Testo
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Caro Presidente,
Cari Consiglieri,
Vi trasmettiamo una sintetica informativa sul tema della riforma.
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA per la riforma degli ordinamenti professionali –Testo approvato dal Consiglio dei Ministri
Nella seduta del 15 giugno scorso, il Governo ha approvato in via preliminare lo schema di DPR sulla “Riforma degli ordinamenti professionali”, che, ai sensi della legge n. 148/2011, deve essere pubblicato in G.U. entro il 13 agosto p.v., per evitare la caducazione di alcune parti degli attuali ordinamenti professionali.
Il Governo ha optato per un unico testo valido per tutte le categorie professionali, con alcune aggiunte esclusive per gli avvocati ed i notai.
Esso, predisposto dall’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, e probabilmente modificato in sede di Consiglio dei Ministri, è in parte diverso dal documento predisposto e condiviso, nella sostanza, da tutte le professioni tecniche.
A fronte di tale lavoro intenso ed impegnativo, ci si aspettava di essere messi a conoscenza del testo finale, prima dell’approvazione al Consiglio di Ministri, soprattutto per rilevare eventuali errori ed incongruenze che potessero complicare l'iter del provvedimento.
Infatti, e' oggettivo interesse delle professioni ordinistiche vedere approvato in tempo utile il DPR in quanto, diversamente, ad esserne maggiormente danneggiati sarebbero gli Ordini stessi, per la caducazione, a partire dal 13 agosto, di parti rilevanti dei propri ordinamenti, insieme ai cittadini, che si vedrebbero privati di importanti strumenti di tutela,vedi ad esempio le attribuzioni in tema di procedimenti disciplinari.
Abbiamo, insieme a tutti gli Ordini e Collegi dell’area tecnica, ma anche altre professioni evidenziato immediatamente al Ministero ed agli altri soggetti competenti le criticità rilevate ed anche trasmesso proposte di emendamenti e correzioni che riportiamo in allegato, insieme al testo del DPR licenziato dal CdM.
I punti di maggiore criticità non condivisi sono:
- scompare la definizione di “professione intellettuale”, che aveva nella legge delega trovato una propria connotazione precisa; la proposta di DPR ne modifica la definizione in “professione regolamentata”, estendendola non solo agli iscritti negli Albi, per i quali è richiesto l’esame di Stato abilitante, ma anche agli iscritti in un qualunque “registro od elenco tenuto da amministrazioni o enti pubblici”, per cui il DPR potrà trovare applicazione in ambiti diversi da quelli ordinistici;
- l’articolo 6, sul tirocinio professionale, che non tiene conto delle varie normative pre-vigenti per i vari Ordini e Collegi, imponendo norme specifiche, che sembrano spingersi ben oltre la delega prevista della legge n.148/2011;
- per gli aspetti disciplinari l'uso dello strumento legislativo del DPR non consente per architetti, ingegneri, avvocati e altre professioni i cui ordinamenti sono pre-costituzione, la modifica delle loro attribuzioni in materia disciplinare per i rispettivi Consigli Nazionali, lasciando tutto invariato; mentre forti perplessità ingenera anche il sistema scelto per la formazione dei Collegi disciplinari territoriali, formati da consiglieri scelti nell'ambito del Consiglio "viciniore".
Sul tirocinio, riteniamo opportuna qualche ulteriore considerazione.
Con l’art. 3 della legge n. 148/2011 il legislatore si proponeva di ridurre e facilitare i tirocini e di consentirne lo svolgimento anche con modalità alternative a quelle tradizionali (ad esempio prevedendoli nell’ambito del percorso di studi universitario), ma la proposta di Decreto interviene pesantemente inserendone l’obbligatorietà, in palese contrasto con la delega, essendovi categorie, come la nostra, per le quali il tirocinio non è previsto ai fini dell’iscrizione all’Albo.
Prerogativa che, come più volte affermato, la nostra categoria intende mantenere, quantomeno nell’immediato.
Nemmeno condivisibile appare il comma 9 dell’art. 6, che impone ai praticanti lo svolgimento di un corso di formazione minima di 6 mesi; questi corsi, anche per la loro durata, non potranno essere gratuiti, costringendo i giovani praticanti ad assumersene i relativi costi.
I corsi inoltre prevedono un esame finale innanzi ad una Commissione presieduta da un docente universitario, che potrebbe non avere alcuna esperienza professionale, che avrà a sua volta costi non indifferenti (ovviamente tutti a carico dei tirocinanti) e che pare un’inutile ripetizione dell’esame di Stato abilitante che i giovani praticanti dovranno subito dopo affrontare.
Il CNI, pertanto, ha messo in campo tutte le iniziative, in coordinamento con gli altri Ordini e Collegi, in particolare dell’area tecnica, per modificare le norme nelle parti che non convincono.
Parametri giudiziali.
In allegato viene riportato il testo, inviato dal Ministero della Giustizia al Consiglio di Stato per il necessario parere, dei nuovi parametri per il calcolo dei corrispettivi dovuti ai professionisti per la loro attività in sostituzione delle tariffe minime abrogate nei casi di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale.
Anche in questo caso si è optato per un provvedimento unico valido per tutte le categorie professionali.
I testo, per la parte che ci riguarda, non differisce molto, nei contenuti, dallo schema a suo tempo proposto dagli ordini e collegi tecnici.
Il compenso professionale è il risultato di un calcolo che tiene conto del valore dell'opera da progettare e di alcuni parametri come la complessità del progetto e la categoria dell'opera, la somma delle prestazioni da eseguire (dalla progettazione al collaudo), e di un parametro relativo al costo finale dell'intervento. I parametri della formula sono stabiliti dalle tabelle allegate al decreto.
Nonostante le richieste degli Ordini, il Decreto non prevede in automatico la possibilità di rimborso aggiuntivo delle spese sostenute dai professionisti per svolgere le attività professionali su base forfetaria, in precedenza fissate nella misura max del 60% degli onorari.
Appare possibile, dalla lettura dell’art.1, richiederle a piè di lista o anche genericamente in misura forfettaria.
Manca, inoltre, la previsione esplicita del compenso a vacazione.
Inaccettabile, (ma sembra un marchiano errore, anche perché incongrua rispetto al contenuto del periodo), la norma prevista al 2° comma dell’art.36, che prevede anche la riduzione del 60% per caratteristiche “migliorative” della prestazione ivi elencate, che possono dar luogo, com’era giustamente indicato nel testo originario, solo ad una maggiorazione del compenso.
Anche in questo caso sono in corso attività per le modifiche necessarie, ivi comprese le correzioni di errori presenti, anche nella scrittura di alcuni articoli e delle formule.
Parametri per i compensi relativi a servizi per contratti pubblici.
Nel Decreto “Sviluppo” di recente approvato dal CdM è prevista la disposizione che prevede l’applicazione dei parametri giudiziali per i servizi relativi ad opere pubbliche, definiti con Decreto del Ministro della Giustizia con il concerto del Ministro delle infrastrutture. Non è allo stato chiaro se tale provvedimento impegni il Ministero alla elaborazione di un nuovo testo od alla riedizione di quello già predisposto, che peraltro già contiene gli elementi per essere applicato alle prestazioni in oggetto. Fino all’emanazione dei nuovi parametri sono applicabili le vecchie tariffe e quindi il DM 4 aprile 2001.
Appare incomprensibile il richiamo a non superare il valore delle tariffe previgenti che, com’è noto, risalgono ad oltre undici anni fa.
Si riporta il testo dell’articolo.
“Art. 5
Determinazione corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
1. All’articolo 9 comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura e all’ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto.”.
2. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 9 comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e dell’individuazione delle prestazioni professionali”.
Società tra professionisti
Il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ha predisposto anche lo schema di decreto ministeriale concernente il “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183” che è attualmente all’esame del Consiglio di Stato. Il testo del provvedimento (si veda allegato) non è mai stato sottoposto all’attenzione delle categorie professionali ed in particolare di quelle tecniche che vantano una presenza diffusa di società d’ingegneria. Il testo presenta diverse criticità che sono state già oggetto di evidenziazione e portate all’attenzione del Ministero e del Consiglio di Stato.
In particolare, appare incomprensibile l’esclusione, dall’ambito di operatività del regolamento, delle associazioni professionali e delle società tra professionisti costituite “secondo modelli vigenti alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 1” (ossia della L. n. 183/2011). Secondo l’impostazione dello schema di regolamento, infatti, una società costituita facendo riferimento ad una normativa speciale (ad esempio le società di ingegneria e le società di professionisti di cui all’art. 90, del D.LGS. n. 163/2006) non sarebbe assoggettata alle previsioni del regolamento anche se costituite successivamente, in quanto fondata su un modello societario vigente alla data di entrata in vigore della L. n. 183/2011. Tale disposizione è inaccettabile in quanto genera sperequazioni nel trattamento giuridico di società riconducibili ad una mecesima attività.
Altro profilo critico riguarda l’iscrizione delle società nel caso esse siano composte da soci professionisti appartenenti a diverse categorie professionali e, quindi, diversi albi. Dalla lettura della norma sembrerebbe, infatti, che l’iscrizione di tali società debba avvenire nella sezione speciale del solo albo professionale corrispondente all’attività prevalente. E’ invece evidente la necessità che la società sia iscritta a tutti gli albi di riferimento dei soci anche al fine di consentire l’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti di ciascun singolo professionista che abbia prestato l’attività.
Allegati:
- Proposta di DPR di riforma e modifiche richieste dal CNI
- Proposta di DM sui parametri giudiziali e modifiche richieste dal CNI
- Proposta di DM sulle società tra professionisti e modifiche richieste dal CNI
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