubblica 31 ottobre 2011).

La decisione segnalata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza reca importanti principi in materia di determinazione del compenso.

Gli Ordini Provinciali degli Ingegneri e degli Architetti hanno censurato il bando di gara (procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa) con esplicito riferimento al corrispettivo del servizio posto a base di gara, quantificato in euro 90.000 a fronte di un finanziamento dell’opera fissato in 1.500.000,00 euro e cioè “in palese sottostima dell’importo posto a base di gara ed alla stima del progetto preliminare pari a 217.000,00 euro così come previsto nel quadro economico allegato al progetto preliminare”.

La seconda doglianza ha riguardato la necessaria presenza di un geologo tra gli affidatari dell’incarico.

Il comune resistente, riguardo alla misura del compenso posto a base di gara, sosteneva che con l’abrogazione dei minimi tariffari prevista dalla legge 248/2006 fosse possibile determinare discrezionalmente l’importo a base d’asta.

Sull’obbligo della presenza di un geologo nel gruppo di progettazione, secondo il comune, detta previsione si giustificava in base al divieto del subappalto delle prestazioni proprie della professione di geologo prevista dall’art. 91, comma 3, del decreto legislativo 163/2006.

Ciò premesso la Sezione Prima del Consiglio di Stato, entrando nel merito del ricorso, ha esaminato in primo luogo la doglianza relativa al corrispettivo dell’incarico fissato discrezionalmente in 90.000 euro e la controdeduzione del Comune che rivendicava una propria discrezionalità nell’individuazione dell’importo posto a base d’asta.

La Sezione ha mostrato contrario avviso, richiamando l’art. 2233 del codice civile, a mente del quale la misura del compenso deve in ogni caso essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

La I Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto non giustificato, posta la complessità delle prestazioni da eseguire, il rilevante scostamento dall’importo indicato nella progettazione preliminare.

Sono state quindi accolte le argomentazioni delle rappresentanze istituzionali di Ingegneri ed Architetti, annullando il bando di gara.

In tal modo si è riempito di contenuto la formula “importanza dell’opera” che va confrontata con le effettive prestazioni rese.

Riguardo poi alla questione del necessario intervento in sede di progettazione della figura del geologo, prevista nel bando di gara impugnato, il Consiglio di Stato ha chiarito che il divieto del subappalto previsto dall’art. 91, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, riguarda le relazioni geologiche, ma non anche le ipotesi in cui le attività di carattere materiale necessarie per la progettazione, quali i rilievi, i sondaggi e le indagini di vario tipo, siano strumentali alla progettazione vera e propria.

Sempre secondo il giudice amministrativo, risulta confermato che il professionista incaricato può ricorrere al subappalto per quelle attività accessorie relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche senza incorrere nel divieto di cui all’art. 91, comma 3, del Codice dei Contratti.

Ovviamente diversa è la situazione ove si richieda la relazione geologica. In tale ipotesi la presenza del professionista geologo dovrà essere richiesta esplicitamente nel bando di gara.

* * *

La decisione sul ricorso al Capo dello Stato risulta particolarmente incisiva sia per ciò che concerne il compenso da pattuire, sia per ciò che attiene la discrezionalità della Pubblica Amministrazione nella determinazione del compenso, da porre a base di gara.

In un momento storico in cui viene meno il riferimento generale alle tariffe professionali, è di estrema rilevanza che sia stato riconosciuto il criterio dell’importanza delle prestazioni richieste al fine di ancorare a queste ultime la remunerazione professionale.

Non va sottaciuta, poi, la reiterata considerazione della deroga al divieto di subappalto per ciò che concerne sondaggi indagini, rilievi, analisi di tipo geologico, geotecnico e sismico.

Attesa l’importanza della decisione allegata si raccomanda una capillare diffusione presso gli iscritti.


Allegato:
- Ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica, DPR 31/10/2011.

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