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Con la presente si informano gli Enti in indirizzo che, a seguito di ricorso proposto da questo Consiglio nei confronti di due Comuni in provincia de L’Aquila (Barisciano e Castevecchio) per annullare la stipula di convenzioni con Dipartimenti Universitari il cui oggetto è costituito da affidamento di incarichi professionali relativi alla ricostruzione post-sisma, il TAR Abruzzo, Sez. I, L’Aquila, ha pronunciato l’ordinanza 17/07/2012 n. 476 (allegata), di rimessione alla Corte di Giustizia UE di una serie di questioni pregiudiziali sulla controversa tematica degli affidamenti di servizi professionali alle Università.
In particolare il TAR dell’Aquila ha richiesto l’intervento della Corte Comunitaria per le seguenti questioni:
1) “Se la direttiva del parlamento europeo e del Consiglio 313.2004 n. 20204/18/CR relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi ed in particolare l’art. 1, n. 2 lettere a) e d), l’articolo 2, l’articolo 28 e l’allegato I categorie n. 8 e n. 12 ostino ad una disciplina nazionale che consente la stipulazione di accordi di forma scritta tra due amministrazioni aggiudicatrici per le attività di supporto ai Comuni relative allo studio, all’analisi ed al progetto per la ricostruzione dei centri storici del comune di Barisciano e Castelvecchio Subequo, come meglio specificate nel capitolato tecnico allegato alla convenzione e come individuati dalla normativa nazionale e regionale di settore, verso un corrispettivo la cui non rimuneratività non è manifesta, ove l’amministrazione esecutrice possa rivestire la qualità di operatore economico”;
2) “Se la direttiva del parlamento europeo e del Consiglio 313.2004 n. 20204/18/CR relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed in particolare l’art. 1, n. 2 lettere a) e d), l’articolo 2, l’articolo 28 e l’allegato I categorie n. 8 e n. 12 ostino al una disciplina nazionale che consente la stipulazione di accordi di forma scritta tra due amministrazioni aggiudicatrici per le attività di supporto ai Comuni relative allo studio, all’analisi ed al progetto per la ricostruzione dei centri storici del comune di Barisciano e Castelvecchio Subequo, come meglio specificate nel capitolato tecnico allegato alla convenzione e come individuati dalla normativa nazionale e regionale di settore, verso un corrispettivo la cui non rimuneratività non è manifesta, ove il ricorso all’affidamento diretto sia espressamente motivato alla stregua di normativa primarie e secondarie post-emergenziali e tenuto conto degli esplicitati specifici interessi pubblici”.
Il TAR abruzzese ricorda ancora che, per l’art. 2 della direttiva 2004/18/CR, le amministrazioni aggiudicatrici, oltre a trattare gli operatori economici (facendo rientrare in detta nozione anche le Università) su un piano di parità e non discriminatorio, devono agire con trasparenza ed inoltre, per aggiudicare gli appalti pubblici, devono applicare le procedure nazionali dell’evidenza pubblica.
Il Tar, infatti, ritiene, in particolare, che il ricorso al partenariato pubblico-pubblico possa profilare il pericolo di contrasto con i principi di concorrenza quando l’amministrazione con cui sia concluso un accordo di collaborazione possa rivestire al tempo stesso anche la qualità di operatore economico, anche quando, come nella specie, siano evidentemente ravvisabili fini ed interessi pubblicistici.
Il giudici amministrativo si pone però il problema se, vista la peculiarità del caso (emergenza post-sisma), sia possibile configurare una forma ammissibile di partenariato pubblico–pubblico a carattere oneroso.
Per tali motivi il Tar, prima di decidere, ha preferito rivolgersi alla Corte di Giustizia, ponendo i quesiti sopra riportati, il primo dei quali analogo a quello proposto dal Consiglio di Stato (ed oggetto delle cause C 159/2011 e c-564/11) ed il secondo diretto ad esaminare la specificità della problematica aquilana.
Come noto, il Consiglio Nazionale ha sempre sostenuto che le Università non possono risultare affidatarie in via diretta (e quindi senza il ricorso all’evidenza pubblica) di servizi professionali di Ingegneria, perché altrimenti verrebbero lesi gli irrinunciabili principi comunitari e nazionali di par condicio e libera concorrenza.
Si ritiene che l’ordinanza sia favorevole alla suesposta tesi.
Si confida, inoltre, che la Corte di Giustizia prenda una posizione netta sugli affidamenti agli Istituti Universitari nella direzione auspicata dalla nostra Categoria.
Di ogni novità intervenuta, in ogni caso, verrà data tempestiva comunicazione agli Ordini tramite circolare.
Allegato:
Ordinanza di rimessione Tar Abruzzo, Sezione Prima, 17/07/2012 n. 476
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