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Rif. DV10926
Documento 20/06/2012 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 82
Data 20/06/2012
Riferimento PROT. CNI N. 2950
Note
Allegati

DV10928

DV10929

DV10930

LG10927

Titolo ATTIVITÀ DI COLLAUDO DEGLI INGEGNERI DIPENDENTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – ART. 61, COMMA 9, DEL D.L. N. 112/2008 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE – RICHIESTA PARERE – RISPOSTA DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DEL 17/01/2012 – RISPOSTA DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DEL 13/02/2012
Testo Con la presente si informa che il Dipartimento della Funzione Pubblica, su conforme parere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - a seguito di reiterate richieste di parere del Consiglio Nazionale, sollecitato al riguardo da vari Ordini provinciali - si è finalmente espresso in merito all’ambito di applicazione dell’articolo 61, comma 9, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”).

L’articolo 61, comma 9, del DL n.112/2008 cit. stabilisce che: “Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato ; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell’Avvocatura dello Stato ove esistenti ; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (in allegato).

Sulla specifica norma questo Consiglio Nazionale, con ripetute richieste di parere (datate 19/12/2008 ; 28/04/2009 ; 1/09/2009 ; 3/02/2010 e 2/11/2011), aveva chiesto alle competenti Autorità se la citata disposizione riguardi tutti gli Ingegneri dipendenti pubblici che abbiano espletato incarichi di collaudo per conto di pubbliche amministrazioni, oppure soltanto gli incarichi attribuiti dalla amministrazione di appartenenza, nonché se essa concerna anche gli Ingegneri dipendenti pubblici che abbiano svolto incarichi di collaudo (autorizzati) in qualità di liberi professionisti, essendo in possesso di regolare partita IVA (v. richiesta di parere CNI del 3/02/2010, allegata).

Tale chiarimento necessitava in quanto – nell’attesa di delucidazioni da parte ministeriale – non poche amministrazioni avevano sospeso i pagamenti ai dipendenti pubblici interessati, con evidenti conseguenze negative e incertezze sul da farsi.

Adesso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nella nota prot. n. 123618 del 17 gennaio 2012, afferma che, per quel che concerne il profilo soggettivo di applicazione (primo quesito del CNI), il comma 9 dell’art. 61 del D.L. 112/2008 deve ritenersi applicabile a tutti i dipendenti pubblici, risultando irrilevante che l’amministrazione conferente l’incarico sia quella di appartenenza del dipendente ovvero altra amministrazione.

In particolare, il parere afferma:

“Al riguardo, in merito al primo quesito, afferente il profilo soggettivo, si devono ritenere destinatari della norma tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di qualifica dirigenziale e non) che svolgano una delle richiamate attività e che ne percepiscano il relativo compenso. Ai fini dell’applicazione della decurtazione in discorso, infatti, non rileva l’amministrazione che assegna l’incarico (quella di appartenenza o altra) bensì la qualifica di pubblico impiegato del dipendente che svolge le predette attività e ciò a prescindere dalla tipologia contrattuale di lavoro che lega tale personale all’amministrazione. Si esprime pertanto l’avviso di applicare la norma di cui trattasi anche laddove il rapporto di lavoro assuma la forma contrattuale del part-time. Si ritiene altresì utile precisare, per una corretta demarcazione dell’ambito operativo della fattispecie, che la norma trova applicazione limitatamente ai collaudi svolti in relazione a “contratti pubblici di lavori, servizi o forniture” e non va pertanto riferita agli incarichi di collaudo riconducibili ad attività che esulino dalla nozione codicistica di ‘contratto pubblico’ ”.

Per quanto riguarda il secondo quesito – se l’art.61, comma 9, cit., concerna anche gli Ingegneri dipendenti pubblici che abbiano svolto incarichi di collaudo in qualità di liberi professionisti, essendo in possesso di regolare partita IVA - la Ragioneria Generale dello Stato ritiene “necessaria la pregiudiziale verifica circa la possibilità dell’amministrazione di conferire a un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato lo svolgimento di un incarico in qualità di libero professionista e se ciò sia eventualmente possibile in costanza di un rapporto di lavoro part-time. In caso affermativo si tratta di verificare se l’espletamento di tale incarico professionale sia sufficiente ad escludere l’operatività della norma in argomento. Ad avviso dello scrivente l’esclusione andrebbe circoscritta esclusivamente ai professionisti del tutto estranei all’amministrazione, mentre appare dubbia la possibilità di un’interpretazione estensiva dell’esclusione anche nei confronti dei dipendenti pubblici (sia pur in regime di part-time) in quanto ciò vanificherebbe la portata applicativa della disposizione”.

Sullo specifico punto, tuttavia, la Ragioneria Generale rinvia al Dipartimento della Funzione Pubblica per le valutazioni circa la compatibilità dello svolgimento dell’incarico di collaudo da parte del pubblico dipendente.

Per quanto attiene all’obbligo del versamento del 50% del compenso ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, la Ragioneria Generale, in primo luogo, ricorda che gli enti territoriali, gli enti di competenza regionale o delle province autonome e quelli del Servizio sanitario nazionale non devono procedere al versamento al bilancio dello Stato delle somme trattenute (ex comma 17, secondo periodo, dell’art.61 cit.).

Infine, precisa la Ragioneria Generale dello Stato, per quanto attiene la riduzione del compenso dei dipendenti pubblici in applicazione del citato art.61, comma 9, la naturale destinazione funzionale del prescritto versamento del 50% del compenso è il fondo per il trattamento economico accessorio del personale, che viene determinato a seconda che la prestazione di collaudo sia svolta per conto della propria amministrazione ovvero di altro ente pubblico, sulla base dell’apposita autorizzazione ad espletare incarichi professionali.


* * *

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, facendo proprie le osservazioni della Ragioneria Generale dello Stato sull’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di collaudo previste dall’art.61, comma 9, D.L. n.112/2008, aggiunge alcune indicazioni in merito ai profili di incompatibilità derivanti dalla mancata applicazione dei principi generali vigenti in materia al caso di specie, precisando quanto segue : “In proposito, l’art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3, richiamato dall’art. 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, fissa il principio generale sulle incompatibilità per i pubblici dipendenti, secondo cui ‘L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro…’. Tale principio è poi derogabile in presenza di particolari presupposti ; in particolare, per quanto riguarda lo svolgimento di attività professionale, l’art.1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, consente l’iscrizione agli albi professionali e lo svolgimento della relativa attività ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno ; inoltre, l’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 non consente al dipendente pubblico lo svolgimento di incarichi retribuiti, anche occasionali, non ricompresi nei compiti e doveri d’ufficio, senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza”.

“Come noto, la partita IVA è uno strumento finalizzato alla riscossione dell’imposta del valore aggiunto, che, in base all’articolo 35 del dPR n.633 del 1972, è applicata ai ‘soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato…’, dovendosi intendere per esercizio ai arti e professioni, ai sensi dell’articolo 5 del medesimo decreto presidenziale, l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse’ ”.

Il parere della Funzione Pubblica conclude che, “in base al combinato disposto delle citate disposizioni è, quindi, precluso al dipendente pubblico in regime di lavoro a tempo pieno lo svolgimento di incarichi di collaudo, ove tali incarichi si collochino nell’ambito dell’esercizio abituale di un’attività professionale da parte del pubblico dipendente, di cui è indice la titolarità in capo al professionista incaricato di partita IVA. Tali incarichi potranno, pertanto, essere svolti solo occasionalmente, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza”.

Si trasmettono quindi in allegato i due importanti pareri ministeriali che giungono, seppure in ritardo, a fornire elementi di certezza alle pubbliche amministrazioni tenute a decurtare il compenso spettante al dipendente pubblico che svolge il collaudo, nonché ai singoli interessati.

ALLEGATI:
1) Art. 61 DL n.112/2008, come convertito dalla L. 133/2008 ;
2) Richiesta parere CNI del 3/02/2010 ;
3) Parere Ragioneria Generale dello Stato del 17/01/2012 ;
4) Parere Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/02/2012.


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