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Rif. DV11065
Documento 05/12/2012 CIRCOLARE - XVIII SESSIONE
Fonte CNI
Tipo Documento CIRCOLARE
Numero 151
Data 05/12/2012
Riferimento PROT. CNI N. 5718
Note
Allegati

DV11065_ALL.pdf

Titolo REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI I CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI A NORMA DELL’ART.8, COMMA 3, DEL DPR 7 AGOSTO 2012 N.137 – AVVENUTA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Testo Con la presente si comunica che il Ministero della Giustizia ha approvato il testo del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriale degli Ordini degli Ingegneri trasmesso dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’art.8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012 n.137, curandone la pubblicazione sul proprio Bollettino Ufficiale n.22 del 30 novembre 2012 (in allegato).

Più precisamente, il testo è stato predisposto dal Consiglio Nazionale e sottoposto al parere vincolante del Ministro vigilante, come imposto dalla normativa citata.

E’ bene mettere subito in evidenza che, ai sensi dell’art.8 del nuovo Regolamento, le sue disposizioni sono entrate in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, ovvero – come detto - il 30 novembre 2012. Un conto, comunque, come si vedrà più avanti, è l’entrata in vigore del regolamento, e un conto è la piena operatività delle sue previsioni : si tratta di due concetti distinti.

In questa sede si riassumeranno brevemente le più rilevanti novità derivanti dal testo normativo, approvato in via definitiva con delibera del 23 novembre 2012, fermi restando ulteriori, successivi approfondimenti, che seguiranno nei prossimi giorni.

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In primo luogo, occorre rammentare la genesi del provvedimento.

L’art.8 del DPR 7 agosto 2012 n.137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali), in attuazione della delega di cui all’art.3, comma 5, lett. f), del decreto legge 13 agosto 2012 n.138, convertito dalla legge n.148 del 2011 - in base alla quale : “gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali” - contiene disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie.

L’ultimo periodo del comma 3 dell’art.8 del DPR 137/2012 dispone che : “I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante”.

L’ambito di applicazione del Regolamento in esame è quindi limitato alla materia disciplinare degli Ordini territoriali.

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I principi che regolano la funzione disciplinare a seguito della pubblicazione del Regolamento di disciplina sono i seguenti :

1) Distinzione e separazione tra i Consigli degli Ordini territoriali e i nuovi Consigli di disciplina territoriali. I primi svolgono funzioni amministrative, mentre le funzioni disciplinari sono riservate ai secondi. I Consigli di disciplina, una volta costituiti, sono del tutto indipendenti e autonomi dal corrispondente Consiglio dell’Ordine territoriale.

2) Il numero dei componenti dei Consigli di disciplina territoriale è pari al numero dei consiglieri dei corrispondenti Consigli territoriali dell’Ordine.

3) Nei Consigli di disciplina territoriale aventi più di tre componenti sono istituiti Collegi di disciplina, composti ciascuno da tre Consiglieri, che si occuperanno (e decideranno) dei procedimenti loro assegnati.

4) I componenti dei Consigli di disciplina territoriali sono nominati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il corrispondente Consiglio territoriale dell’Ordine, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi indicati dal medesimo Ordine territoriale.

5) E’ rimessa alla valutazione autonoma del singolo Consiglio dell’Ordine territoriale ammettere per la formazione dei Consigli di disciplina anche soggetti esterni, non iscritti all’albo degli Ingegneri, appartenenti alle categorie degli iscritti da almeno 5 anni agli albi delle professioni tecniche e giuridiche ; degli esperti in materie giuridiche e tecniche e dei magistrati, anche in pensione.

6) Per entrare a far parte dei Consigli di disciplina territoriale vi è una selezione, basata sulla presentazione della propria candidatura entro 30 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine territoriale, unitamente ad un curriculum vitae.

7) Con delibera motivata il Consiglio territoriale sceglie tra le candidature pervenute i candidati chiamati a far parte di un elenco di nominativi da presentare al Presidente del Tribunale, in numero doppio rispetto a quello dei Consiglieri che il Presidente del Tribunale sarà successivamente chiamato a designare.

8) Almeno due terzi dei componenti dei Consigli di disciplina territoriale devono essere iscritti all’albo, mentre il numero dei componenti provenienti dalla sezione B dell’albo deve essere almeno pari rispetto a quello del corrispondente Ordine territoriale.

9) Per quanto riguarda i componenti esterni, la scelta dei nominativi, previa valutazione del curriculum professionale, avviene ad opera del Consiglio territoriale d’intesa con gli interessati oppure tramite richiesta al rispettivo organismo di categoria.

10) Il nuovo regolamento contiene poi una disciplina puntuale delle Cause di incompatibilità e decadenza dalla carica, dei Requisiti di onorabilità e professionalità, della procedura di nomina e di sostituzione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale.

11) Si segnala poi, l’innovativa previsione – fortemente voluta dal Consiglio Nazionale – di una disciplina apposita del Conflitto di interessi, tematica prima sconosciuta all’interno della legge professionale.

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Per quanto concerne LA DISCIPLINA TRANSITORIA, si richiama l’attenzione sui seguenti punti.

Ai sensi dell’art.7 del Regolamento, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, l’invio da parte dei Consigli degli Ordini territoriali al Presidente del Tribunale dell’elenco dei candidati per far parte dei Consigli di disciplina territoriale dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di insediamento dei Consigli territoriali dell’Ordine eletti successivamente all’entrata in vigore del regolamento di disciplina.

Ciò vuol dire che la nuova regolamentazione – per quanto concerne la formazione dei nuovi organismi deputati ad esercitare la funzione disciplinare a livello locale – non è immediatamente operativa : l’attivazione dei Consigli di disciplina territoriale è rinviata al momento in cui ci saranno le prime elezioni presso ciascun Ordine provinciale, successive all’entrata in vigore del Regolamento di disciplina.

Soltanto a partire dall’insediamento dei prossimi Consigli dell’Ordine territoriale scatterà l’obbligo per essi di formare gli elenchi di candidati previsti dall’art.5 del Regolamento e quindi, di risulta, solo allora diventeranno operative le nuove regole.

Fino all’insediamento dei nuovi Consigli di disciplina, pertanto, la funzione disciplinare continua ad essere svolta dal Consiglio territoriale dell’Ordine, in base alla disciplina vigente.

Importante è infine la precisazione (art.7, comma 4) che il Consiglio di disciplina territoriale resta in carica per lo stesso periodo del corrispondente Consiglio territoriale dell’Ordine ed esercita le proprie funzioni fino all’insediamento effettivo del nuovo Consiglio di disciplina.

Essendo la sua costituzione legata all’insediamento del Consiglio dell’Ordine territoriale, è logico, infatti, che ne segua anche la durata.

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Si trasmette quindi in allegato l’importante normativa regolamentare, destinata a disciplinare il procedimento disciplinare negli anni a venire, confidando che il testo finale – frutto di un approfondito studio anche a livello di PAT - abbia affrontato e risolto gran parte delle questioni aperte dal DPR 137/2012.

Il Consiglio Nazionale esprime piena soddisfazione per il risultato ottenuto, prima categoria ad aver elaborato e trasmesso al Ministero della Giustizia il testo nei termini di legge, e manifesta sin d’ora la massima disponibilità ad offrire chiarimenti e suggerimenti agli Ordini territoriali per quanto riguarda la sua comprensione e piena applicazione.

ALLEGATO:
Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli Ingegneri, adottato dal CNI nella seduta del 23 novembre 2012.
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