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Rif. DV11037
Documento 26/10/2012 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 139
Data 26/10/2012
Riferimento PROT. CNI N. 5032
Note
Allegati

SZ11038

Titolo ENTRATA IN VIGORE DEI PARAMETRI GIUDIZIALI EX DM 140/2012 – SENTENZA CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, 12 OTTOBRE 2012, N° 17406
Testo Con la presente si comunica che la Cassazione Civile Sezioni Unite, con la sentenza 12 ottobre 2012 n° 17406 ha fissato i criteri da applicare al fine della liquidazione delle spese di giudizio.

Come noto, l’art. 41 del Decreto Ministeriale 20 luglio 2012 n. 140, utilizzando i parametri giudiziali ai quali devono essere commisurati i compensi dei professionisti, statuisce “Le disposizioni di cui al precedente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”.

Le indicazioni della Cassazione (in specifico al punto 4) sono sollecitamente intervenute onde evitare, come già stava accadendo, interpretazioni diverse e/o contrapposte per quanto concerne il periodo transitorio.

In primo luogo, naturalmente, nessun problema sorge nell’ipotesi in cui la liquidazione sia operata in epoca successiva all’entrata in vigore del medesimo decreto.

Diversi però sono i criteri da applicarsi quando la liquidazione sia richiesta nell’accavallarsi delle disposizioni relative ai parametri giudiziali.

La sentenza affronta e risolve la questione di diritto intertemporale.

Ed infatti il Giudice di legittimità dispone: “il Collegio reputa che, per ragioni di ordine sistematico e, dovendosi dare al citato articolo 41 del Decreto Ministeriale una interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l’ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e sia in parte svolta in epoca precedente quando erano in vigore i precedenti parametri”.

La Suprema Corte affronta, poi, le ipotesi nelle quali va applicato il terzo comma, dell’art. 9 D.L. n. 1/2012 con il quale si stabilisce che “le abrogate tariffe giudiziali continuano ad applicarsi limitatamente ai casi in cui quelle tariffe trovano applicazione e cioè quando la prestazione professionale sia completamente esaurita” per confermare che ad essa si applicano le abrogate tariffe.
Per le prestazioni professionali (iniziate prima ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore, non si può - afferma la Cassazione – “distinguere tra loro diverse fasi di tali prestazioni per applicare in modo frazionato in parte la precedente e in parte la nuova regolazione”.

Questo perché, prosegue la sentenza, la nozione di compenso è da ritenersi come un corrispettivo unitario “che ha riguardo all’opera professionale complessivamente prestata”.

Pur non entrando nel merito delle affermazioni rese nella suindicata sentenza, si rimanda ad una attenta lettura del suo contenuto (in specifico al punto 4) che - per l’importanza ed il prestigio dell’organo giurisdizionale da cui proviene (Cassazione Civile, Sezioni Unite) - costituisce uno snodo chiave per la liquidazione delle spese nelle cause a cavallo fra vecchio e nuovo regolamento normativo.


Allegato: Sentenza Cassazione Civile Sezioni Unite del 12/10/2012 n. 17406.
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