Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it
Rif. DV11045
Documento 29/10/2012 DOCUMENTO
Fonte CNI
Tipo Documento DOCUMENTO
Numero
Data 29/10/2012
Riferimento PROT. CNI N. 5053
Note
Allegati

DV11046

Titolo PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI MODESTE COSTRUZIONI CIVILI CON STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO – COMPETENZE PROFESSIONALI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI – NOTA PROT. N.82824 DEL 18 SETTEMBRE 2012 DELL’ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ DELLA REGIONE SICILIANA - OSSERVAZIONI – RICHIESTA URGENTE DI RETTIFICA
Testo In riferimento alla nota-circolare “Progettazione e direzione lavori di modeste costruzioni civili con strutture in cemento armato. Competenze professionali Geometri liberi professionisti”, datata 18 settembre 2012 e inviata dal Dipartimento in indirizzo a tutti gli Uffici del Genio Civile della Regione Siciliana, si osserva quanto segue.

La nota dell’Assessorato Regionale risulta viziata sia nel metodo, sia nei contenuti.

Quanto al metodo, stupisce che un pronunciamento così incisivo e su una materia così delicata sia avvenuto interloquendo soltanto con le rappresentanze istituzionali dei Geometri (“a seguito di interlocuzione con i rappresentanti delle categorie professionali dei Geometri liberi professionisti”), senza avvertire il bisogno di confrontarsi e sentire l’avviso delle rappresentanze istituzionali di altre Categorie interessate, quali gli Ingegneri e gli Architetti, per garantire il contraddittorio e soprattutto la completezza dell’istruttoria, mettendola al riparo da vizi ed omissioni.

La necessità di un confronto aperto con tutte le Professioni interessate deriva, a tacer d’altro, a parere del Consiglio Nazionale, dalla rilevanza delle attività di cui si discorre (costruzioni in zona sismica), che coinvolgono e interessano la sicurezza e l’incolumità delle persone.

Per quanto riguarda i contenuti, le conclusioni cui giunge la nota dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità appaiono illogiche, contraddittorie e illegittime alla luce del vigente riparto di competenze professionali come interpretato dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato.

Non vi è più dubbio, infatti, che la normativa attualmente vigente (art.16 del RD 11 febbraio 1929 n.274) sulle competenze professionali dei Geometri non ammette in via generale tali professionisti a intervenire sulle strutture in cemento armato.

In estrema sintesi:

a) Il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta - e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m), RD 11 febbraio 1929 n.274 - consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle : Cassazione civile, II Sez., 8 aprile 2009 n8543. “Una corretta lettura di detta disciplina, non modificata dalla legge 5 novembre 1971 n.1086, implica che ai geometri non possa comunque essere affidata la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni comportanti l’impiego del cemento armato” (Cassazione civile, II Sezione, 21 marzo 2011 n.6402 ; conformi, ex multis, Cass. 28 luglio 1992 n.9044 ; Cass. 19 aprile 1995 n.4364).

b) L’incompetenza professionale del Geometra non è sanata dall’eventuale controfirma dell’Ingegnere o dal fatto che un Ingegnere esegua i calcoli del cemento armato (“la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti sono illegittime, cosicché a rendere legittimo un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione” : Cassazione civile, II Sezione, n.6402/2011 cit., ma v. anche Cassazione civile, II Sezione, 2 settembre 2011 n.18038 ; Cass. 13 gennaio 1983 n. 286; Cass. 25 febbraio 1986 n. 1182 ; Cass. 13 marzo 1995 n.3108 ; Consiglio Stato, IV Sez., 5 settembre 2007 n.4652).

c) L’art.16 del RD 11 febbraio 1929 n.274 “ammette la competenza dei geometri per quanto riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente ad opere con destinazione agricola, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per l’incolumità delle persone, mentre per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, sia pure modeste, ogni competenza è riservata agli ingegneri ed architetti iscritti all’albo” (Cassazione civile, II Sezione, 2 settembre 2011 n.18038).

d) “E’ escluso che una costruzione in zona sismica possa considerarsi modesta ed è escluso quindi che i geometri siano abilitati alla progettazione in dette aree” : Consiglio di Stato, IV Sez., 9 febbraio 2012 n.686.


***

A ciò si aggiunga che anche il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – massimo organo tecnico consultivo dello Stato – ha ripetutamente affermato che “la concezione strutturale di un’opera è esclusa dalle competenze del geometra e di conseguenza l’opera che la richiede non può essere considerata modesta nella sua interezza. Essa si pone, pertanto, al di fuori della competenza del Geometra”.

E ancora : “il Regolamento per la professione di Geometra e di Geometra Laureato, RD n.274/1929, non attribuisce alcuna competenza in zona sismica agli iscritti all’albo dei Geometri e dei Geometri laureati” (Sezione Prima, Adunanza del 8 novembre 2011, prot. n.122/2011, “DPR 328/2001 – art.93 e 94. RD 274/1929 – art.16 – Quesito relativo alle competenze professionali dei tecnici diplomati”).

Il pronunciamento citato è interessante perché si esprime anche sulle competenze attribuite agli Uffici tecnici regionali per l’accertamento del rispetto delle competenze professionali in ambito strutturale (in allegato).

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici afferma che l’Ufficio Tecnico regionale preposto al rilascio dell’autorizzazione a costruire deve verificare 1) la rigorosa applicazione delle vigenti norme tecniche ; 2) le competenze attribuite al titolo professionale del progettista e/o del direttore dei lavori, “in particolare per quanto concerne gli aspetti strutturali, statici e sismici”.

Di fronte a tali (tutti recenti) chiari, costanti e univoci indirizzi interpretativi – espressi al massimo grado della giustizia civile e amministrativa, nonché dell’organo consultivo – non si vede proprio come si possa affermare che “non può essere negata, in generale, ai geometri liberi professionisti la competenza in materia di progettazione e direzione lavori di opere in cemento armato”.

Si richiede quindi all’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana il pronto ritiro della nota in oggetto, o il suo annullamento in via di autotutela, per contrarietà alle norme vigenti, per come interpretate dalla giurisprudenza dello Stato.

E’ appena il caso di rilevare, inoltre, che coloro che dovessero esercitare – sulla base delle indicazioni regionali in questione - un’attività professionale agli stessi non consentita dalla legge professionale, si esporrebbero alla denuncia per il reato di esercizio abusivo di una professione (art.348 c.p.), mentre sarà rimesso alla Procura regionale presso la Corte dei Conti per la Regione Siciliana valutare i profili di responsabilità per danno erariale dei funzionari pubblici coinvolti.

Manifestando comunque la disponibilità del Consiglio Nazionale Ingegneri all’apertura di un tavolo di lavoro comune con le altre Professioni coinvolte, la presente – a differenza di quanto hanno fatto le rappresentanze dei Geometri e dei Geometri Laureati – viene inviata anche alle altre categorie interessate.

Gli Ordini provinciali degli Ingegneri della Regione Siciliana vorranno nel frattempo tempestivamente segnalare ogni provvedimento attuativo delle indicazioni dell’Assessorato, da parte degli Uffici del Genio Civile dell’Isola, non conforme alle leggi vigenti.

Si resta in attesa di un cortese, sollecito riscontro e si inviano distinti saluti.


ALLEGATO:
- Parere Consiglio Superiore Lavori Pubblici, Sezione Prima, adunanza 8 novembre 2011, prot. n.122/2011.

Stampa documento Stampa Invia una e-mail al CNI bancadati@cni-online.it