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Rif. DV11044
Documento 15/11/2012 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 145
Data 15/11/2012
Riferimento PROT. CNI N. 5398
Note
Allegati

DV11044_ALL1.pdf

DV11045

Titolo PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MODESTE COSTRUZIONI CIVILI CON STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO – COMPETENZE PROFESSIONALI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI – NOTA PROT. N.82824 DEL 18 SETTEMBRE 2012 DELL’ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ DELLA REGIONE SICILIANA – REPLICA DEL CONSIGLIO NAZIONALE – INVIO – PROT. CNI N.5053
Testo Con la presente si trasmette in allegato, per dovuta informazione, la nota di replica, a tutela delle prerogative dei professionisti Ingegneri, inviata dal Consiglio Nazionale all’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana e, per conoscenza, agli Ordini degli Ingegneri della Sicilia e agli Uffici del Genio Civile siciliani, relativamente all’oggetto.

In estrema sintesi : è accaduto che il Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana ha inviato una circolare sulle competenze professionali dei Geometri liberi professionisti in tema di progettazione e direzione lavori di modeste costruzioni civili in cemento armato a tutti gli Uffici del Genio Civile dell’Isola, a seguito del ricevimento di due diverse richieste da parte delle rappresentanze nazionali e locali dei Geometri, che chiedevano di vedere riconosciuta una generale legittimazione dei professionisti Geometri a intervenire sulle costruzioni in cemento armato (in allegato).

L’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana si è pronunciato “a seguito di interlocuzione con i rappresentanti delle categorie professionali dei Geometri liberi professionisti”, ovvero dopo aver ascoltato e sulla base delle affermazioni e delle tesi del Consiglio Nazionale dei Geometri e della Consulta Regionale dei Geometri della Sicilia, senza avvertire il bisogno di confrontarsi e sentire l’avviso delle rappresentanze istituzionali di altre Categorie interessate, quali gli Ingegneri e gli Architetti, per garantire il contraddittorio e soprattutto evitare di assumere decisioni potenzialmente viziate e illegittime.

Cosa ancor più grave, e in grado di determinare - in difetto di un pronto dietro-front e di un ritiro dell’atto in questione - conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza e la pubblica incolumità delle persone, l’Assessorato siciliano ha inteso in tale occasione fornire indirizzi operativi alle strutture locali e periferiche del Genio Civile, sul piano delle competenze professionali, invitandoli a consentire (perché “non negata”) ai Geometri liberi professionisti in generale la competenza in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere in cemento armato, a seguito di valutazione effettuata di volta in volta.

Il Consiglio Nazionale ritiene che un siffatto modo di operare sia illogico, parziale e non conforme alla legge.

Sul piano formale, non spetta all’Assessorato Regionale individuare e delimitare le competenze di una data categoria professionale ; le competenze delle professioni, infatti, sono disciplinate dalla legge statale, per come interpretata dalla giurisprudenza.

Non costituiscono quindi materia di competenza regionale.

Sul piano procedurale, appare evidente ictu oculi che il provvedimento finale adottato soltanto sulla base del punto di vista (certo, legittimo) di una Categoria presti il fianco alle censure di incompletezza e difetto dell’istruttoria, nonché di mancata partecipazione delle altre Categorie interessate.

Né può si può ragionevolmente sostenere che l’averne discusso in sede di conferenza degli Ingegneri Capo del Genio Civile valga a soppiantare la chiamata in causa e l’ascolto del Consiglio Nazionale Ingegneri.

E’ bene infatti ribadire a chiare lettere, a tutti gli interessati e a prescindere dal ruolo dagli stessi ricoperto, che – per legge – le funzioni di tutela e cura delle prerogative della professione di Ingegnere spettano soltanto agli organismi istituzionalmente deputati allo scopo, ovvero al Consiglio Nazionale e agli Ordini provinciali degli Ingegneri.

Il relativo pronunciamento e parere non può, quindi, essere considerato equivalente a quello espresso da singoli, pur qualificati, professionisti o da organismi privi del potere di rappresentanza.

Il Consiglio Nazionale – con il parere datato 29 ottobre 2012, che si allega – ha inteso quindi : da un lato, reclamare e denunciare la mancata partecipazione delle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri al procedimento sfociato nella nota-circolare dell’Assessorato datata 18 settembre 2012, prot. n.82824 ; dall’altro, mettere in chiaro e rammentare all’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità (che pare non conoscerli) gli arresti della costante giurisprudenza civile amministrativa (tutti peraltro assai recenti) in tema di competenze professionali dei Geometri, sollecitando un tempestivo e immediato ritiro della nota - circolare inviata agli Uffici del Genio Civile dell’Isola.

Il tutto unitamente all’invio di un autorevole pronunciamento del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato, che contiene interessanti notazioni proprio in tema di verifiche spettanti, in via autonoma, agli Uffici Tecnici Regionali del Genio Civile, allorché si trovano ad autorizzare un progetto.

Si trasmettono quindi in allegato, per dovuta informazione, la circolare 18/09/2012 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana e la nota di replica del CNI datata 29/10/2012.

Si rassicura comunque la ferma intenzione del Consiglio Nazionale di intervenire – con l’urgenza e la tempestività che la situazione richiede – ogniqualvolta siano messe in discussione o altrimenti eluse le competenze professionali riservate per legge alla Categoria, anche attivando tutte le iniziative giudiziarie e giurisdizionali necessarie.

Nel frattempo gli Ordini territoriali degli Ingegneri saranno informati di ogni novità intervenuta.

ALLEGATI :

1) Circolare, prot. n.82824 del 18/09/2012, dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana ;
2) Replica CNI del 29/10/2012.

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