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Rif. DV10841
Documento 02/03/2012 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 34
Data 02/03/2012
Riferimento PROT. CNI N. 996
Note
Allegati

SZ10842

Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI INGEGNERI ED ARCHITETTI – TAR EMILIA ROMAGNA, PARMA, 9 NOVEMBRE 2011 N.389 – DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE STRADALI – COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI INGEGNERI – INCOMPETENZA DEGLI ARCHITETTI
Testo Con la presente si trasmette in allegato l’importante sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sezione distaccata di Parma, 9 novembre 2011 n.389, all’esito di un ricorso presentato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma, in tema di competenze professionali di Ingegneri ed Architetti.

Le rappresentanze istituzionali degli Ingegneri avevano impugnato la determinazione con cui il Comune di Fidenza aveva affidato ad un Architetto, interno alla struttura, la direzione lavori delle opere di adeguamento di una strada provinciale, lamentandone l’incompetenza professionale.

Il TAR di Parma ha ribadito che Architetti e Ingegneri hanno competenza concorrente sulle sole opere di edilizia civile, “mentre rimane riservata alla competenza generale degli ingegneri la progettazione di costruzioni stradali, opere igienico-sanitarie, impianti elettrici, opere idrauliche, operazioni di estimo, estrazioni di materiali, opere industriali”.

Replicando alle argomentazioni difensive del Comune il giudice amministrativo ha fornito alcune interessanti precisazioni, affermando – da un lato – che la disciplina della direzione dei lavori, contenuta nel Codice dei contratti pubblici (art.130 d.lgs. 12 aprile 2006 n.163), non è norma che riguarda il riparto di competenze tra Ingegneri ed Architetti, che resta disciplinato dal RD 23 ottobre 1925 n.2537 (artt. 51 e 52), tutt’ora pienamente vigente.

“Inoltre, l’art.148 del DPR 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici) sancisce che il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte e in conformità del progetto ; sembra pertanto logico che se la progettazione dei lavori è rimessa, secondo l’ordine delle competenze professionali di cui si è detto, alla categoria degli ingegneri, anche la direzione dei lavori deve essere affidata per quelle opere alla stessa Categoria”.

Con questa affermazione il giudice amministrativo di primo grado stabilisce un principio che potrebbe apparire scontato ma che non lo è : la direzione dei lavori segue la competenza professionale prevista per la progettazione delle opere, di modo tale che non si può sostenere che per il direttore dei lavori possa valere una regola diversa rispetto a quella valevole per la progettazione, quanto a qualificazione professionale necessaria.

Dall’altro lato viene rigettata la tesi del Comune secondo cui, essendo il riparto di competenze tra Architetti e Ingegneri disciplinato da una norma regolamentare (RD 2537/1925), esso sarebbe modificabile da regolamenti successivi dei singoli enti locali : in realtà il RD n.2537/1925, pur non essendo una norma di rango legislativo primario, “è fonte sovraordinata rispetto ai regolamenti degli enti locali” ; inoltre la normativa professionale prevede “una specifica riserva a favore degli Ingegneri per quanto concerne la progettazione di opere viarie non connesse con opere di edilizia civile”, come nel caso esaminato dalla sentenza.

Alla luce di queste pregevoli considerazioni il TAR Emilia Romagna ha accolto il ricorso dell’Ordine provinciale degli Ingegneri, annullando il provvedimento del Comune di Fidenza, di affidamento dell’incarico di direttore lavori ad un Architetto.

Si invitano gli Ordini provinciali ad una ampia diffusione dei contenuti della sentenza 9 novembre 2011 n.389 del TAR emiliano nel proprio ambito territoriale.

ALLEGATO:
- Tar Emilia Romagna, Parma, 9/11/2011 n.389.



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